Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5816 del 15/01/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 5816 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: SERPICO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BALDASSARRI PAOLO N. IL 01/09/1968
avverso la sentenza n. 1323/2002 CORTE APPELLO di ANCONA, del
11/03/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/01/2013 la relazione fatta dal
Presidente Dott. FRANCESCO SERPICO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. M. G.FODARONI
che ha concluso per i’ inammissibilità del ricorso
;

Udito, per la parte ci)9e, l’Avv
Udit i cliOnsor Avv.

,

Data Udienza: 15/01/2013

-2—

RITENUTO in PATTO
e
CONSIDERATO in DIRITTO’

Sull’appello proposto dal PG in sede (limitatamente all’omesso aumento di
pena per effetto della contestata coritinuazione)e dall’imputato BALDASSARRI
PAOLO avverso la sentenza del Tribunale di Macerata—sez.ne dist a ta di Civitanova Marche in data 9 4 2002 che aveva dichiarato il predetto imputato
colpevole del reato di cessione continuata a tal Càppellacci Andrea di

cocaina in piccole quantità e v riconosciuta l’ipotesi lueve di cui al co.V”

dell’art.73 DPE309/90,10 aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 2600,00= di multa,la Corte di Appello di Anconapcon sentenza

in data II-03-20I0,in parziale riforma del giudizio di I” gradopin – accoglimento del gravame del PG,rideterminava la pena in anni uno e mesi uno di
reclusione ed Euro 2700,00= di multa,confermando nel restopribadendo la
cmprovata fondatezza della prova d’accusa rappresentata dalle dettagliate

e puntuali dichiarazioni accusatorie del coimputato Cappellacci,con oggettivo riscontro delle stessepall’esito delle indagini di pg.

Avverso tale sentenza il BALDASSARI ha proposto ricorso per cassazione,dedu’cendo a motivi del gravame,anche a mezzo del difensore;
illogicità della motivazione ed
I)Mancanza l contraddittorietà o manifesta
. •
inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione alla ritenuta
attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del coimputato •frattanto
condannato in via definitiva),in difetto di riferimenti induvidualizzanti

e di riscontri,oggettivamente utili ex art.I92 co.3 e theIn.

2)Violazione della legge penale e vizio di n[ot4vazione in relazione al di— ,

niego delle attenuanti generiche,con relativo squilibrio del trattamento
sanzionatorio in violazione dei criteri di cui all’art.I33 cP.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infandatezza dei motivi addottiptalora caratterizzati di prolissa argomentazione “di facciata”
e spesso carenti di specificità.
Ed invero,quanto al motivo sub I),la corretta risposta motivazionale alle
ragioni supportanti l’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del
Cappellacci,in assoluta assenza di caratteri di incompatibilità ex art.I97
co.I” lett.a),stante il giudLcato nel-procedimento a carico dei predetto,

_3_
definito ex art.444 epp.,sono state efficacemente rappresentate nell’impusma
ta sentenza (cfr.fol.2),non senza una altrettanto motivata verifica di un
riscontro intuibilmente determinante in punto di conseguenzialità logica
dello stesso argomentare accusatoriopin relazione al rapporto tra il ricorrente ed il coimputato dichiarante.I1 rinvenimento presso ciascuno di costoro di una medesima apparecchiatura per la conservazione della cocaina
con peculiari caratteristiche omologhe (conteelítóri con fori romboidali)
quentazione dei due soggetti in relazione alle ripetute cessidni di droga
operate dal ricorrente al predetto coimputato accusatore.
Anche il motivo sub 2) è manifestamente infondato o posto che l’impugnata
sentenza si è fatto sintetico,quanto corretto carico motivazionale delle

conferma la portata del racconto accusatorio circa i dati attinenti la fre-

ragioni deneganti una riduzione della misura del trattamento sanzionatorio
(cfr.fol.3-),riservato al potere discrezionale del giudice di merito e,

come talepinsindacabile in , questa sede se,come nella specie l adeguatamente
motivato.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente

al pagamento delle spese pricessuali e della so – ma equitativamente determinata nella misura di Euro MILLE/00= in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento

delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00= in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma,i1 15-01-2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

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