Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5827 del 24/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5827 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CAMMINO MATILDE

SENTENZA
sul ricorso ex art.625 bis c.p.p. proposto nell’interesse di
TURONE Girolamo n. Mazzarino il 27 dicembre 1949
avverso l’ordinanza e la successiva sentenza emesse il 27 febbraio 2013 dalla
Sesta sezione penale di questa Corte

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. Carmine
Stabile, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore, avv. Giancarlo Luzi del foro di Roma, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
osserva:

Data Udienza: 24/10/2013

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Considerato in fatto
1. Con sentenza in data 27 febbraio 2013 la Sesta sezione penale di
questa Corte annullava la sentenza emessa il 28 aprile 2011 dalla Corte di
appello di Roma, quale giudice di rinvio, nei confronti di Turone Girolamo e del
coimputato Taormina Salvatore limitatamente alla determinazione della pena,
con riferimento all’esclusione dell’aggravante di cui al secondo comma

per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Roma e
rigettando nel resto i ricorsi.
Nel corso dell’udienza del 27 febbraio 2013 la Corte aveva rigettato
l’istanza di rinvio formulata dal difensore di fiducia del Turone, avv. Giancarlo
Luzi, per impedimento assoluto dello stesso difensore determinato, come
risultava dal certificato medico prodotto a sostegno dell’istanza, da sindrome
influenzale febbrile con temperatura di 38,8° accompagnata da laringotracheite, con prescrizione di almeno tre giorni di riposo e cure domiciliari. La
Corte aveva rilevato che il difensore non aveva allegato “la possibilità” di
nominare un sostituto.
2. Il Turone, tramite l’avv. Luzi, ha proposto ricorso straordinario ex
art.625 bis c.p.p. deducendo l’errore di fatto che aveva determinato a suo
giudizio un’evidente violazione del diritto di difesa, in quanto l’avv. Giancarlo
Luzi era l’unico difensore di Turone Girolamo, nonché del coimputato Turone
Angelo.
Il difensore, premesso che è ammissibile il ricorso straordinario avverso i
“provvedimenti” pronunciati dalla Corte di cassazione, esclude che nel caso in
esame possa ravvisarsi un errore di diritto e deduce l’errore di fatto,
consistente in un errore percettivo della Corte causato da un equivoco, in
quanto l’impossibilità di nominare un sostituto per il difensore che aveva
addotto il legittimo impedimento era riconducibile all’improvviso manifestarsi
della patologia nel pomeriggio precedente l’udienza e all’estrema complessità
del processo, circostanze che non avrebbero consentito la nomina di un
sostituto in grado di assicurare l’effettiva difesa tecnica. Del resto si trattava

dell’art.80 D.P.R.309/90 in relazione al reato contestato al capo H, rinviando

3

della prima udienza fissata per la trattazione del processo e il pericolo di
prescrizione sarebbe stato vanificato dalla sospensione dei relativi termini.
L’avv. Giuliano, che aveva materialmente depositato l’istanza, aveva comunque
fatto presente che nessuno dei colleghi di studio dell’avv. Luzi era avvocato
cassazionista. L’errore di fatto, riguardante la supposizione della possibilità per
l’avv. Luzi di nominare un sostituto, travolgerebbe, secondo il ricorrente, la

Ritenuto in diritto
3. Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che è legittimato a proporre ricorso straordinario per errore
materiale o di fatto, in qualità di soggetto condannato, anche l’imputato nei cui
confronti sia intervenuta una sentenza della Corte di cassazione di
annullamento parziale con rinvio di una sentenza di condanna, quando -come
nel caso del ricorrente- il rinvio sia disposto limitatamente alla necessità di
rideterminare il trattamento sanzionatorio, con la conseguente formazione di
un giudicato parziale per il punto della decisione relativo all’accertamento della
colpevolezza (Cass. Sez.Un. 21 giugno 2012 n.28717, Brunetto; sez.VI 8
giugno 2010 n.25977, Peverelli).
Ai fini dell’ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto è
tuttavia necessario che sia denunciata una disattenzione di ordine meramente
percettivo, causata da una svista o da un equivoco, la cui presenza sia
immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del

sentenza successivamente pronunciata dalla Sesta sezione penale.

contenuto del ricorso, e che abbia determinato una decisione diversa da quella
adottata, dovendosi escludere che il rimedio in oggetto possa essere utilizzato
al fine di denunciare un errore di valutazione o di interpretazione di norme
giuridiche. (sez.VI 25 novembre 2008 n.2945, Caso).
In tema di ricorso straordinario, infatti, qualora la causa dell’errore non
sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e
la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un
errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio

(k,

4
previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. (Cass. Sez.Unite 14 luglio 2011
n.37505, Corsini).
Nel caso in esame l’istanza di rinvio del difensore, che aveva addotto un
impedimento assoluto per malattia, non è stata accolta all’udienza del 27
febbraio 2013 dal collegio della Sesta sezione penale di questa Corte in quanto

ritenersi palese che il riferimento alla “possibilità” (e non alla impossibilità) di
indicare un sostituto, a norma dell’art.102 c.p.p., abbia un senso, considerato il
tenore della decisione sull’istanza di rinvio, solo se venga intesa come il
risultato di un mero errore materiale di scritturazione.
Secondo il difensore il collegio sarebbe incorso in un errore percettivo in
quanto la decisione è fondata sulla supposizione errata di un fatto (la
possibilità di sostituzione) che doveva tuttavia intendersi escluso in quanto
l’impossibilità di comparire in udienza del difensore di fiducia del ricorrente
Turone Girolamo risultava

ictu ()cui/ essendosi la patologia del difensore

manifestata solo nel pomeriggio del giorno precedente l’udienza (il certificato
medico era datato 26 febbraio 2013) e non consentendo l’estrema complessità
del processo, in cui l’avv. Luzi difendeva anche il coimputato Turone Angelo,
una valida difesa tecnica, non solo formale, da parte di altro difensore
incaricato nell’imminenza dell’udienza. Peraltro, prosegue il difensore del
ricorrente, l’avv. Giuliano, il quale aveva materialmente depositato l’istanza,
aveva fatto presente che nessuno dei colleghi di studio dell’avv. Luzi era
avvocato cassazionista.

il difensore non aveva “allegato la (im)possibilità di indicare un sostituto”. Deve

La Corte ritiene che il ricorrente si sia limitato a prospettare una mero
errore valutativo da parte del collegio della Sesta sezione penale, con
riferimento a due elementi (il primo costituito dall’insorgere dello stato
patologico in tempo non utile a provvedere alla sostituzione, il secondo dalla
complessità del procedimento) che avrebbero dovuto indurre a ritenere
l’impossibilità da parte del difensore impedito di indicare un sostituto. Si tratta
di due elementi -quello relativo alla disponibilità del tempo necessario per
indicare un sostituto e quello relativo all’intensità dell’impegno professionale

ii,

_5
richiesto per la sostituzione del difensore impedito in relazione alla concreta
situazione processuale dei due imputati dallo stesso assistiti- suscettibili di
valutazione e apprezzamento e, comunque, non rilevabili ictu ocull dall’istanza
in cui nemmeno si faceva riferimento all’impossibilità da parte dell’avv. Luzi di
nominare un sostituto. Peraltro è onere del difensore istante, e non certo del
difensore che presenta l’istanza per conto del collega impedito, esplicitare le

delicatezza o complicazione del processo, l’esplicita richiesta dell’assistito,
l’assenza di altri avvocati (iscritti nell’albo speciale della corte di cassazione,
nel caso di ricorso per cassazione) nello studio del difensore, l’indisponibilità di
colleghi esperti nella medesima materia ecc. per consentire al giudicante di
apprezzarle (Cass. sez.III 2 maggio 2013 n.26408, Convertini; sez.V 28
ottobre 2010 n.41148, Cutrale; sez.V 4 luglio 2008 n.44299, Buscemi).
Con il ricorso in esame si pretende, in definitiva, di sindacare il giudizio di
bilanciamento (che è tipica attività valutativa di tipo comparativo) tra le
esigenze di difesa dell’imputato da un lato e quelle pubbliche tese ad impedire
che si realizzino impunità, o anticipate liberazioni pericolose per la sicurezza
collettiva, o pretestuosi ritardi nella definizione dei processi (Cass. sez.Un.27
marzo 1992 n.4708, Fogliani; Sez.Un. 25 giugno 2009 n.29529, P.G. in proc.
De Marino), in assenza peraltro dell’esplicita attestazione dell’impossibilità di
sostituzione da parte del difensore che aveva chiesto il rinvio per assoluta
impossibilità di comparire per legittimo impedimento.
Deve quindi escludersi che l’ordinanza di rigetto dell’istanza di rinvio
derivi da un errore di fatto, di ordine meramente percettivo, determinato da
una svista o da un equivoco. Va comunque rilevato che è del tutto apodittica
l’ulteriore affermazione contenuta nel ricorso secondo la quale il contenuto
della suddetta ordinanza travolgerebbe “anche la successiva sentenza…che da
essa inevitabilmente deriva”, essendo in ipotesi rilevante solo l’errore di fatto

che abbia determinato una decisione diversa da quella adottata.
4.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma

ragioni di detta impossibilità che possono variamente riguardare la difficoltà,

in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

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