Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5823 del 23/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5823 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Antonacci Valerio nato a Roma il 14.5.1973
avverso l’ordinanza n.1057/2013 del Tribunale del riesame di Roma, del 29.4.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Gabriele
Mazzotta, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

Data Udienza: 23/10/2013

’RITENUTO IN FATTO

1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe , il Tribunale del riesame di Roma , confermava l
‘ordinanza applicativa della custodia in carcere del Gip presso il Tribunale di Civitavecchia
, in data 03.04.2013, nei confronti di Antonacci Valerio per i reati di rapina pluriaggravata e

1.1 Avverso tale provvedimento propone ricorso l’indagato per mezzo del suo difensore di
fiducia, chiedendone l’annullamento e deducendo erronea applicazione di legge e vizio della
motivazione a proposito della ritenuta sussistenza della gravità indiziaria, tenuto conto
dell’inattendibilità del riconoscimento fotografico compiuto dalla persona offesa, che nella
descrizione degli aggressori si è contraddetta più volte nelle due versioni fornite agli
investigatori. Non servendo a rendere maggiormente attendibile il riconoscimento effettuato
dalla vittima, le plurime circostanze, emerse dalle indagini che collegano l’Antonacci
all’esercizio commerciale rapinato, sicché la motivazione del provvedimento di conferma
della misura custodiale appare contraddittorio e meramente apparente. Del pari apodittica
e generica è la motivazione sulle esigenze cautelari..

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
2.111 Tribunale del riesame ha compiutamente valutato la medesima doglianza relativa alla
inattendibilità della parte lesa e la ha disattesa con una motivazione del tutto logica e
coerente .Essa procede dalla motivata affermazione che nel momento in cui fornì la prima
descrizione dei due rapinatori e con essa la indicazione, non più ripetuta, di aver visto il
volto del rapinatore più basso, la vittima era in un momento di forte stress psicologico e di
agitazione anche in ragione del violento trattamento subito, che comprensibilmente può
aver generato imprecisioni, sovrapposizioni o confusioni, essendo ,invece, più precise e
ricche di particolari ,e pertanto maggiormente credibili, le successive indicazioni, frutto di
un sereno ripensamento che consente di ricordare particolari in un primo momento non
ricordati, frutto ,quest’ultima affermazione, di un giudizio di merito,per la sua intrinseca
non manifesta illogicità, non sindacabile in questa sede .
2.2 Anche la valutazione sulle esigenze cautelari fonda su una motivazione che non
evidenzia vizi di illogicità evidente o ‘carenza di presupposti, avendo il Tribunale ancorato il
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porto d’arma impropria.

giudizio alla estrema gravità del fatto ed alla personalità negativa dell’indagato, in coerenza
con i principi di cui all’art. 274 lett c cod.proc.pen cui deve rifarsi il giudizio.
3. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile
il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese
del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al versamento, a favore della Cassa delle ammende di una somma che,

profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così

cis

Roma , camera di consiglio del 23 ottobre 2013

alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo

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