Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 583 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 583 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Trotta Riccardo, nato 1’11/08/1955;

Avverso la sentenza n. 6561/2012 emessa il 20/12/2012 dalla Corte di
appello di Roma;

Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere dott. Alessandro
Centonze;

Udito il Procuratore generale, in persona del dott. Giovanni Di Leo, che ha
concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
limitatamente alla determinazione della pena;

Data Udienza: 25/11/2015

RILEVATO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 30/05/2012, la Corte di cassazione, Sezione
penale quinta, annullava la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il
20/05/2011 nei confronti di Riccardo Trotta, al quale si contestava la
commissione di una bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale – posta
in essere nella sua qualità di amministratore della società Sunny Edizioni s.r.I.,
dichiarata fallita con sentenza del 23/02/2000 – limitatamente alla sola

territoriale per un nuovo esame.
Con la sentenza annullata era stata confermata la sentenza di primo grado,
emessa dal Tribunale di Roma il 14/02/2007, salvo che per il riconoscimento
della prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante della pluralità di fatti
di bancarotta fraudolenta, che aveva comportato la riduzione della pena di anni
tre di reclusione irrogata dal giudice di primo grado alla pena di anni due di
reclusione.
Questa sentenza di annullamento si fondava sull’accoglimento del terzo
motivo di ricorso, riguardante la sola bancarotta documentale, sul quale la
sentenza di appello aveva reso una motivazione apparente in ordine ai profili
valutativi riguardanti le scritture contabili di cui si contestava la mancanza, a
fronte dell’inidoneità della documentazione acquisita a ricostruire il patrimonio
societario e il movimento degli affari.
Sul punto, si ritiene utile richiamare il passaggio conclusivo della sentenza in
esame, contenuto a pagina 4, riguardante la doglianza difensiva relativa alla
bancarotta fraudolenta documentale della società amministrata dall’imputato, in
cui si affermava: «Per il resto né la sentenza di primo, né quella di secondo
grado […], hanno indicato le ragioni a sostegno della conclusione della
impossibilità di ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della
fallita Sunny, avendo anzi entrambe dato per certa la correttezza dell’ultimo
bilancio – che nessuna delle due ha ritenuto non rispondente alle scritture
consegnate dal Trotta – al punto da basarvi la contestazione di alcune delle
condotte distrattive ascritte al prevenuto. Con la conseguenza che non risultano
in definitiva chiariti i motivi della ritenuta sussistenza del reato».

2.

Con sentenza emessa il 20/12/2012 la Corte di appello di Roma,

giudicando in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza emessa dal
Tribunale di Roma il 14/02/2007, dichiarava non doversi procedere nei confronti
di Riccardo Trotta, in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale, che
costituiva l’unica ipotesi di reato in relazione alla quale era intervenuto

bancarotta documentale, con rinvio ad altra Sezione della stessa Corte

l’annullamento disposto da questa Corte con sentenza del 30/05/2012, per
intervenuta prescrizione.

3.

Con specifico riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale, in

relazione alla quale interveniva l’annullamento con rinvio disposto in sede di
legittimità, la Corte territoriale evidenziava che il Trotta, nella sua qualità di
amministratore della società Sunny Edizioni s.r.I., aveva provveduto a
consegnare il libro giornale vidimato e numerato riguardante l’arco temporale

erano riportati i bilanci per il periodo compreso tra il 03/12/1989 e il
31/12/1998, nonché una copia del bilancio del 1989.
A fronte della carenza documentale riguardante la società fallita, attestata
dalla parzialità della documentazione che il Trotta aveva messo a disposizione
della curatela fallimentare, l’imputato non aveva fornito alcuna notizia relativa
all’attività societaria, idonea a consentire la ricostruzione della contabilità della
società medesima, in evidente violazione della giurisprudenza consolidata di
questa Corte, secondo cui il fallito ha l’obbligo di dimostrare la destinazione dei
beni gestiti dalla società, consentendo alla curatela fallimentare di ricostruire lo
stato passivo dell’ente nei cui confronti è intervenuta la sentenza dichiarativa del
fallimento.
Veniva, in tal modo, ritenuto sprovvisto di fondamento l’assunto difensivo
sul quale si fondava l’impugnazione del Trotta, secondo il quale l’impossibilità di
ricostruire congruamente il patrimonio della società fallita era da attribuirsi
esclusivamente alla superficialità dell’accertamento svolto dal curatore, così
come cristallizzato nella relazione fallimentare.
Ne discendeva la conferma del giudizio di

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Trotta in

ordine alla bancarotta fraudolenta documentale in esame, cui conseguiva la
declaratoria di intervenuta prescrizione della fattispecie contestata, essendo
stata individuata quale epoca di commissione del reato oggetto di valutazione
quella del 23/02/2000.

4. Avverso tale sentenza il Trotta, a mezzo del suo difensore, ricorreva per
cassazione, deducendo violazione di legge, in relazione all’art. 597, comma 3,
cod. proc. pen., conseguente al fatto che, a fronte della declaratoria di
intervenuta prescrizione del reato contestato, non era stata corrispondentemente
ridotta la pena di due anni di reclusione irrogata con la sentenza emessa dalla
Corte di appello di Roma il 20/05/2011, che era stata annullata con rinvio dal
giudice di legittimità. Tale riduzione di pena si imponeva in conseguenza del fatto
che, nel giudizio di rinvio, sì procedeva in relazione alla sola ipotesi della
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compreso tra il 02/01/1995 e il 03/12/1999, il libro degli inventari nel quale

bancarotta fraudolenta documentale, atteso che, per la bancarotta fraudolenta
patrimoniale, la sentenza di secondo grado emessa dalla Corte di appello di
Roma il 20/05/2011 era passata in giudicato.
Ne discendeva che la sentenza impugnata era stata emessa dalla Corte
territoriale in palese violazione della previsione dell’art. 597, comma 3, cod.
proc. pen., a tenore del quale: «Quando appellante è il solo imputato, il giudice
non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura
di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l’imputato per una causa meno

salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una
definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del
giudice di primo grado».
Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento della sentenza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
Deve, innanzitutto, rilevarsi che costituisce un dato incontroverso quello
secondo cui la sentenza di annullamento con rinvio emessa il 30/05/2012 dalla
Corte di cassazione, Sezione penale quinta, annullava la sentenza emessa dalla
Corte di appello di Roma il 20/05/2011 nei confronti di Riccardo Trotta,
limitatamente alla sola bancarotta fraudolenta documentale, atteso che i motivi
di ricorso riguardanti la residua ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale
venivano rigettati. Ne consegue che il giudizio di rinvio riguardava
esclusivamente l’ipotesi della bancarotta fraudolenta documentale, rispetto alla
quale non si era formato il giudicato conseguente alla decisione della Corte di
appello di Roma del 20/05/2011.
Sul punto, non sono possibili interpretazioni alternative a quella posta a
fondamento del ricorso in esame, com’è desumibile dalla lettura del passaggio
esplicitato a pagina 4 della sentenza di annullamento adottata da questa Corte
che, circoscriveva l’ambito del giudizio di rinvio, affermando: «La sentenza va
quindi annullata sul punto dell’affermazione di responsabilità in ordine alla
bancarotta fraudolenta documentale, con rinvio ad altra sezione dell’organo

a

quo per nuovo esame della vicenda, tenendo conto dei vizi di motivazione sopra
evidenziati».
Tuttavia, nel caso di specie, non vi è stata alcuna violazione dell’art. 597,
comma 3, cod. proc. pen., che prevede espressamente il divieto di reformatio in
peius all’esito del giudizio di rinvio, in ragione del fatto che la sanzione irrogata
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favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici,

al Trotta con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 20/05/2011
veniva quantificata in anni due di reclusione e non era possibile applicare
all’imputato una pena inferiore a quella concretamente inflittagli, risultando la
medesima attestata al minimo edittale.
Si consideri che nella predetta sentenza di appello, la pena base veniva
quantificata in anni tre di reclusione, avendo escluso la Corte territoriale
l’aggravante di cui all’art. 219, comma 1, L. Fall.; su tale pena veniva
successivamente applicata la riduzione per le attenuanti generiche avuto

incensurato del Trotta, che comportavano l’irrogazione di una pena finale di anni
due di reclusione; tale sanzione, dunque, risultava commisurata nel minimo
edittale previsto per il reato contestato e non era ulteriormente riducibile, non
avendo il giudice di appello – erroneamente – applicato l’aumento di pena per la
continuazione tra le due ipotesi di bancarotta contestate.
Ne discende conclusivamente che la sentenza impugnata non risulta emessa
in violazione del divieto di

reformatio in peius

che si è richiamato,

conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «Nel giudizio di
rinvio, costituisce una violazione del divieto di “reformatio in peius” l’applicazione
di una pena anche solo pari a quella in precedenza irrogata, quando l’imputato
sia stato assolto da uno dei reati che avevano concorso a determinare la
quantificazione della pena nel precedente giudizio di merito ed il P.M. non abbia
proposto impugnazione in ordine al trattamento sanzionatorio» (cfr. Sez. 6, n.
18301 dell’11/05/2010, Benadras, Rv. 247013).

2. Ne discende conclusivamente il rigetto del ricorso, con la conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 novembre 2015.

riguardo alla non particolare gravità del danno patrimoniale e alla condizione di

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