Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5834 del 04/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5834 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MIRABILE PAOLO N. IL 18/09/1959
avverso l’ordinanza n. 588/2013 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
07/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. A.,.;

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 04/12/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ordinanza in data 7 maggio 2013 il Tribunale del Riesame di Palermo confermava
l’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal Giudice
per le Indagini Preliminari di Marsala il 9 aprile 2013 nei confronti di Mirabile Paolo indagato
per il reato di cui all’articolo 644 codice penale.
Ricorre per cassazione l’indagato deducendo che il provvedimento impugnato è incorso in:

Lamenta che la motivazione dell’ordinanza impugnata non interpreta con vaglio critico
gli elementi probatori, eludendo completamente la ricostruzione prospettata dal
consulente della difesa e non prendendo in considerazione la diversa interpretazione
delle prove;
2. vizio della motivazione anche riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacché i motivi in esso dedotti sono
manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici. La mancanza di
specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità,
conducente a mente dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità.
In particolare il tribunale ha dato conto che con riguardo alla sussistenza della gravità indiziaria
assumono particolare rilievo le dichiarazioni rese dalle numerose persone offese che si
presentano assolutamente convergenti nella descrizione delle modalità operative seguite
dall’indagato nell’esercizio dell’attività di concessione di prestiti in denaro ad usura. Dette
dichiarazioni hanno trovato validi e significativi riscontri, di carattere oggettivo, dai risultati
dell’attività di perquisizione e sequestro di documenti che hanno fra l’altro consentito alla
Guardia di Finanza di individuare e ricostruire diverse operazioni di sconto di assegni bancari
connotati dall’applicazione di interessi di misura sostanzialmente corrispondente alla soglia del
120% l’anno, così come narrato dalle parti offese. Così come ha ritenuto non attendibili, allo
stato, le conclusioni della consulenza presentata dalla difesa dell’indagato considerato che si
fondava su dati parziali. In particolare ha dato atto che risulta che il consulente di parte ha
preso in esame solo i rapporti intrattenuti dall’indagato con Ingrassia Maurizio e Ferro
Giuseppe, senza alcun esame dei movimenti finanziari intrattenuti con le altre parti offese.
Così come con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari ha dato conto con motivazione
precisa del pericolo di recidiva. In particolare ha precisato che la ripetitività con la quale si
sono verificati i denunciati episodi di usura nel corso degli anni, nonché l’impressionante
quantità di denaro movimentato e l’entità del danno economico cagionato alle persone offese
sono sintomatici di una speciale propensione dell’indagato a svolgere in maniera stabile ed

tiu

1. vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

ininterrotta questo tipo di rapporto e di approfittare, senza alcuno scrupolo, dello stato di
bisogno economico delle vittime e lucrare ingenti profitti illeciti grazie all’imposizione di
• altissimi tassi di interessi. Il Tribunale ha altresì rilevato che la speciale gravità e concretezza
• del suddetto pericolo non appare per nulla eliso dal fatto dell’interruzione del rapporto di lavoro
con la Agricola Mirabile S.r.l., circostanza solo formale, sicuramente non idonea ad impedire
all’indagato di reiterare le medesime condotte con analoghe modalità operative. Così come,
con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio, ha dato atto a che le risultanze
investigative hanno evidenziato il possesso da parte dell’indagato di una notevole capacità di

fine di influire sul corretto evolversi del processo formativo della prova. E come in più
occasioni affermato da questa Corte in tema di misure cautelari personali la valutazione del
pericolo di inquinamento probatorio va effettuata con riferimento sia alle prove da acquisire,
sia alle fonti di prova già individuate, a nulla rilevando il fatto che le indagini siano in stato
avanzato ovvero risultino già concluse, atteso che l’esigenza di salvaguardare la genuinità della
prova non si esaurisce all’atto della chiusura delle indagini preliminari ( Cass. N. 4005 del
1998 Rv. 209348, N. 10347 del 2004 Rv. 227228 n. 13896 del 11/02/2010 Rv. 246684).
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 4.12.2013

condizionamento delle vittime, capacità di intimidazione alla quale ben potrebbe fare ricorso al

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