Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 583 del 04/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 583 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PALOMBA NUNZIA
nei confronti di:
DI MAGGIO MARIA N. IL 05/03/1956
avverso la sentenza n. 41/2011 TRIBUNALE di MODENA, del
14/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.Sante Spinaci
che ha concluso per l’inammissibilità
Udito, per la parte civile, l’Avv

Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 04/10/2013

Con sentenza in data 14/11/12 il Giudice monocratico del Tribunale di Modena
pronunziando sull’appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Sassuolo in data
11.1.2011 dichiarava non doversi procedere a carico di DI MAGGIO Maria ,per il
reato ascrittole ai sensi dedll’art.582 CP in danno di Palomba Nunzia(fatto acc in data
11.12.2003) per essere il reato estinto per prescrizione e revocava le disposizioni
civili della sentenza impugnata.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore della Parte
civile,deducendo:
1-ai sensi dell’art.606 comma 1 lett.B) CPP.la inosservanza o erronea applicazione
della legge penale,in relazione agli artt.157-160 CP.
In particolare evidenziava a sostegno del gravame l’erronea valutazione delle cause di
interruzione del termine di prescrizione-pari a sette anni e sei mesi dalla data del
fatto,accertato l’11-12-2003,evidenziando che il giudice di appello aveva ritenuto che
detto termine era stato interrotto dalla citazione a giudizio,disposta con decreto del
23-12-2004. Diversamente il ricorrente riteneva idoneo a produrre l’effetto
interruttivo anche l’esame dell’imputata innanzi al Giudice di Pace all’udienza del
16-9-2008,richiamandosi al disposto dell’art.160 comma secondo CP.
In tal senso rilevava che il reato non risultava estinto per prescrizione alla data della
sentenza di primo grado(11-1-2011) evidenziando che il giudice di appello aveva
erroneamente revocato le statuizioni civili della sentenza di primo grado.
Concludeva pertanto chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso risulta manifestamente privo di fondamento.
Invero la valutazione compiuta dal giudice di appello in ordine alla decorrenza del
termine di prescrizione ed alla individuazione dell’atto interruttivo del decorso del
termine stesso,risulta esente dal vizio denunciato dal ricorrente inerente alla pretesa
violazione dell’art.160 comma secondo CP.
Premesso che gli atti indicati dalla disposizione richiamata sono tassativamente
enunciati(Cass.Sez.III,18.1.2008,n.2867-RV238580-deve evidenziarsi che l’esame
dibattimentale dell’imputato non è equiparabile all’interrogatorio reso al giudice
menzionato dall’art.160 CP.,atteso che esso è mezzo di prova rimesso alle richieste
delle parti.
A riguardo va annoverato l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte-per cui vale
richiamare sentenza Sez.V n.5421 del 9.6.97-RV207778-sub art.493 CPP.secondo cui
l’esame dell’imputato disciplinato dagli artt.495 e 503 CPP è un mezzo istruttorio

RITENUTO IN FATTO

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di €1.000,00 in favore della Cassa delle
AmmendeRoma,deciso in data 4 ottobre 2013.

atipico che opera come mezzo di difesa,quando è dall’imputato medesimo richiesto,e
come mezzo di prova,quando è dedotto dalla controparte.
Deve altresì evidenziarsi che ai fini della interruzione del decorso del termine di
prescrizione ciò che assume valore è l’atto che emana di per sé dalla iniziativa della
AG. diretto a dare impulso al corso del procedimento,e come tale non suscettibile di
essere rimesso alle richieste di parte.
In tal senso deve ritenersi correttamente applicata dal giudice di appello la disciplina
dettata dagli artt.157 e 160 CP, nel caso di specie,individuando quale atto interruttivo
del decorso del termine di cui si tratta l’emissione del decreto di citazione a giudizio.
Consegue da tali rilievi l’incensurabilità della decisione di revoca delle statuizioni
civili della sentenza emessa dal Giudice di pace,essendo all’epoca già maturato il
termine di prescrizione del reato.
Deve dunque essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso,condannando la
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma a
favore della Cassa delle Ammende,che si determina in €1.000,00-

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