Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5816 del 01/10/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5816 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI BRESCIA
avverso la sentenza n. 15074/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di BRESCIA, del 06/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE
CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG;
v7v’
Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 01/10/2013
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di BRESCIA ricorre per
Cassazione avverso la sentenza 6.2.2013 con la quale ex art. 444 cpp il GUP
del Tribunale ha applicato a BOZOMOALA Dumitru Daniel la pena di anni
tre di reclusione e 1.000,00 € di multa per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 628
comma 1 e 582 cp; 624, 625 nn. 4 e 7 cp unificati dal vincolo della
continuazione.
L’ufficio ricorrente denuncia la violazione di legge perché la pena applicata
non prevede la interdizione temporanea dai pubblici uffici ed è stata omessa
la pronuncia della condanna al pagamento delle spese processuali oltre a
quelle di custodia cautelare.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
La sentenza qui impugnata deriva da un c.d. “patteggiamento allargato”
poiché è stata applicata una pena detentiva superiore ai due anni di
reclusione.
Ex art. 445 cpp, l’entità della sanzione principale in concreto comminata,
impone l’applicazione della pena accessoria ex art. 29 cp, predeterminata
dalla legge, dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, nonché la
condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali oltre a quelle
di mantenimento durante la custodia in carcere.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio [Cass. VI
24.1.2013 n. 20108 in Ced Cass. Rv 2562241 e questa stessa Corte può porre
rimedio ex art. 619 cpp all’omessa applicazione di una pena accessoria,
obbligatoria e predeterminata ex legge in specie e durata (interdizione dai
pubblici uffici per la durata di anni cinque) e alla condanna, pure prevista
dalla legge in via inderogabile al pagamento delle spese processuali e di
quelle del mantenimento in carcere [Cass. Sez. VI 10.1.2013 n. 4300 in Ced
Cass. Rv. 254486]
P.Q.M.
l’impugnata sentenza limitatamente all’omessa
Annulla senza rinvio
condanna alle spese e dell’interdizione dai pubblici uffici.
Visto l’art. 619 cpp condanna l’imputato al pagamento delle spese
processuali e di quelle di mantenimento durante il periodo di custodia
cautelare nonché all’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni
cinque.
Così deciso in Roma il 1.10.2013
MOTIVI DELLA DECISIONE