Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5836 del 05/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 5836 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di Prestanicola
Alex,

nato a Vibo Valentia

il 16.2.1991,

avverso

l’ordinanza, in data 9 maggio 2013, del Tribunale
di Catanzaro, di conferma dell’ordinanza del G.I.P.
del Tribunale di Vibo Valentia, in data 10 aprile
2013,

di applicazione della custodia cautelare in

carcere;
Visti gli atti,

l’ordinanza denunciata e il

ricorso;
Sentita in camera di consiglio la relazione svolta
dal consigliere dott. Franco Fiandanese;
Sentito il pubblico ministero in persona del
sostituto procuratore generale dott. Alfredo Pompeo

Data Udienza: 05/12/2013

Viola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza in data 9
maggio 2013, confermava il provvedimento del G.I.P.
del Tribunale di Vibo Valentia, emesso il 10 aprile

carcere nei confronti di Prestanicola Alex, in
relazione ai reati di associazione per delinquere
(capo a), furto aggravato (capi b e h),
ricettazione (capi d ed e).
Propone ricorso per cassazione il difensore
dell’indagato, deducendo i seguenti motivi:
l) violazione dell’art. 416 c.p., nonché illogicità
e contraddittorietà della motivazione.
Il ricorrente contesta la sussistenza della
struttura associativa, poiché la tesi accusatoria
si fonderebbe su circostanze episodiche e di
forzata interpretazione, emerse sporadicamente
dalle conversazioni intercettate; potendosi al
massimo ravvisare un concorso di persone nel reato
con il vincolo della continuazione.
2)

violazione

dell’art.

274

c.p.p.,

nonché

illogicità della motivazione.
Il

ricorrente

afferma

che

la

personalità

dell’indagato e la sua assoluta incensuratezza

2

2013, di applicazione della custodia cautelare in

avrebbero consentito di concedere la misura meno
afflittiva degli arresti domiciliari, anche in
considerazione del fatto che l’eventuale struttura
criminale in seguito agli intervenuti arresti
risulterebbe smembrata e priva di concreta

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati
ovvero non consentiti nel giudizio di legittimità e
devono essere dichiarati inammissibili.
Secondo il costante insegnamento di questa Corte in
tema di misure cautelari personali, allorché sia
denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di
motivazione del provvedimento emesso dal tribunale
del riesame in ordine alla consistenza dei gravi
indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta
il compito di verificare, in relazione alla
peculiare natura del giudizio di legittimità e ai
limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di
merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni
che l’hanno indotto ad affermare la gravità del
quadro indiziario a carico dell’indagato,
controllando la congruenza della motivazione
riguardante la valutazione degli elementi
indizianti rispetto ai canoni della logica e ai

3

operatività.

principi di diritto che governano l’apprezzamento
delle risultanze probatorie(per tutte v. Cass. Sez.
U, 22/3/2000- 2/5/2000, n. 11, Audino, Riv.215828);
inoltre, la pronuncia cautelare non è fondata su
prove, ma su indizi e tendente all’accertamento non

probabilità di colpevolezza, e il giudizio di
legittimità deve limitarsi a verificare se il
giudice di merito abbia dato adeguatamente conto
delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la
gravità

del

quadro

indiziario

a

carico

dell’indagato, senza possibilità di “rilettura”
degli elementi probatori (per tutte, Sez. Un.
22/3/2000-2/5/2000, n. 11, Audino, riv. 215828).
I motivi proposti tendono ad ottenere una
inammissibile ricostruzione dei fatti mediante
criteri di valutazione diversi da quelli adottati
dal giudice di merito, il quale ha esplicitato le
ragioni del suo convincimento con motivazione ampia
ed esente da vizi logici e giuridici, in cui si
evidenzia

che

“dalle

numerose

conversazioni

registrate si evincono plurimi riferimenti a
condotte illecite perpetrate in epoca preesistente
all’avvio dell’indagine (settembre 2011) ovvero da
compiere in epoca successiva alla fine delle

4

della responsabilità, bensì di una qualificata

operazioni captative, che denotano un rapporto di
frequentazione e reciproco supporto tra gli
indagati (e, molto probabilmente, altri soggetti
tuttora di identificare) tali da non consentire
ragionevolmente di prospettare la sussistenza di

piuttosto un legame di reciproca disponibilità ed
affidamento nella commissione dei delitti
perdurante al di là della consumazione degli
stessi” (pag. 10 ord. Impugnata), con comunanza
degli strumenti idonei a commettere i delitti (pag.
11) e distribuzione dei ruoli tra i compartecipi
(pag. 15).
Anche per quanto concerne la sussistenza delle
esigenze cautelari e la proporzionalità della
misura adottata, l’ordinanza impugnata, pur tenendo
presente l’incensuratezza dell’indagato, ha posto
in rilievo la personalità del Prestanicola, che
risulta anche “sottoposto a procedimenti penali per
reati contro il patrimonio”, ritenendo la custodia
in carcere “unica misura idonea a contenere il
rischio di recidiva nonché proporzionata alla
notevole gravità dei fatti ed alla pena che ne
potrà derivare”. Si tratta di valutazioni del
giudice di merito, le quali, corrette dal punto di

5

condotte episodiche e di semplice concorso quanto

vista logico e giuridico, non sono in alcun modo
censurabili in questa sede di legittimità.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,

della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso, al versamento della somma, che si ritiene
equa, di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Copia del presente provvedimento deve essere
trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario,
affinché provveda a quanto previsto dall’art. 94,
comma l ter, disp. att. c.p.p.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla cassa delle
ammende.
Si provveda a norma dell’art. 94, comma l ter,
disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 5
dicembre 2013.

valutati i profili di colpa nella determinazione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA