Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5830 del 08/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5830 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: IASILLO ADRIANO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dall’Avvocato Elisabetta Busuito — difensore e
procuratore speciale della P.O. TELECOM Italia s.p.a. — avverso il decreto di
archiviazione del G.I.P. presso il Tribunale di Cosenza, emesso nei confronti
di Fuoco Michel (n. 07.10.1984), indagato per il reato di truffa, in data
27.02.2013.
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Adriano lasillo.
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Alfredo
Montagna, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del
decreto di archiviazione impugnato.

Data Udienza: 08/11/2013

OSSERVA:

Con provvedimento del 27.02.2013, il Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Cosenza archiviò – de plano – il procedimento penale di cui
sopra.
Avverso tale provvedimento ricorre per Cassazione il difensore della

tempestivamente al G.I.P. l’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione proposto dalla P.O. – depositato nell’ufficio del P.M. in data 13.02.2013 e cioè
14 giorni prima della decisone del G.I.P. di archiviare. Quindi il G.I.P. ha
proceduto de plano ignorando che fosse stata, invece, presentata
l’opposizione con evidente violazione del diritto al contraddittorio.
La difesa del ricorrente conclude, pertanto, per l’annullamento
dell’impugnato provvedimento.

motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto. Invero, dallo stesso provvedimento del
G.I.P. del 22.03.2013 con il quale, correttamente, è stato dichiarato il non
luogo a provvedere sulla richiesta del P.M. del 21.03.2013 con la quale si
trasmetteva tardivamente l’opposizione della P.O. e si sollecitavano

“i

provvedimenti di competenza” si apprende: 1) che il P.M. in data 19.02.2013

depositava richiesta di archiviazione nell’ambito del presente procedimento
dopo aver dato avviso, ex art. 408 c.p.p., alla P.O. della predetta richiesta in
data 28.01.2013; 2) che il G.I.P. in assenza di atto di opposizione della P.O.
emetteva decreto di archiviazione in data 27.02.2013; 3) che solo in data
21.03.2013 il P.M. trasmetteva al G.I.P. l’opposizione della P.O. depositata
nell’ufficio dello stesso P.M. in datai 3.02.2013.
Si deve preliminarmente rilevare che se anche l’opposizione fosse stata
presentata oltre il termine di 10 giorni previsto dall’art. 408 del c.p.p. il P.M.
aveva l’obbligo di inviarla al G.I.P. e questi doveva esaminarla e pronunciarsi
sulla sua ammissibilità. Infatti, per quanto sopra evidenziato è certo che
l’opposizione è pervenuta nell’ufficio del P.M. prima che questi depositasse la
richiesta di archiviazione e che il G.I.P. la esaminasse e provvedesse.

a-

P.O. deducendo che il P.M. di Cosenza non ha provveduto ad inviare

Orbene questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio — condiviso
dal Collegio — che il termine di dieci giorni previsto dall’art. 408, III comma, c.
p.p. per la presentazione dell’opposizione della persona offesa alla richiesta
di archiviazione, è ordinatorio e il suo mancato rispetto non comporta la
decadenza, perchè, diversamente, si configurerebbe una ingiustificata
disparità di trattamento tra chi si è attivato per tempo chiedendo al P.M. di

da un termine perentorio per la proposizione dell’opposizione, e chi invece
tale procedura non ha seguito provvedendo ad assumere aliunde
informazioni circa la presentazione della richiesta di archiviazione, che
sarebbe invece legittimato a proporre opposizione in qualunque momento
purchè antecedente alla decisione del giudice (Sez. 2, Sentenza n. 6804 del
02/02/2005 Cc. – dep. 22/02/2005 – Rv. 231108). Ancora, è illegittimo il
provvedimento con cui il giudice dichiari l’inammissibilità dell’opposizione non
depositata nella cancelleria del G.I.P. nel termine di dieci giorni – previsto
dall’art. 408, III terzo, c.p.p. e decorrente dall’avviso della richiesta di
archiviazione alla persona offesa -, in quanto, essendo i termini stabiliti a
pena di decadenza, ex art. 173, I comma, c.p.p., solo quelli stabiliti dalla
legge, in mancanza di una espressa previsione in tal senso, il suddetto
termine non ha carattere perentorio ma meramente acceleratorio per la
persona offesa, altrimenti esposta al rischio di pervenire alla cognizione del
giudice a procedimento già definito. Né tale perentorietà è desumibile dalla
normativa della disciplina delle impugnazioni, posto che l’atto di opposizione
non rientra nel novero dei mezzi di impugnazione, essendo diretto non già
contro un provvedimento del giudice bensì contro una richiesta del Pubblico
Ministero. Ne consegue che il mancato rispetto del termine di cui all’art. 408,
III comma, c.p.p., non incide sull’ammissibilità dell’atto di opposizione e il
Giudice, se non abbia già pronunciato archiviazione, è tenuto a provvedere ai
sensi dell’art. 410 c.p.p. (Sez. 2, Sentenza n. 15888 del 16/03/2006 Cc. dep. 08/05/2006 – Rv. 234243; Sez. 2, Sentenza n. 35169 del 03/07/2008 Cc.
– dep. 11/09/2008 – Rv. 241117).
Pertanto il fatto che il P.M. non abbia trasmesso l’atto di opposizione
della P.O. al G.I.P. unitamente alla richiesta di archiviazione si riflette sul
successivo decreto di archiviazione emesso il 27.02.2013 senza che il

conoscere gli sviluppi del procedimento, che verrebbe ad essere penalizzato

giudice per le indagini preliminari abbia potuto prendere in considerazione le
doglianze dell’opponente e provvedere ai sensi dell’ad. 410 c.p.p., con
evidente violazione delle regole del contraddittorio.
Ne consegue che il decreto di archiviazione impugnato deve essere
annullato senza rinvio e che deve essere disposta la trasmissione degli atti al

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti
al Tribunale di Cosenza.

Così deliberato in camera di consiglio, 1’08/11/2013.

Tribunale di Cosenza, per l’ulteriore corso

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