Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 583 del 21/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 583 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
nel procedimento a carico di:
CALDON ROBERTO nato il 20/11/1954 a VIGONOVO

avverso la sentenza del 21/04/2015 del TRIBUNALE di ROVIGO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI
it.

la ccrntjuso per

Il PG chiede il PG chiede il rigetto del ricorso.
Udito il difensore

Data Udienza: 21/09/2017

Il Pubblico Ministero, in persona del dott. Luigi Orsi, Sostituto
Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 aprile 2015, il Tribunale di Rovigo, ritenuta

Caldon Roberto dai seguenti reati, accertati in Loreo il 23 febbraio 2012:
«A», contravvenzione di cui all’art. 221 r.d. 18 giugno 1931 n. 773, in
relazione all’art. 58 r.d. 635 del 1940, contestata all’imputato per aver
omesso di denunciare all’Autorità competente il trasferimento di due
carabine ad aria compressa e di un fucile da una abitazione ad un’altra;
«B», delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 2 e 7 I. 2 ottobre 1967, n.
895, contestato all’imputato per aver detenuto due fucili senza aver fatto
denuncia.

2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello
di Venezia ha proposto ricorso per cassazione con atto datato 27 novembre
2015, deducendo erronea applicazione della legge penale e di altre norme
giuridiche delle quali si deve tener conto nella sua applicazione. Il giudice
del merito è incorso in duplice errore, perché non ha tenuto conto che
l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista
dall’art. 131-bis cod. pen., non può essere ritenuta, in base al citato
articolo: per quei reati puniti con pena detentiva superiore nel massimo a
cinque anni, come nel caso in esame per il reato di cui al capo «B», punito
con la reclusione fino a cinque anni e quattro mesi; per i casi, come quello
in esame, di commissione di più reati della stessa indole, quali sono le
violazioni contestate ai capi «A» e «B» dell’imputazione, entrambi
riguardanti le norme sul controllo delle armi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reato di cui al capo «A» è prescritto, avuto riguardo alla sua
natura contravvenzionale e al tempo trascorso dalla commissione (artt.
157 e 160 cod. pen.). Limitatamente a detto reato, quindi, la sentenza
impugnata va annullata senza rinvio per tale ragione, non ravvisandosi
alcuna delle condizioni previste dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. per
una pronuncia assolutoria.
2

la particolare tenuità dei fatti ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen., assolveva

2. In ordine al delitto di cui al capo «B», la punibilità del fatto non
poteva essere esclusa per particolare tenuità, avuto riguardo al chiaro
tenore dell’art. 131-bis, comma 1, cod. pen., che impedisce tale esito per
i reati puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni, come è
previsto per la detenzione illegale di armi comuni da sparo in concreto
contestata (artt. 2 e 7 I. n. 895 del 1967). La sentenza impugnata è stata

3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata
con riguardo al capo «A» senza rinvio, perché il reato è estinto per
prescrizione; con riguardo al capo «B» per violazione di legge, con rinvio
per nuovo giudizio al Tribunale di Rovigo.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riguardo al reato
di cui al capo A) perché il reato è estinto per prescrizione; annulla altresì
la sentenza impugnata con riguardo al reato di cui al capo B) e rinvia per
nuovo giudizio al Tribunale di Rovigo.
Così deciso in Roma il 21 settembre 2017.

emessa, quindi, in violazione dell’art. 131-bis cod. pen.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA