Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5821 del 23/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5821 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

• SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Bari
Nei confronti di Pancotto Mario Giovanni Antonio nato a Valenzano il 29 maggio
1961
avverso l’ordinanza senza numero della Corte d’appello di Bari del 15.2.2013 ;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale, Luigi Riello , che ha concluso perché, qualificato il ricorso come
appello,gli atti siano trasmessi al Tribunale di Bari ai sensi dell’art 322 bis
cod.proc.pen.;

Data Udienza: 23/10/2013

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza indicata in epigrafe , la Corte d’appello di Bari, provvedendo
sull’istanza di dissequestro avanzata nell’interesse di Pancotto Mario Giovanni

Antonio dall’avvocato Francesco Maria Colonna Venisti in relazione ai beni oggetto di
confisca disposta con la sentenza , disponeva la restituzione al Pancotto ed agli aventi
diritto dei beni oggetto di sequestro preventivo, disposto dal GIP del Tribunale di Bari
1’11.4.2011; Avverso tale provvedimento propone ricorso per saltum il Procuratore
Generale , chiedendone l’annullamento e deducendo a motivo la violazione ed
erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui devesi tener
conto nell’applicazione della legge penale: art. 606 lettera b) e c) C.p.p, in relazione
agli artt. 12 quinquies e 12 sedes Legge 356/92, art. 240 2 c. C.p., art. 321 – 323
C.p.p, 178 lettera b) C.P.P.; la contraddittorietà e illogicità della motivazione
risultante dal provvedimento; – travisamento della prova.
Lamenta ,in particolare, il P.G. che il provvedimento restitutorio, frutto di una erronea
interpretazione della norma di cui all’art.12 sexies della legge n.356/1992 , sia stato
adottato senza l’interpello doveroso della parte pubblica, con conseguente nullità ai
sensi dell’art. 178 cod.proc,pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

E’ fondato il motivo che lamenta la lesione del diritto di partecipazione al processo
della Pubblica Accusa: rimangono assorbiti gli altri motivi ,pur rimarcando che il
ricorso per saltum non è esperibile per vizi attinenti alla motivazione del
provvedimento,
La Corte territoriale, infatti, si é pronunciata in camera di consiglio senza averne ,
dato avviso alla parte pubblica , in violazione dell’art,127 comma 1 cod.proc.pen.
Ne consegue la nullità del provvedimento impugnato ,a norma dell’art.127 comma 5
cod.proc.pen.
2

L’ordinanza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla
Corte di appello di Bari
Il Consi
( M.

fluire

Il Presidente
C. Petti

Così de o ‘n Ro a camera di consiglio del 23 ottobre 2013

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