Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5832 del 19/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5832 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LEVACOVICH DARIO N. IL 28/04/1981
avverso la sentenza n. 852/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
21/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 19/12/2014

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Trieste ha
confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato Levacovich Dario
per il reato di furto aggravato;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

motivazione incongrua circa l’affermazione della penale responsabilità basata
sull’accertamento del DNA su di una traccia di sangue rinvenuta sul luogo del
delitto.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il motivo di doglianza
si sostanzia in una generica ed indebita riproposizione delle contestazioni già
valutate in sede di appello e disattese con motivazione del tutto logica ed ispirata
ai principi della materia;
– che, inoltre, la contestazione si sostanzia in una indebita rivisitazione
delle risultanze probatorie e perchè non è possibile più svolgere tale attività
avanti questa Corte di legittimità; trattasi inoltre di doglianza che, per un verso,
passa del tutto sotto silenzio la pur esistente motivazione offerta sul punto dalla
Corte territoriale e, per altro verso, non vale a scalfire la granitica giurisprudenza
di questa Corte in tema di c.d. doppia conforme;
– giova rammentare, in punto di diritto e in via generale, come in tema di
ricorso per cassazione, quando ci si trovi dinanzi a una “doppia pronuncia
conforme” e cioè a una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale
segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l’eventuale vizio di travisamento
possa essere rilevato in sede di legittimità, ex articolo 606 cod.proc.pen., comma
1, lett. e), solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione)
che l’argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta
introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di
secondo grado (v. Cass. Sez. IV 10 febbraio 2009 n. 20395);
– inoltre, esiti dell’indagine genetica condotta sul DNA, atteso
l’elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative, tale da rendere
infinitesimale la possibilità di un errore, presentano natura di prova, e non di
mero elemento indiziario ai sensi dell’articolo 192, comma secondo, cod. proc.
pen.; peraltro, nei casi in cui l’indagine genetica non dia risultati assolutamente
1

l’imputato, personalmente, denunciando una violazione di legge e una

certi, ai suoi esiti può essere attribuita valenza indiziarla (v. Cass. Sez. H 5
febbraio 2013 n. 8434);
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione

P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2014.

pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

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