Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5829 del 08/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5829 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: IASILLO ADRIANO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dalla Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, avverso l’ordinanza del G.I.P. dello stesso
Tribunale con la quale non convalidava il fermo effettuato dalla P.G. nei
confronti di Zeqja Arsen (n. 1’08/02/1991) indagato per il reato di ricettazione
(di un “tablet”).
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Adriano lasillo.
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Alfredo
Montagna, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
Osserva:

Data Udienza: 08/11/2013

In data 15/02/2013 il G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere non
convalidava il fermo effettuato dalla P.G. nei confronti di Zeqja Arsen in
quanto derubricava l’originaria provvisoria imputazione di ricettazione di cui
al primo comma dell’art. 648 c.p. in quella prevista dal secondo comma del
medesimo articolo, ritenendo che il bene ricettato (un “tablet”) avesse un
valore non superiore ai 500,00 Euro.

Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere deducendo in primo luogo che la ricettazione di un bene
del valore di circa 500,00 non può essere considerata di particolare tenuità;
inoltre rileva che il G.I.P. a tal fine non ha tenuto conto degli elementi di cui
all’art. 133 del c.p. che ha, invece, considerato nell’applicazione della misura.
Il Procuratore della Repubblica conclude, quindi, per l’annullamento
dell’impugnato provvedimento.

motivi della decisione

Il ricorso è fondato. Invero ai fini dell’applicazione dell’ipotesi di
particolare tenuità prevista dall’art. 648, II comma, c.p. non ci si può riferire
esclusivamente al valore della cosa ricettata, ma si deve avere riguardo a
tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto e, dunque, non solo alla
qualità della res proveniente da delitto, ma anche alle modalità dell’azione, ai
motivi della stessa, alla personalità del colpevole e, in sostanza, alla condotta
complessiva di quest’ultimo. Pertanto, fra gli elementi da prendere in
considerazione ai fini dell’ipotesi in discorso vanno compresi tutti quelli
previsti dall’art. 133 cod. penale. Inoltre, si deve ricordare che in tema di
ricettazione il valore del bene è un elemento concorrente ai fini della
valutazione della particolare tenuità del fatto di cui al capoverso dell’art. 648
c.p., nel senso che se esso non è particolarmente lieve (come nel caso di
specie per quanto si dirà sotto) deve comunque escludersi la tenuità del
fatto, essendo superflua ogni ulteriore indagine; e solo se è accertata la lieve
consistenza economica del compendio ricettato si può procedere alla verifica
degli ulteriori elementi, desumibili dall’art. 133 c.p., che consentono di
configurare l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 648 c.p., fermo

Avverso il solo provvedimento di non convalida del fermo propone ricorso per

restando che essa può essere esclusa ove emergano elementi negativi sia
sotto il profilo strettamente oggettivo (quali l’entità del profitto) sia sotto il
profilo della capacità a delinquere dell’agente. In altre parole, la particolare
esiguità del valore del bene è requisito necessario, ancorché non sufficiente,
per il riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 cpv. cod. pen.
(Sez. 2, Sentenza n. 28689 del 09/07/2010 Ud. – dep. 21/07/2010 – Rv.

Rv. 252286).
Tanto premesso è evidente che il G.I.P. nel provvedimento impugnato non
ha tenuto conto di nessuno dei principi di diritto di cui sopra. Infatti, ha
ritenuto sussistente l’attenuante di cui al secondo comma dell’art. 648 c.p.
pur difettando il requisito necessario dell’esiguità del valore del bene oggetto
di ricettazione, valore che ben può essere ricavato da massime di comune
esperienza e, nel caso specifico, dal fatto che (come si legge nella gravata
pronuncia) il “tablet” era di ottima marca e del valore di circa 500,00 Euro. Si
deve al tal fine rilevare che questa Corte ha, tra l’altro, affermato il principio —
condiviso dal Collegio — che la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4
cod. pen. ricorre solo quando il danno patrimoniale subito dalla parte offesa
come conseguenza diretta e immediata del reato sia di valore economico
pressoché irrilevante (Sez. 2, Sentenza n. 15576 del 20/12/2012 Ud. – dep.
04/04/2013 – Rv. 255791). Inoltre il G.I.P. nel riconoscere la sussistenza
dell’attenuante di cui al secondo comma dell’art. 648 del c.p. non ha tenuto
conto degli elementi di cui all’art. 133 del c.p. che ha, invece, considerato
nell’applicare la misura cautelare (si veda ultima pagina dell’impugnato
provvedimento).
Pertanto l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il
fermo è stato effettuato legittimamente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché il fermo è stato effettuato
legittimamente.

Così deliberato in camera di consiglio, 1’08/11/2013.

248214; Sez. 1, Sentenza n. 13600 del 13/03/2012 Ud. – dep. 12/04/2012 –

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