Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5832 del 04/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5832 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GATTI DIEGO N. IL 07/02/1960 parte offesa nel procedimento
c/
SANDRONI QUINTO N. IL 20/09/1955
avverso il decreto n. 2165/2012 GIP TRIBUNALE di PESARO, del
06/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 04/12/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il GIP del Tribunale di Pesaro disponeva l’archiviazione del procedimento penale iniziato
contro Quinto Sandroni per il reato di cui all’art. 646 c.p. Dato atto di avere esaminato
l’atto di opposizione della parte offesa, osservava che la mancata restituzione della res non
integrava di per sé un’ipotesi di appropriazione indebita, ma doveva essere considerata alla
stregua di un inadempimento contrattuale.

procuratore speciale V.F.S. servizi Finanziari SpA deducendo violazione degli artt. 410 e 127
c.p.p. contestando la decisione del GIP di procedere de plano senza fissare udienza in camera
di consiglio.
Il ricorso è fondato
Dal combinato disposto dell’art. 410 c.p.p., comma 3 e art. 409 c.p.p., comma 2 risulta
chiaramente che, a seguito dell’opposizione alla richiesta di archiviazione, la “regola” è
l’instaurazione del contraddittorio e che soltanto nelle due ipotesi tassative di cui all’art. 409
c.p.p., comma 2 è consentito provvedere de plano.
Nel caso in esame il GIP ha omesso qualsiasi valutazione in ordine alla proposta opposizione .
Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio e gli atti devono
essere trasmessi al Tribunale di Pesaro per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la restituzione degli atti al
Tribunale di Pesaro.
Così deliberato in Roma il 4.12.2013

Avverso la decisione presentava ricorso la persona offesa Gatti Diego, nella sua qualità di

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