Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5828 del 08/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 5828 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: IASILLO ADRIANO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dalla P.O. Papale Francesco (n. il 09/05/1959), avverso
l’ordinanza di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Milano, in data
12/01/2013, nei confronti degli indagati Scotti Giancarlo (n. il 21/06/1961) e
Manfredi Luciano Adelmo (n. il 21/01/1950).
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Adriano lasillo.
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Aldo
Policastro, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile.
Osserva:

Data Udienza: 08/11/2013

In data 12/01/2013 il G.I.P. del Tribunale di Milano ha disposto l’archiviazione
del procedimento penale a carico di Scotti Giancarlo e Manfredi Luciano
Adelmo – indagati per i reati di appropriazione indebita e danneggiamento —
dopo aver svolto udienza in Camera di Consiglio – a seguito dell’opposizione
all’archiviazione presentata dalla Persona Offesa – nel corso della quale
venivano restituiti gli atti al P.M. perché sentisse i testi indicati dalla P.O.

nella sua opposizione.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per Cassazione il difensore
della P.O. deducendo la carenza, illogicità e contraddittorietà della
motivazione.
Il difensore del ricorrente conclude, pertanto, chiedendo l’annullamento
dell’impugnata ordinanza.
In data 02.05.2013 il difensore degli indagati deposita una memoria nella
quale si sottolinea che il ricorso contro il provvedimento di archiviazione
adottato dopo aver svolto udienza in camera di consiglio è consentito solo
per i casi di nullità tassativamente indicati nell’art. 127, V comma, del c.p.p.
che nel caso di specie non ricorrono. Conclude, quindi, chiedendo che il
ricorso sia dichiarato inammissibile.
Lo stesso difensore con successivi atti (pervenuti in data 23.10.2013 e
28.10.2013) chiede che il ricorrente sia condannato alla rifusione delle spese
in favore degli indagati e che gli atti siano trasmessi alla Procura di Milano
perché si proceda nei confronti del ricorrente per calunnia.

motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato
inammissibile. Infatti, avverso il provvedimento di archiviazione può essere
presentato ricorso per Cassazione — ex articolo 409, VI comma, c.p.p., che
richiama l’articolo 127, V comma, c.p.p. — solo per violazione del principio del
contraddittorio. Sul punto è costante la giurisprudenza di questa Suprema
Corte nell’affermare il principio, condiviso dal Collegio, che l’ordinanza di
archiviazione è impugnabile solo nei rigorosi limiti stabiliti dall’art. 409,
comma 6, cod. proc. pen. il quale rinvia all’art.127, comma 5, cod. proc. pen.
2

che sanziona con la nullità la mancata osservanza delle norme concernenti
la citazione e l’intervento delle parti in camera di consiglio norme che nel
caso di specie, come già sopra rilevato, sono state invece rispettate (Sez. U,
Sentenza n. 24 del 09/06/1995 Cc. – dep. 03/07/1995 – Rv. 201381; Sez. 1,
Ordinanza n. 8842 del 07/02/2006 Cc. – dep. 14/03/2006 – Rv. 233582; Sez.
2, Sentenza n. 39153 del 27/09/2012 Cc. dep. 05/10/2012 – Rv. 252982). Ne

diversi, cioè attinenti al merito della “notitia criminis” e che, quindi, è
inammissibile il ricorso proposto dalla persona offesa nel quale si censuri ad
esempio: la violazione dell’art.606 lett. d) cod. proc. pen. (mancata
assunzione di una prova decisiva), posto che tale ipotesi non rientra tra
quelle previste di violazione del contraddittorio (si vedano, fra le tante: Sez.
6, Sentenza n. 436 del 05/12/2002 Cc. – dep. 09/01/2003 – Rv. 223329; Sez.
6, Sentenza n. 30775 del 28/05/2007 Cc. – dep. 27/07/2007- Rv. 237330);
oppure vizio di motivazione o per travisamento dell’oggetto o per omessa
considerazione di circostanze di fatto già acquisite (Sez. 1, Ordinanza n.
8842 del 07/02/2006 Cc. – dep. 14/03/2006 – Rv. 233582; Sez. 1, Sentenza
n. 9440 del 03/02/2010 Cc. – dep. 09/03/2010 – Rv. 246779); oppure per il
mancato accoglimento di indagini suppletive (la cui motivazione è, nel caso
di specie, implicita in relazione alla decisione del G.I.P.; Sez. 1, Sentenza n.
9440 del 03/02/2010 Cc. – dep. 09/03/2010 – Rv. 246779); oppure per vizi
relativi ai presupposti di procedibilità che, pur integrando un motivo di
violazione di legge, non rientrano tra le ipotesi contemplate di violazione del
contraddittorio (Sez. 5, Sentenza n. 5052 del 21/10/1999 Cc. – dep.
15/11/1999 – Rv. 215629; Sez. 2, Sentenza n. 39153 del 27/09/2012 Cc.
dep. 05/10/2012 – Rv. 252982)
Nel caso di specie, come si è già osservato, non si ravvisa alcuna
lesione del principio del contraddittorio. Invero, il ricorrente è stato
regolarmente avvisato – ex articolo 408, Il comma, del c.p.p. — e ha
presentato un atto di opposizione che ha indotto il G.I.P. a fissare l’udienza in
camera di consiglio alla quale ha partecipato il difensore della P.O. che ha
concluso riportandosi a quanto da lui scritto. Il G.I.P. a seguito di quanto
sopra ha inviato gli atti al P.M. perché escutesse i testi indicati dalla P.O.
nella sua opposizione e all’esito di tali indagini ha deciso di archiviare e con

consegue che non è mai consentito il ricorso per cassazione per motivi

motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria ne ha evidenziato tutte le
ragioni.
Per quanto riguarda le richieste del difensore degli indagati si deve
rilevare che non è prevista la rifusione delle spese in favore degli indagati in
caso di ricorso, avverso l’ordinanza di archiviazione, dichiarato inammissibile.
Per quanto riguarda la richiesta di invio degli atti alla Procura di Milano

Suprema Corte è giudice di legittimità che non conosce tutti gli atti e quindi
non può inviare gli atti alla Procura; fermo restando, ovviamente, il diritto
degli accusati di presentare denuncia.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve
essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché —
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità — al pagamento a favore della cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di mille euro alla cassa delle ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, 1’0811112013.

perché si proceda per il reato di calunnia, si deve sottolineare che questa

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA