Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5831 del 04/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5831 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SUSCA FRANCESCO N. IL 21/09/1973 parte offesa nel procedimento
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ZECCA MAURIZIO N. IL 02/12/1963
avverso il decreto n. 9016/2012 GIP TRIBUNALE di TARANTO, del
02/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lettehromitite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 04/12/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il GIP del Tribunale di Taranto disponeva l’archiviazione del procedimento penale iniziato
contro Zecca Maurizio per il reato di cui all’art. 646 c.p. Osservava che l’opposizione alla
richiesta di archiviazione non poteva essere accolta in quanto le prove richieste dall’
opponente erano del tutto inutili poiché volte a far genericamente cercare riscontri
documentali ad intricate relazioni commerciali mai prima contestate, ovvero ad escutere

litiganti.
Avverso la decisione presentava ricorso la persona offesa Susca Francesco deducendo
violazione degli artt. 410 e 127 c.p.p. contestando la decisione del GIP di ritenere de plano
senza fissare udienza in camera di consiglio l’inammissibilità dell’opposizione sulla scorta di
una valutazione prognostica sulla rilevanza e idoneità delle indagini richieste .
Nonostante alcune decisioni in senso contrario, ritiene il Collegio di aderire alla giurisprudenza
di questa Corte secondo cui il giudizio di ammissibilità dell’opposizione ex art. 410 c.p.p.,
comma 2 deve riguardare soltanto la pertinenza e la specificità degli atti di indagine richiesti e
non invece la capacità dei mezzi di prova proposti (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 6 n. 40638
del 23.9.2003 – Giuliano; conf. Cass. sez. 4 10.10.2001 – Bic; Cass. sez. 6 n. 19618 del
19.3.2004; Cass. sez. 6 n. 40583 del 29.5.2008; Cass. n. 48665/09; Cass. n. 19808/08; Cass.
n. 9184/09)
La disciplina dettata dall’art. 410 c.p.p., commi 1 e 2 ha introdotto, invero, un meccanismo
idoneo ad impedire istanze di prosecuzione delle indagini pretestuose o dilatorie, fornendo in
tali ipotesi al giudice lo strumento per adottare immediatamente il decreto di archiviazione (cfr.
sent. Corte Cost. n. 95/1997). Quando, invece, le indagini siano pertinenti e specifiche il
giudice non può impedire l’instaurazione del contraddittorio. Dal combinato disposto dell’art.
410 c.p.p., comma 3 e art. 409 c.p.p., comma 2 risulta chiaramente che, a seguito
dell’opposizione alla richiesta di archiviazione, la “regola” è l’instaurazione del contraddittorio e
che soltanto nelle due ipotesi tassative di cui all’art. 409 c.p.p., comma 2 è consentito
provvedere de plano.
Non può, quindi, il GIP anticipare, inaudita altera parte, valutazioni di merito in relazione alla
fondatezza delle indagini suppletive richieste o effettuare una prognosi dell’esito delle
investigazioni, come invece è avvenuto nel caso in esame
Sussistendo la denunciata violazione di legge, il provvedimento impugnato va annullato senza
rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Taranto per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la restituzione degli atti al
Tribunale di Taranto .
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soggetti direttamente coinvolti negli articolati e non chiari rapporti d’affari tra gli odierni

Così deliberato in Roma il 4.12.2013

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