Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5835 del 05/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 5835 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
Daniel,

Petrescu

nato in Romania il 5.6.1971, avverso

l’ordinanza del Tribunale di Catania, in data 26
aprile 2013, di conferma dell’ordinanza del G.I.P.
del Tribunale di Catania, in data 11 aprile 2013 di
applicazione della custodia cautelare in carcere;
Visti gli atti, l’ordinanza denunciata e il
ricorso;
Sentita in camera di consiglio la relazione svolta
dal consigliere dott. Franco Fiandanese;
Sentito il pubblico ministero in persona del
sostituto procuratore generale dott. Alfredo Pompeo
Viola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 05/12/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Tribunale di Catania, con ordinanza in data 26
aprile 2013 confermava il provvedimento del G.I.P.
dello stesso Tribunale emesso 1’11 aprile 2013 di
applicazione della custodia cautelare in carcere

reato di rapina commessa da nove individui armati
ai danni della ditta “Hollywood Prestige” di
Belpasso. Il Petrescu era stato fermato mentre era
alla guida dell’autocarro con targhe alterate,
utilizzato per caricare la merce oggetto della
rapina.
Propone ricorso per cassazione il difensore
dell’indagato, deducendo

inosservanza della norma

penale e manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente afferma che è possibile una
ricostruzione alternativa dei fatti, nel senso che
il Petrescu sarebbe solo una vittima trascinata con
le minacce ad una collaborazione non cercata e non
voluta.

In

tal

senso

deporrebbero

varie

circostanze, quali il fatto che il Petrescu, a
differenza degli altri rapinatori, non fosse
camuffato e non fosse fornito di armi, il fatto che
se fosse stato concorrente nel reato avrebbe dovuto
recarsi sul posto alla guida del solo camion e non

2

nei confronti di Petrescu Daniel in relazione al

anche con il rimorchio che costituiva un intralcio,
mentre l’apposizione di targhe false allo stesso
camion potrebbe essere stata fatta mentre egli non
lo poteva notare; infine, il ricorrente valorizza
l’ulteriore circostanza che il Petrescu non ha

fatti.

moTrvI DELLA DECISIONE
I

motivi di ricorso, oltre ad essere aspecifici,

non sono consentiti nel giudizio di legittimità e
devono essere dichiarati inammissibili.
Secondo il costante insegnamento di questa Corte in
tema di misure cautelari personali, allorché sia
denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di
motivazione del provvedimento emesso dal tribunale
del riesame in ordine alla consistenza dei gravi
indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta
il compito di verificare, in relazione alla
peculiare natura del giudizio di legittimità e ai
limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di
merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni
che l’hanno indotto ad affermare la gravità del
quadro indiziario a carico dell’indagato,
controllando la congruenza della motivazione
riguardante la valutazione degli elementi

3

tentato di fuggire proprio perché estraneo ai

indizianti rispetto ai canoni della logica e ai
principi di diritto che governano l’apprezzamento
delle risultanze probatorie(per tutte v. Cass. Sez.
U, 22/3/2000- 2/5/2000, n. 11, Audino, Riv.215828);
inoltre, la pronuncia cautelare non è fondata su

della responsabilità, bensì_ di una qualificata
probabilità di colpevolezza, e il giudizio di
legittimità deve limitarsi a verificare se il
giudice di merito abbia dato adeguatamente conto
delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la
gravità

indiziario

quadro

del

a

carico

dell’indagato, senza possibilità di “rilettura”
degli elementi probatori (per tutte, Sez. Un.
22/3/2000-2/5/2000, n. 11, Audino, riv. 215828).
I motivi proposti tendono ad ottenere una
inammissibile ricostruzione dei fatti mediante
criteri di valutazione diversi da quelli adottati
dal giudice di merito, il quale ha esplicitato le
ragioni del suo convincimento con motivazione ampia
ed esente da vizi logici e giuridici, escludendo,
in

particolare,

ricostruzione

“la

verosimiglianza

alternativa

dei

fatti

della
offerta

dall’indagato” ed evidenziando, con riferimento a
precisi dati di fatto emergenti dalla indagini, “la

4

prove, ma su indizi e tendente all’accertamento non

palese falsità del racconto offerto dal Petrescu in
relazione alle circostanze di tempo e di luogo in
cui sarebbe stato fermato dai rapinatori e
costretto, sotto la minaccia delle armi, a
partecipare alla rapina”.

puntuale e analitica risposta nell’ordinanza
impugnata, sicché il ricorso si presenta anche come
aspecifico, in quanto fondato su motivi che
ripropongono le stesse ragioni già discusse e
ritenute infondate dal giudice del gravame. La
mancanza di specificità del motivo, invero, deve
essere apprezzata non solo per la sua genericità,
come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere
nel vizio di aspecificità conducente, a mente
dell’art. 591 comma l lett. c), all’inammissibilità
(Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. l, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634;
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
237596).

5

Tutte le doglianze difensive, quindi, hanno trovato

Alla inammissibilità del ricorso consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,
valutati i profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità emergenti dal

equa, di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Copia del presente provvedimento deve essere
trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario,
affinché provveda a quanto previsto dall’art. 94,
coma 1 ter, disp. att. c.p.p.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla cassa delle
ammende.
Si provveda a norma dell’art. 94, comma 1 ter,
disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 5
dicembre 2013.

ricorso, al versamento della somma, che si ritiene

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA