Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5825 del 24/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 5825 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CAMMINO MATILDE

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova
avverso l’ordinanza emessa il 26 marzo 2013 dal Tribunale di Brescia nei confronti di
ECHAMI Bile! n. Tunisia il 7 novembre 1993

Data Udienza: 24/10/2013

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott.Carmine Stabile, che
ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
osserva:

k

Considerato in fatto
1.

Con ordinanza in data 26 marzo 2013 il Tribunale di Brescia ha accolto

parzialmente l’appello proposto nell’interesse di Echami Bilel avverso l’ordinanza,
emessa il 6 marzo 2013 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Mantova, di rigetto dell’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della
custodia in carcere disposta nei confronti dell’appellante in ordine ai delitti di rapina

Il Tribunale ha sostituito la misura cautelare in atto, eseguita in Catanzaro il 4
marzo 2013 dopo un periodo di latitanza dell’Echami di circa tre mesi, con quella
dell’obbligo di presentazione alla Questura di Catanzaro per tre giorni alla settimana.
Pur ritenendo sussistente il pericolo di recidiva per l’abitualità delle condotte
prevaricatorie ed aggressive dell’Echami e la sua “dimostrata mobilità sul territorio”, il
Tribunale ha considerato che la non eccessiva gravità della condotta e, inoltre,
l’incensuratezza e la giovanissima età dell’Echami (il quale avrebbe potuto beneficiare
della sospensione condizionale della pena) rendessero adeguata la misura dell’obbligo
di presentazione alla polizia giudiziaria.
2.

Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso il pubblico ministero il

quale rileva che l’esclusione della gravità indiziaria nei confronti dell’Echami in ordine
al reato di estorsione ai danni del barbiere Avanzini Michel contestato al capo H, cui si
il giudice di merito aveva fatto cenno solo in motivazione richiamando l’analoga
decisione adottata nei confronti dei coindagati con l’ordinanza parzialmente riprodotta
nella nota a f.3 del provvedimento impugnato, non era stata oggetto di specifica
statuizione nel dispositivo. Il ricorrente osserva, inoltre, che anche l’ordinanza nei
confronti dei coindagati era stata oggetto di impugnazione da parte del pubblico
ministero, sul punto della gravità indiziaria in ordine al reato di estorsione, con

(capo I) e di estorsione (capo H) commessi nell’estate 2012.

argomentazioni riportate nel testo del ricorso e riguardanti, soprattutto, la
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione
delle dichiarazioni della persona offesa. Il pubblico ministero ricorrente deduce anche
la contraddittorietà della motivazione circa il grado della pericolosità dell’Echami -del
quale era stata evidenziata da una parte l’abituale condotta prevaricatrice e, dall’altra
parte, la non eccessiva gravità della condotta- e rileva che l’Echami, contrariamente a
quanto affermato nell’ordinanza impugnata, non era incensurato perché risultava già
condannato, con sentenza irrevocabile, a pena non sospesa in relazione ad un delitto
della stessa indole.
r
i”–

3

Ritenuto in diritto
3. Il ricorso è fondato.
3.1. Dalla motivazione dell’ordinanza impugnata si desume che la gravità
indiziaria è stata confermata nei confronti di Echami Bilel in ordine al reato di rapina,

H in

concorso con altri connazionali (con precedente ordinanza, emessa in data 15 gennaio
2013 e impugnata con ricorso per cassazione dal pubblico ministero, lo stesso collegio
aveva escluso nei confronti dei coindagati Manai Mohamed e Jebali Walid la decisività
del materiale indiziario sul quale, in relazione al medesimo reato, l’ordinanza
custodiale era fondata). Nel dispositivo dell’ordinanza con la quale è stato deciso
l’appello cautelare -avente ad oggetto l’ordinanza in data 6 marzo 2013 di rigetto
dell’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere,
disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova il 21 dicembre
2012 ed eseguita il 4 marzo 2013- mancano tuttavia riferimenti al delitto di
estorsione. Deve ritenersi che il provvedimento si presti ad interpretazione quanto
meno equivoca, soprattutto nella parte in cui, esclusa la gravità indiziaria in relazione
al capo H, si afferma che l’Echami “può essere legittimamente ritenuto destinatario di
ordinanza cautelare solo in relazione al fatto di cui al capo I”,

come se la decisione

riguardasse una richiesta di riesame dell’ordinanza che aveva disposto la misura
cautelare nonostante che a f.2 dell’ordinanza si affermi che nel corso dell’udienza del
26 marzo 2013 il difensore dell’Echami aveva specificato che era “stato proposto
appello avverso l’ordinanza del 6 marzo 2012

(rectius, 2013) e non avverso il

provvedimento genetico” e che lo stesso Tribunale abbia ritenuto di qualificare
l’impugnazione come appello. E’ pur vero che con l’appello il difensore si doleva della
mancata valutazione nell’ordinanza appellata delle dichiarazioni rese in sede di
interrogatorio di garanzia dall’Echami, il quale aveva negato ogni responsabilità in
ordine ai fatti contestati, ma sul punto la motivazione del giudice dell’appello cautelare
appare gravemente carente. Il mero richiamo all’ordinanza emessa dallo stesso
collegio nei confronti dei coindagati in data 15 gennaio 2013 appare palesemente
insufficiente in quanto nella parte riprodotta, in nota a f.3, dell’ordinanza in questione
si rilevava la “quasi contraddittorietà” dei dati indiziari a carico dei coindagati, senza
alcun riferimento specifico alla condotta dell’Echami. La Corte rileva peraltro che
difetta comunque nell’ordinanza impugnata un adeguato e approfondito vaglio critico,

ma è stata esclusa in relazione al reato di estorsione contestatogli al capo

4

.
tale da consentire di svalutare il quadro di gravità indiziaria (nei confronti dell’Echami,
dichiaratosi estraneo ai fatti nell’interrogatorio di garanzia) descritto nell’ordinanza
genetica con riferimento al reato di estorsione e ritenuto persistente nell’ordinanza
oggetto di appello cautelare, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa Avanzini il 4
e il 20 settembre 2012 circa gli episodi di intimidazione, anche collettivi, subiti da
parte del gruppo dei giovani clienti tunisini.
La valutazione del giudice di merito circa la misura più idonea a

fronteggiare le esigenze cautelari, in particolare quella relativa al pericolo di
reiterazione da parte dell’Echami di ulteriori condotte aggressive, non può non essere
stata condizionata dal ritenuto affievolimento del quadro indiziario, fondato tuttavia
per quanto sopra detto su una motivazione del tutto carente in relazione al reato di
estorsione. Peraltro, in punto di adeguatezza della misura cautelare, nell’ordinanza
impugnata si rilevano profili di contraddittorietà nella parte in cui da una parte
vengono evidenziati elementi di spiccata pericolosità dell’Echami

(“una sorta di

abitualità da parte dell’indagato, unitamente ai coindagati, a tenere condotte
prevaricatorie ed aggressive nei confronti di terzi soggetti. La pericolosità dell’Echami
inoltre emerge dalla sua dimostrata mobilità sul territorio e dal fatto, che ha condotto
alla dichiarazione di latitanza.., di volontaria sottrazione… alle ricerche svolte dalla P. G.
in funzione dell’esecuzione dell’ordinanza cautelare genetica”) e, dall’altro lato, viene
considerata adeguata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione tre volte alla
settimana alla polizia giudiziaria sulla base della ritenuta non eccessiva gravità della
condotta (con riferimento, tuttavia, esclusivamente al reato di rapina contestato al
capo I) e della prevedibile applicazione del beneficio della sospensione condizionale
della pena (in ragione della giovanissima età e dell’incensuratezza, elemento
quest’ultimo smentito dalle risultanze del certificato penale allegato al ricorso del
pubblico ministero)
Si impone pertanto una nuova, approfondita, valutazione dell’appello cautelare
alla luce delle carenze e degli elementi di contraddittorietà della motivazione sopra
evidenziati.

4. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Brescia
per nuovo esame.
P.Q.M.

tv,

3.2.

S

annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo
esame.
Roma 24 ottobre 2013

il cons. est.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA