Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5817 del 02/10/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5817 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BOZOMOALA DUMITRU N. IL 06/03/1989
avverso la sentenza n. 15074/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di BRESCIA, del 06/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 02/10/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso del procuratore generale è stato già preso in considerazione con
separato procedimento e definito con sentenza 1.10.2012 di questa sezione.
Il ricorso del BOZOMOALA deve invece essere dichiarato inammissibile,
perché basato su una doglianza di contenuto generico, inidonea a descrivere
le ragioni di diritto e quelle di fatto per le quali si deve pervenire a
pronuncia di annullamento.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna dell’imputato al
pagamento delle spese processuali e della somma di e 500,00, così
equitativamente determinata la sanzione prevista dall’art. 616 cpp,
ravvisandosi nella condotta processuale dell’imputato estremi di
responsabilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di E 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 2.10.2013
BOZOMOALA Dumitru Daniel ricorre per Cassazione avverso la sentenza
6.2.2013 con la quale il Giudice delle Indagini preliminari del Tribunale di
Brescia ex art. 444 cpp ha definito il procedimento penale n. 15074/12
(RGGIP Brescia) applicando la pena di anni tre di reclusione ed 1.000,00 di
multa per la violazione degli artt. 628, comma 1, 582; 624, 625 nn. 4 e 7 cp.
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza impugnata sostenendo che
“essa non è conforme con la condanna”.
Avverso la medesima decisione ha proposto ricorso il Procuratore Generale.