Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5815 del 15/01/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 5815 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: SERPICO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ELEOUET YANN MAURICE FRANCOIS N. IL 15/12/1981
avverso la sentenza n. 5803/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
08/10/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/01/2013 la relazione fatta dal
Presidente Dott. FRANCESCO SERPICO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.M/G.PODARONI
che ha concluso per il rigetto de l ricorso;

Udito, per la Mite civile, l’Avv
Udit i difinsor Avv.

Data Udienza: 15/01/2013

-2—
RITENUTO in PATTO
e
CONSIDERATO in DIRITTO

Sull’appello proposto da ELEOUET YANN MAURICE FRANCOIS avverso la sentenza
del GUP presso il Tribunale di Civitavecchia in data 8-4-2010 che,all’esite
di giudizio abbreviatoplo aveva dichiarato colpevole del reato di illecita

detenzione e trasporto di haschish che per il dato ponderale (dosi 776 singole medie) e per le circostanze attinenti il rinvenimento e l’accultamen-

to della sostanza appariva destinata ad un uso non esclusivamente persona-

le e,concesse le attenuan:ti generiche e con la riduzione per il rito anzidetto,lo aveva condannato alla pena di anni due-e mesi otto di reclusione

ed Euro 12.000,00= di multa ,con relative pene accessgrie ex lege p la Corte
di Appello di Roma,con sentenza in data8—I0-20I0,confermava il giudizio

di I” grado,ribadendo la comprovata responsabilità dell’imputato in ordine
al reato ascrittogli,alla stregua dell’esito delle indagini ed intervento

di pg.in relazione a modalità del fatto l segnatamente riferite al dato pon-

derale della droga ed al suo occultamentc e riteneva insussistenti le condizioni oggettive legittimanti l’invocata concessione dell’attenuante del
fatto lieve ex art.73 co.V” DPR 309/90.

Avverso tale sentenza il predetto imputato ha proposto persohalmente ricorsc
per cassazione,deducendo a mot-ivi del gravame il difetto di motivazione

in violazione dell’art.606 lett.e) cpp. in punto di detenzione e trasporto

di stupefacente ad esclusivo uso personale,come era dato desumere dal lea-

le comportamento collaborativo nella spontanea consegna della droga e dal
mancato rinvenimento l in sede di perquisizione personaleoltre che all’interno del camper,dei tipici strumenti destinati sia

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confezionamento

che al taglio della detta sostanza,compatibile essendo il dato ponderale
con l’opportunità per il ricorrente e la correa di premunirsi di una ” scorta” per un lungo viaggio in Europa.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti.Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
pricessuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/O0
alla cassa delle ammende.

Ed invero,come motivatamente puntualizza l’impugnata sentenza (cfr.fol.4),
a ribadita correttezza delle valutazioni delle risultanze processuali ex
art.I92 cpp.,già,peraltro,sottolineate dal giudice di I” grado,come segnalato dalla Corte territoriale capitolina p la prova _innanzitutto oggettiva e •
di logibo Spessore escludente l’asserita destinazione dello stupefacente ad
esclusivo uso persohalepsta non solo nel già risolvente contributo di prova
numero apprezzabile di dosi medie singole (n.776),ma anche nelle modalità
di

del dato ponderale,comprovatamente sufficiente al confezionamento di un
occultamento della sostanza con ricorso ad abili espedienti ( – involucri ,

conteneti la maggior quantità di droga riposti all’interno di un apparec-

chio adibito a riproduzione di effetti sonori).
Le controdeduzioni difensive,pertantopsi risolvono in mere assertive apodittichepa cominciare dal non comprovato comportamento processuale del ricorrente nel’rendrrsi disponibile alla consegna dello stupefacente,gran parte
del quale risultava,comunque,abilmente occultato sul camper l a – tacere del
fatto che l’esito negativo della perquisizione in punto di ritrovamento
di strumenti tipici destinati al confezionamento e taglio della sostanza,
non è determinante_posto che il controllo della pg.è avvenuto in itinere
del trasporto della droga t affatto confezionata per un uso immediatopsenza
contare che la giustificazione di assicurarsi una “scorta” di droga per

asserito lungo viaggio in Europe resta circostanza del tutto

sfornita del

benchè minimo riscontro logico-probatorio.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Edro MILLE/00= in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma,i1 15-01-2013

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