Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5814 del 15/12/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 5814 Anno 2016
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: MANZON ENRICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Gargiulo Ciro nato a Napoli il 09/05/1962
avverso la sentenza del 08/05/2014 del Corte d’appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto
Aniello, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 08/05/2014 la Corte d’appello di Roma confermava
la sentenza in data 30/04/2012 del Tribunale di Latina-Gaeta con la quale si era
condannato Gargiulo Ciro alla pena di mesi 7 di reclusione ed euro 3.000 di
multa per i reati di cui agli artt. 171 ter lett. b) e c), L. n. 633/1941 e succ.
modif., 648, cod. pen., 2, L. n. 1423/1956, ritenuti in continuazione tra loro ed
applicato l’art. 648, cpv. cod. pen. Osservava la Corte territoriale che, pacifici i
fatti ascritti al prevenuto, equo e corretto era stato il trattamento sanzionatorio
adottato dal primo giudice.
2. Contro tale decisione, tramite il difensore fiduciario, ha proposto ricorso
per cassazione il Gargiulo, deducendo quale unico motivo la violazione dell’art.
606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., affermando vizio motivazionale della
stessa per omessa valutazione dei fatti e delle questioni di diritto oggetto del

Data Udienza: 15/12/2015


processo, con mero immotivato richiamo alle considerazioni operate dal primo
giudice.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
2. Il ricorrente ha dedotto un unico motivo peraltro del tutto a-specifico,
in quanto mancante di qualsiasi puntuale correlazione con la motivazione della
sentenza impugnata, il che per consolidata giurisprudenza di questa Corte lo
rende appunto inammissibile («È inammissibile il ricorso per cassazione quando

impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, atteso che
quest’ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato».
Così, ex multis, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).
3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione

della

causa

di

inammissibilità»,

alla

declaratoria

dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 15/12/2015

manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione

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