Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5815 del 05/12/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5815 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: FIANDANESE FRANCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da Lugli Alessandra,
nata
a
Milano il 28.8.1967, avverso la sentenza della
Corte di Appello di Roma, in data 12 dicembre 2012,
di riforma della sentenza del Tribunale di Roma, in
data 12 marzo 2008;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il
ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal
consigliere dott. Franco Fiandanese;
Udito
il pubblico ministero in persona del
sostituto procuratore generale dott. Alfredo Pompeo
Viola, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso;
Data Udienza: 05/12/2013
1
,
Udito il difensore, avv. Annamaria Lovelli, in
sostituzione dell’avv. Fabrizio D’Amico, che si
riporta ai motivi del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con sentenza in data
12
dicembre
2012,
riformando
la
condanna
pronunciata il 12 marzo 2008 dal Tribunale di Roma
nei
confronti
reati
di
estorsione,
di
Lugli
Alessandra
appropriazione
dichiarava
indebita
non
doversi
ordine
ai
aggravata
ed
procedere
in
in
ordine al reato di appropriazione indebita perché
estinto per prescrizione e determinava la pena per
il residuo reato in anni tre mesi quattro di
reclusione ed euro 1.000 di multa.
Secondo l’accusa l’imputata si era appropriata di
249 biglietti dell’importo di lire 18.000 ciascuno,
relative alle corse sugli autobus delle linee
istituite per il Giubileo, per un valore di circa
4.700.000 lire, richiedendo poi a Di Marco Giovanna
titolare della società cooperativa presso la quale
prestava attività lavorativa in qualità di hostess,
la somma di lire 2.700.000, poi ridotta a lire
2.000.000 per la restituzione.
Propone
ricorso
per
cassazione
l’imputata
erronea qualificazione
personalmente, deducendo
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La Corte di Appello di Roma,
giuridica del fatto.
Secondo la tesi della ricorrente nel fatto dovrebbe
ravvisarsi l’ipotesi di truffa aggravata dalla
prospettazione di un danno immaginario, avendo essa
falsamente rappresentato alla Di Marco l’esistenza
biglietti di viaggio, circostanza questa che
rappresenta un male ingiusto in realtà inesistente,
il fatto, cioè, che ci fosse un’altra persona che
possedeva i biglietti di viaggio. In conseguenza
della riqualificazione del fatto, la truffa
aggravata dovrebbe dichiararsi prescritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato e
deve essere dichiarato inammissibile.
La sentenza impugnata ha correttamente chiarito i
termini giuridici della questione evidenziando che,
nel caso di specie, non è configurabile il delitto
di truffa in luogo di quello contestato di
estorsione, in quanto l’imputata ha prospettato
alla persona offesa un danno certo e sicuro
proveniente da se stessa (cfr. Sez. 2, n. 35346 del
30/06/2010, De Silva, Rv. 248402). D’altro canto,
la diversa prospettazione in fatto offerta dal
ricorrente (altro soggetto detentore dei biglietti
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di altro soggetto detentore dei blocchetti dei
di viaggio), oltre ad essere irrilevante alla luce
della citata giurisprudenza, non trova riscontro
nel testo della sentenza impugnata e la deduzione
difensiva rimane del tutto generica.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,
valutati i profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso, al versamento della somma, che si ritiene
equa, di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2013.
condanna della ricorrente al pagamento delle spese