Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5824 del 23/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5824 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

• SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Loi Alessandro nato a Cagliari 1’8.10.1972
avverso l’ordinanza n.8/2013 del GIP del Tribunale di Cagliari, del 19.3.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Gabriele Mazzotta
, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
udito per l’indagato, l’avv. Giuseppe Marazzita,in sostituzione del difensore di fiducia di Loi,
avvocato Fernando Vignes, che si è riportato ai motivi del ricorso;

Data Udienza: 23/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 19.3.2013 , il GIP del Tribunale di Cagliari , disponeva la

Capo A) del delitto di cui agli (irti. 110, 628, commi 1 e 3, n. I) c.p. perché, in concorso con altra
persona allo stato non identificata, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante violenza e minaccia,
si impossessava della somma di euro 1.501,36 sottraendola all’ufficio postale di Cagliari, succursale
n. 12 di via Biasi; violenza e minaccia consistite nell’aver rivolto due pistole contro i clienti ed il
personale dell’ufficio postale, così costringendoli a non muoversi;
fatto aggravato dall’essere stato commesso con armi e da più persone travisate;
in Cagliari, il 18 aprile 2012;
Capo B) del delitto di cui agli artt. 61 n. 2), 81 cpv., 110 c.p. e IO, 12 e 14, legge n. 497 del 1974 per
avere, in concorso con altra persona allo stato non identificata, con più azioni esecutive del medesimo
disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico due pistole di marca e modello
non accertato;
fatto aggravato perché commesso al fine di eseguire il delitto di rapina di cui al capo che precede;
in Cagliari, il 18 aprile 2012;
con l’aggravante dell’art. 99 c.p. della recidiva, reiterata e specifica.
1.1 Avverso tale provvedimento propone ricorso

l’avv.Fernando Vignes

,difensore

dell’indagato, chiedendone l’annullamento e deducendo la violazione dell’art.606 co 1 lett.c)
cod.proc.pen. l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ed
inutilizzabilità per essere basata l’ordinanza di custodia cautelare su accertamenti
irripetibili ,ex art.360 cod.proc.pen., senza l’avviso ai difensori e agli indagati. Deduce che
la nullità può essere dedotta anche dal Loi ,che al momento dell’accertamento non era
ancora stato individuato, in luogo di coloro che erano indiziati e che tale nullità non hanno
fatto valere e con memoria depositata per l’odierna udienza, ribadendo la legittimazione del
Loi a far valere la nullità dell’omesso avviso, sostiene che la nullità è di ordine generale a
regime intermedio ai sensi dell’art.178 co 1 cod.proc.pen. e che ai sensi dell’art.180, puo
essere rilevata anche dal giudice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è manifestamente infondato.
2.1 Perché vi sia legittimazione ad eccepire una nullità a regime intermedio deve sussistere
l’interesse all'”exceptio nullitatis” : ossia è necessario che il provvedimento viziato produca
la lesione di un diritto o di un interesse giuridico nella parte processuale e parte in tal

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custodia in carcere nei confronti di Loi Alessandro per i reati di seguito indicati:

senso, nel momento in cui è stato compiuto l’accertamento, erano solo gli indagati Argiolas
e Balestrini, ai quali andava indirizzato l’avviso ex art.360 comma 1 cod.proc.pen..
2.2 Né ha valenza recriminare che la nullità a regime intermedio doveva essere rilevata
d’ufficio: tale tipo di invalidità, per avere riflesso processuale, deve comportare l’effettiva
lesione di un diritto della parte e nessun effetto negativo è derivato ai due indagati
dall’accertamento irripetibile , che anzi si è risolto a loro favore essendo escluso che il DNA

3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile: ai sensi dell’articolo 616 cod.
proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha
proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento, a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum
della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si
stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso i Ro a

,

am.era di consiglio del 23 ottobre 2013.

estratto dai reperti potesse a loro essere attribuito.

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