Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 582 del 21/09/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 582 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: TALERICO PALMA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VITALE ROBERTO N. IL 05/01/1976
GUAITOTO MURILLO DIEGO LUIS N. IL 18/08/1994
FERRI LUCA N. IL 30/05/1993
avverso la sentenza n. 13268/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
12/06/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/09/2017 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PALMA TALERICO
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per _e i

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Udito, per la parte civile, l’
difensor:Avv. :K.-i.

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Data Udienza: 21/09/2017

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17 marzo 2014, il Tribunale di Velletri dichiarava Vitale Roberto e
Guaitoto Murillo Diego Luis responsabili dei reati di furto aggravato ex art. 61 n. 5 cod.
pen. – così riqualificato il fatto contestato al capo 1 della rubrica ai sensi dell’art. 628,
comma 3 n. 1 cod. pen. – e di tentato omicidio ai danni di Pulitani Antonio (capo 2 della
rubrica) ) e, esclusa con riguardo al reato sub 2 l’aggravante di cui all’art. 576 n. 1 cod.
pen., unificati i suddetti delitti sotto il vincolo della continuazione, condannava il Vitale

dichiarava, altresì, Ferri Luca responsabile del reato di cui al capo 2 come riqualificato e
lo condannava alla pena di anni tre di reclusione ed C. 500,00 di multa; condannava,
inoltre, gli imputati alle pene accessorie di legge, al risarcimento dei danni nei confronti
delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, e al pagamento di una
provvisionale determinata in C. 50.000,00 in favore di Pulitani Antonio e in C. 15.000,00,
ciascuno, in favore di Mazzoni Tiziana e Pulitani Simone; assolveva il Ferri dal reato di cui
al capo 2 della rubrica per non avere commesso il fatto.
2. Con pronuncia in data 12 giugno 2015, la Corte di appello di Roma così
provvedeva: riduceva la pena inflitta al Vitale in anni dieci, mesi sei di reclusione;
assolveva il Guaitoto dal reato di cui al capo 2 della rubrica per non avere commesso il
fatto, e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle
contestate aggravanti, rideterminava la pena nei confronti del predetto imputato in
relazione al residuo reato di cui al capo 1 come riqualificato, in anni, uno, mesi dieci di
reclusione ed C. 400,00 di multa; previa concessione delle circostanze attenuanti
generiche equivalenti alle contestate / riduceva la pena nei confronti del Ferri in anni uno
di reclusione ed C. 300,00 di multa concedendo al medesimo i doppi benefici di legge;
revocava le pene accessorie e la condanna al pagamento della provvisionale nei confronti
del Guaitoto e del Ferri; confermava nel resto la decisione appellata.
3. Secondo la Corte territoriale, i fatti oggetto del presente processo si erano svolti nel
seguente modo: verso le ore 5,50 del mattino del 20 ottobre 2012, l’autovettura del
Vitale da questi condotta, a bordo della quale vi erano il Guaitoto, il Ferri, Giuffrida
Alessio, Danieluzzi Valeria e Azzurri Michela (questi ultimi tre, minorenni), si era fermata
a causa della rottura della frizione lungo la Via Conti di Tuscolo di Frascati, mentre i
predetti stavano rientrando a casa dopo una serata trascorsa in due diversi pub; era
allora accaduto che i giovani, lasciata l’autovettura non più marciante, si erano
incamminati per ritornare nelle rispettive abitazioni e che il Vitale aveva scagliato il suo
accendino (o un sasso) contro il camion di Pulitami Antonio che in quel frangente stava
transitando sulla strada; a quel punto, il Pulitani, essendosi accorto che il suo mezzo era
stato colpito da un oggetto, era ritornato indietro e aveva protestato e inveito contro il
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alla pena di anni sedici di reclusione e il Guaitoto a quella di anni dieci di reclusione;

Vitale per quel gesto, scendendo dal camion con in mano una mazza di ferro che teneva
“verso il basso” e che non aveva mai brandito; il Guaitoto, allora, vedendo scendere
dall’automezzo il Pulitani con la sbarra in mano e avendo assistito agli iniziali scambi
verbali tra il predetto e il Vitale, si era allontanato di circa quindici metri e aveva raccolto
da terra un bastone di legno già divelto da una staccionata lì esistente, avvicinandosi ai
due contendenti; il Vitale, allora, improvvisamente, gli aveva sottratto il bastone dalle
mani e lo aveva utilizzato contro il suo avversario colpendolo ripetutamente; il Guaitoto
aveva cercato di dissuadere il Vitale dal suo proposito e dalla sua azione criminosa;

contro la vittima quando la stessa era già totalmente soccombente a terra, strattonando
il Vitale; il Pulitani, ferito gravemente, era stato lasciato sulla strada dove era stato
successivamente rinvenuto e trasportato in ospedale; terminata l’aggressione attuata dal
Vitale, tutti gli imputati, compreso il Vitale, si erano allontanati dal luogo del delitto e,
dopo essersi incamminati in direzione di Frascati, erano ritornati indietro, si erano
impossessati del camion della vittima ed erano ripartiti; si erano, poi, schiantati contro
un muro e, quindi, erano stati costretti ad abbandonare il mezzo.
4. Avverso detta sentenza tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.
4.1. Vitale Roberto ha proposto ricorso per il tramite del suo difensore di fiducia,
avvocata Angela Porcelli, sviluppando i seguenti motivi.
4.1.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata “per
violazione degli artt. 503, 500, comma 2, cod. proc. pen.”.
Ha, in proposito, sostenuto – dopo avere rilevato la peculiarità del presente processo
rappresentata dalla mancata audizione della persona offesa che il Tribunale, prima, e la
Corte di appello, dopo, hanno ritenuto di non esaminare – che la motivazione della
sentenza impugnata risulta fondata sulla valutazione delle contestazioni mosse nel corso
del dibattimento agli esaminati coimputati e imputati di reato connesso, elevate a prova
del fatto; che le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni nel corso dell’esame degli
imputati Ferri, Guaitoto e Danieluzzi non possono costituire prova della reiterazione dei
colpi da parte del Vitale.
Ha, altresì, dedotto violazione della disciplina di cui agli artt. 210, comma 6, e 197 bis
cod. proc. pen.,per mancato avvertimento all’imputato di reato connesso o collegato ex
art. 64 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., riportando, al riguardo, la giurisprudenza di
legittimità in materia.
4.1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per
“violazione degli artt. 196, 603 cod. proc. pen.”.
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anche il Ferri aveva cercato di dissuadere il Vitale dal proseguire nei colpi di bastone

Ha, al riguardo, osservato che il Pulitani, al di là della permanenza degli esiti del
trauma subito per effetto dell’aggressione, è soggetto che poteva essere esaminato a
prescindere dalle certificazioni mediche prodotte dalla parte civile; che la Corte avrebbe
dovuto espletare un accertamento tecnico al fine di stabilire se la persona offesa fosse o
meno in grado di rendere testimonianza, ai sensi dell’art. 196 cod. proc. pen.; che la
sentenza impugnata ha, altresì, violato la disposizione di cui all’art. 603, comma 2, cod.
proc. pen.,secondo cui se le prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo
grado il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei limiti previsti

quelle manifestamente superflue o irrilevanti.
4.1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per
“violazione dell’art. 43 cod. pen., in ordine alla sussistenza del dolo alternativo”.
Ha sostenuto che l’affermazione secondo cui il Vitale avrebbe colpito reiteratamente il
Pulitani deriva da un dato illegittimo ossia dalla valutazione delle contestazioni elevate a
rango di prova diretta del fatto; che, invece, le acquisizioni dibattimentali consentivano di
cristallizzare il dato che il Vitale sferrò un solo colpo contro il Pulitani; che le lesioni
riportate dal Pulitani, inoltre, sarebbero compatibili con un investimento del predetto,
escluso dalla Corte territoriale “in modo affrettato”; che nessuna valutazione medico
legale consente di stabilire la esatta eziologia delle lesioni riportate dalla vittima; che, la
sentenza omette, ancora, di considerare le conseguenze derivanti dalla caduta a terra del
Pulitani medesimo.
4.1.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha censurato la decisione impugnata per
“violazione degli artt. 52 e 55 cod. pen.”.
Al riguardo, ha evidenziato che la sentenza impugnata ha affermato la insussistenza
della legittima difesa e dell’eccesso putativo in ragione di due circostanze: a) il Vitale ha
provocato l’azione gettando l’oggetto contro il camion; b) il Pulitani non ha mai usato la
spranga di ferro; che, però, l’azione del Vitale fu caratterizzata da pura accidentalità
mentre la seconda circostanza è in contrasto con le deposizioni degli imputati che
avevano riferito che il Vitale era stato colpito al braccio; che il Vitale era in una
condizione di pericolo e la sua azione è stata proporzionata a quella del Pulitani; che,
infatti, l’arma utilizzata dal Vitale è “di pura fortuna” e la presenza di minori aveva
determinato il Vitale a difendersi o a credere di doversi difendere.
4.1.5. Con il quinto motivo, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per
“omessa motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza della
provocazione e per carenza di motivazione quanto al diniego della concessione delle
circostanze attenuanti generiche”.
4

dall’art. 495, comma 1, cod. proc. pen., escludendo solo le prove vietate dalla legge o

4.1.6. In data 8 settembre 2017, il difensore del Vitale ha depositato memoria nella
quale sono state ribadite le censure alla sentenza impugnata ed è stato evidenziato, in
particolare, che il Ferri, il Guaitoto e la Danieluzzi prima di essere esaminati non avevano
ricevuto gli avvisi di cui all’art. 64, comma 3, lett. c) cod. proc. pen., sicché le
dichiarazioni rese da costoro non sarebbero utilizzabili ai fini della decisione.
In data 13 settembre 2017, è stata, altresì, depositata copia della trascrizione
dell’esame reso da Danieluzzi Valeria.

sostanzialmente identico, hanno dedotto quanto segue.
4.2.1. Con il primo motivo, hanno denunciato “nullità della sentenza ai sensi dell’art.
606, lett. b), c), ed e), cod. proc. pen.; violazione ed errata interpretazione dell’art. 624
cod. pen.; violazione dell’art. 192 cod. proc. pen.; contestuale illogicità manifesta della
motivazione”.
Hanno, in proposito, sostenuto che la Corte di appello ha errato nel ritenere la tesi
difensiva smentita dalle dichiarazioni rese dal teste Nucilli Fabrizio, atteso che se si
analizza attentamente la deposizione resa da costui alla luce delle dichiarazioni rese dalla
Danieluzzi e dal Ferri, ci si rende conto che il predetto testimone aveva affermato di aver
visto quattro o cinque ragazzi giovani camminare verso il camion, elemento questo che
stride con la realtà dei fatti poiché le persone erano sei (tre maggiorenni e tre
minorenni); che tale circostanza avvalorerebbe la tesi difensiva secondo cui i ragazzi
impauriti si erano dati alla fuga e avendo visto il Vitale alla guida del mezzo vi erano saliti
al solo fine di allontanarsi; che, dunque, era evidente l’insussistenza in capo ai ricorrenti
del dolo specifico di impossessarsi del mezzo e di trarne profitto; che, inoltre, la Corte ha
omesso di valutare la ricorrenza degli elementi tipici del concorso morale, non essendosi i
ricorrenti messi alla guida del mezzo e, quindi, non avendo materialmente sottratto il
mezzo.
4.2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno denunciato “illogicità e
contraddittorietà della motivazione della sentenza in ordine alla mancata prevalenza delle
riconosciute circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti e in ordine alla
commisurazione e irrogazione della pena”.
In particolare, il Guaitoto ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui, dopo
avere esposto le medesime circostanze fattuali richiamate per il coimputato Ferri, senza
alcuna giustificazione è pervenuta a un calcolo completamente differente tra i due in
ordine alla pena inflitta; ha, altresì, evidenziato di avere reso ampie e dettagliate
dichiarazioni sia nell’immediatezza che nel corso del processo , seppure con delle
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4.2. Guaitoto Murillo Diego Luis e Ferri Luca, con due distinti atti, dal contenuto

difformità del tutto irrilevanti ai fini della ricostruzione della vicenda effettuata sulla base
della sua totale collaborazione, sicché le circostanze attenuanti generiche ben potevano
essere concesse in forma prevalente rispetto alle contestate aggravanti.
Il Ferri, da parte sua, ha censurato la decisione evidenziando di avere reso ampie e
dettagliate dichiarazioni mai ritrattate ma semplicemente maggiormente specificate e che
la gravità andava valutata rispetto al reato di furto e non a quello di tentato omicidio per
il quale è stato assolto; che andava valorizzata la circostanza di essere stato il solo a

CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi non sono fondati e, pertanto, vanno rigettati per le ragioni che seguono.
1. Il secondo motivo di ricorso proposto da Vitale Roberto – da scrutinarsi, in ordine
logico, preliminarmente agli 4tri – non merita accoglimento.
Va, innanzitutto, premesso che l’art. 196, comma 2, cod. proc. pen., stabilisce che se
è necessario verificare l’idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza il giudice anche
d’ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge,
accertamenti che ineriscono non all’oggetto della testimonianza bensì alle condizioni di
chi deve rendere le dichiarazioni testimoniali; ciò in quanto è indispensabile un attento
controllo sulla credibilità di chi rende la testimonianza che può spingersi sino alla verifica
dell’idoneità mentale di chi depone come teste.
E’ bene evidenziare, però, che il giudice non è obbligato a disporre accertamenti per
verificare l’idoneità fisica e mentale del testimone allorché, come nel caso di specie,
possieda già dati sufficienti per potere decidere al riguardo.
E in vero, nel corso del giudizio di primo grado, il Tribunale di Velletri aveva ritenuto di
non procedere all’esame di Pulitani Antonio alla stregua di quanto aveva riferito il prof.
Carlo Caltagirone, primario del reparto di degenza dell’ospedale Santa Lucia e direttore
scientifico della Fondazione Santa Lucia, dove il Puliani era stato ricoverato; nel corso del
giudizio di secondo grado, la Corte di appello di Roma ha adottato la medesima
valutazione facendo riferimento alla documentazione sanitaria prodotta dalla costituita
parte civile e spiegando dettagliatamente le ragioni della propria decisione (cfr. pagg. 12
e 13 della sentenza) anche con riguardo alla ritenuta irrilevanza della documentazione
prodotta dalla difesa dell’imputato.
Tale valutazione, a giudizio del Collegio, è esente da vizi logici e del tutto congrua
rispetto alla corretta interpretazione delle norme che si sostiene essere state violate.

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cercare di fermare il Vitale.

2. Destituiti di fondamento sono anche il primo e il terzo motivo di ricorso del Vitale,
tra di loro strettamente connessi.
E, in vero, non ricorre il vizio della violazione di legge né sotto il profilo della
inosservanza (per non avere il giudice a quo applicato una determinata norma in
relazione all’operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della
disposizione, ovvero per averla applicata sul presupposto dell’accertamento di un fatto
diverso da quello contemplato dalla fattispecie), né sotto il profilo della erronea

503, 500, comma 2, cod. proc. pen. e 43 cod. pen. alla luce dei principi di diritto fissati
da questa Corte.
Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la prova della reiterazione dei colpi
inferti dal Vitale al Pulitani con il bastone sottratto dalle mani del Guaitoto, non è stata
desunta utilizzando quale elementi di prova le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni
nel corso dell’esame dibattimentale dei coimputati Guaitoto e Ferri, i quali al Giudice per
le indagini preliminari avevano riferito di avere visto il Vitale colpire per tre volte il
conducente del camion anche quando questi era caduto a terra, salvo, poi, in
dibattimento, ritrattare dette affermazioni.
Come risulta molto più chiaramente nella sentenza di primo grado, le dichiarazioni
rese nelle fasi anteriori al giudizio sono state considerate sotto il profilo della credibilità
delle persone che le avevano rese e, dunque, per reputare le stesse non sincere in ordine
alla diversa versione dei fatti resa nel corso del dibattimento (cfr. pag. 18 sentenza di
primo grado).
Tenuto conto di ciò e valorizzando soprattutto la documentazione sanitaria relativa alle
lesioni subite dal Pulitani come specificate, in particolare, dalla d.ssa Carla Locchi escussa
nel processo (la quale proprio per la molteplicità delle fratture riportate dal Pulitani,
aveva riferito che dette lesioni non potevano ricondursi a una unica azione), i giudici del
merito hanno ritenuto dimostrata – con motivazione esente da vizi logici e giuridici – la
circostanza che il Vitale aveva ripetutamente attinto la vittima con un bastone.
Inoltre, ai fini della configurabilità dell’elemento soggettivo del tentato omicidio, i
suddetti giudici hanno evidenziato che le modalità dell’azione (le numerose bastonate), la
natura del mezzo utilizzato (un bastone di legno), la violenza esercitata nella reiterazione
dei colpi inferti in zone del coVo vitali (sulla parte centrale del viso, sul capo e sul
torace), costituivano elementi idonei a provocare la morte della vittima nonché
sintomatici dell’animus necandi del Vitale.

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applicazione, avendo il giudice a quo esattamente interpretato le norme di cui agli artt.

Trattasi di argomentare assolutamente logico oltre che conforme ai principi di diritto
costantemente affermati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte e che, dunque,
resiste alle doglianze difensive.
La sentenza impugnata ha aggiunto – rispondendo a specifica censura difensiva – che
il teste Nocilli Fabrizio era giunto sul luogo dei fatti, a bordo della propria autovettura,
quando ancora il Pulitani era riverso a terra e sanguinava copiosamente dalla testa e
quando ancora il camion del predetto era fermo vicino la vittima; che il suddetto teste

chiamato i soccorsi; e da ciò ha dedotto che il Nocilli era giunto immediatamente dopo
l’aggressione e che nessun altro veicolo era passato da quella strada prima di lui, sicché
non era possibile ritenere che il Pulitani fosse stato investito, come prospettato dalla
difesa, da un pirata della strada.
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile nella parte in cui è stata dedotta la violazione
degli artt. 210, comma 6, e 197 -bis cod. proc. pen. in relazione all’art. 64, comma 3,
lett. c) stesso codice perché assolutamente generico.
E, in vero, non risulta specificato quali dichiarazioni sarebbero entrate a far parte del
processo in violazione delle citate norme e neppure la rilevanza delle stesse ai fini della
decisione.
Il requisito della specificità dei motivi trova la sua ragione di essere nella necessità di
porre il giudice dell’impugnazione in grado di individuare i punti e i capi del
provvedimento impugnato oggetto delle censure: inerisce al concetto stesso di “motivo”
di impugnazione l’individuazione di questi punti ai quali la censura si riferisce. Si tratta di
un requisito espressione di un’esigenza di portata generale, che implica, a carico della
parte, non solamente l’onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più
punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso,
gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice
dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato (Sez. 6,
n. 31462 del 03/04/2013, Mazzocchetti, Rv. 256303; Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009,
dep. 2010, Valentini, Rv. 245907; Sez. 4, 6 aprile 2004, Distante, Rv. 228926).
La totale carenza del suddetto requisito nell’impugnazione in esame ne impone,
dunque, la declaratoria di inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 591,
primo comma, lett. b), e 581, lett. c), cod. proc. pen..
Inoltre, quanto alla memoria difensiva, ritiene il Collegio che la stessa sia tardiva
essendo stata depositata 1’8 settembre 2017 e, dunque, senza il rispetto del termine di
quindici giorni applicabile anche ai procedimenti in pubblica udienza.
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aveva, altresì, riferito di avere visto dei giovani incamminarsi a piedi e che aveva subito

Condivide, infatti, il Collegio la giurisprudenza di questa Corte secondo cui “il termine
di quindici giorni per il deposito di memorie difensive, previsto dall’art. 611 cod. proc.
pen., è da ritenersi applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica e la sua
inosservanza esime la Corte di cassazione dall’obbligo di prenderle in esame” (Sez. 6, n.
18453 del 28/02/2012, RV.252711; conforme, tra le tante Sez. 1, n. 19925 del
04/04/2014, Rv. 259618).
3. Infondato è anche il quarto motivo di ricorso del Vitale.

della legittima difesa reale o putativa, è stato attribuito alla circostanza che non era
contestabile che a determinare la iniziale contesa verbale, successivamente degenerata,
era stato proprio il Vitale, il quale, in seguito, aveva agito per offendere e che
l’aggressione si era svolta “a senso unico” da parte del solo Vitale.
In particolare, la sentenza impugnata ha messo in rilievo che il Pulitani, benché in
possesso della sbarra di ferro, non l’avesse mai brandita, tenendola rivolta “verso il
basso”, come aveva riferito il Ferri; che il Vitale, lungi dall’evitare lo scontro con il
Pulitani, aveva accettato la sfida tanto che si era, a sua volta, armato del bastone
sottraendolo al Guaitoto, e aveva dato inizio a un vero e proprio pestaggio.
A fronte di ciò, il ricorrente ripropone la versione dei fatti fornita in dibattimento
secondo cui la frattura della mano destra era riconducibile alla colluttazione avvenuta con
il Pulitani, ritenuta inveritiera dalla Corte in considerazione del fatto che il Vitale non
aveva mai riferito tale circostanza essenziale per la sua difesa prima del dibattimento e
che, in ogni caso, essa era risultata smentita dalle dichiarazioni del coimputato Ferri.
4. Inammissibile è il motivo relativo alla mancata concessione dell’attenuante della
provocazione perché assolutamente generico; nel ricorso, infatti, non risultano essere
state formulate puntuali critiche alle argomentazioni dei giudici di merito.
5. Infondato è il motivo relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche in favore del predetto imputato.
In proposito, si osserva che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, “ai fini
della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice
del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell’articolo 133 cod. pen., che
ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e anche un
solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all’entità del reato e alle
modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le
attenuanti stesse” (Cass. Sez. sez. 2, 18 gennaio 2011, n. 3609, RV 249163; conformi:

9

Rilievo decisivo, al fine di non ritenere la ricorrenza, nel caso di specie, della esimente

Cass. Sez. 2, 16 gennaio 1996, n. 4790, RV 204768; Cass. Sez. 2, 27 febbraio 1997, n.
2889, RV 207560).
Nel caso di specie, la Corte di appello di Roma ha escluso la concedibilità al Vitale delle
invocate circostanze attenuanti generiche facendo riferimento sia alla gravità del fatto,
desunto dalle modalità dell’azione, che alla personalità negativa del Vitale, gravato da
precedenti specifici, così correttamente applicando il superiore principio di diritto.
6.

Il primo motivo di ricorso proposto dal Guaitoto e dal Ferri non merita

E in vero, i ricorrenti lungi dal denunciare vizi effettivamente esistenti nel percorso
argomentativo dei giudici di merito, svolgono piuttosto censure in fatto finendo con il
richiedere a questa Corte una diversa “lettura” delle dichiarazioni rese dal teste Nocilli,
non consentita in questa sede.
Alla stregua della ricostruzione dei fatti operata in sentenza sulla base della
testimonianza di Nocilli Fabrizio (il camion della vittima, all’arrivo del Nocilli, si trovava
parcheggiato sulla strada in direzione di Frascati; il suddetto mezzo non era, quindi, in
movimento; il teste aveva notato alcuni giovani che, a piedi, si stavano allontanando in
direzione di Frascati; aveva, quindi, notato che i predetti giovani erano, a un certo punto,
ritornati indietro e che tutti erano saliti sul camion e ripartiti); i giudici di merito hanno
ritenuto integrato il delitto di furto aggravato anche nei confronti del Guaitoto e del Ferri,
sebbene costoro non si fossero messi alla guida del camion, condotto, invece, dal Vitale,
escludendo, per le concrete modalità dei fatti, che i predetti due ricorrenti fossero saliti
sul mezzo in movimento, già sottratto dal Vitale, al solo fine di ricevere un passaggio
dall’amico.
Tale valutazione è, a giudizio del Collegio, assolutamente congrua, avendo la Corte
territoriale correttamente applicato il principio di diritto, secondo cui “in tema di furto, il
concetto di profitto va inteso in senso ampio, così da comprendervi non solo il vantaggio
di natura puramente economica, ma anche quello di natura non patrimoniale, realizzabile
con l’impossessamento della cosa mobile altrui commesso con coscienza e volontà in
danno della persona offesa” (Sez. 2, 40631 del 09/10/2012, RV. 253593).
7. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso del Guaitoto e del Ferri.
E in vero, il giudizio di equivalenza tra le riconosciute circostanze attenuanti generiche
e la ritenuta aggravante e quello in ordine all’entità della pena inflitta sono stati
adeguatamente motivati dalla Corte di appello di Roma con argomentare assolutamente
logico, che resiste alle doglianze difensive, con le quali, i ricorrenti tendono a sostituire le
proprie valutazioni di merito a quelle espresse nella sentenza impugnata, in contrasto,
10

accoglimento.

dunque, con i limiti e le finalità del giudizio di cassazione, al quale è affidato l’esclusivo
controllo della legittimità formale e sostanziale della decisrbne, in relazione alle norme di
legge applicate.
8. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.

Così deciso, il 21 settembre 2017
Il Consigliere estensore
Palma Talerico

Il Presidente
Antonella Patrizia Mazzei

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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