Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5814 del 05/12/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5814 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: FIANDANESE FRANCO
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore Generale
presso la Corte di Appello di Genova,
avverso la
sentenza del Tribunale di Genova, in data 27 marzo
2012, nel processo a carico di Matija Pavlin,
nato
a Lac (Albania) il 26.2.1984 (alias: Kodra Edmond e
Kodra Agron, nato in Albania il 28.9.1984);
Visti gli atti, la sentenza denunziata e
il
ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal
consigliere dott. Franco Fiandanese;
Udito il pubblico ministero in persona del
sostituto procuratore generale dott. Alfredo Pompeo
Viola, che ha concluso per l’annullamento con
Data Udienza: 05/12/2013
rinvio limitatamente alla disposta continuazione e
rigetto nel resto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Genova, con sentenza in data 27
marzo 2012, dichiarava Matija Pavlin responsabile
un’autovettura provento di furto e lo condannava,
concesse le attenuanti generiche equivalenti alla
contestata aggravante e applicata la diminuente di
cui all’art. 442 c.p.p., alla pena di mesi quattro
di reclusione ed euro 200 di multa, quale aumento
ex art. 81 cpv. c.p. della pena inflitta con
precedente sentenza del Tribunale di Torino in data
16 giugno 2011, passata in giudicato.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore
Generale presso la Corte di Appello di Genova, il
quale deduce i seguenti motivi:
l)
vizio
di
motivazione
sulla
ritenuta
continuazione.
Il ricorrente afferma che l’imputato nel processo
definito con sentenza del Tribunale di Torino è
stato condannato per associazione per delinquere
finalizzata alla perpetrazione di furti e rapine in
appartamenti, reati che nulla hanno a che vedere
con la ricettazione di un’autovettura contestata
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del reato di ricettazione aggravata di
nel presente processo. Anche i periodi temporali
sarebbero diversi e in ogni caso mancherebbe la
prova che nel momento in cui l’imputato è entrato a
far parte di un’associazione dedita ai furti in
appartamento avesse già in mente, una volta
dopo altri reati di tipo diverso e del tutto
svincolati dal vincolo associativo che lo legava ad
altri soggetti.
2) vizio di motivazione in merito alla concessione
delle attenuanti generiche.
La motivazione sarebbe, secondo il P.G. ricorrente,
solo apparente, in quanto fa riferimento al buon
comportamento processuale senza specificare in cosa
consista, mentre sussisterebbero elementi negativi
e gravi sulla personalità dell’imputato avuto
riguardo alla reiterazione di condotte illecite.
3)
violazione
di
legge
con
riferimento
all’ordinanza, che si impugna con la sentenza,
emessa in data 27 marzo 2012,
con cui il Tribunale
ha disposto che si procedesse con il rito
abbreviato a seguito della contestazione da parte
del P.M., al termine del dibattimento, della
circostanza aggravante di cui al’art. 61 n. 7 c.p.,
in quanto gli estremi per contestare l’aggravante
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interrotta l’illecita attività, di commettere mesi
sussistevano già al momento della richiesta di
rinvio a giudizio, mentre ai
sensi dell’art. 517
c.p.p. la contestazione di una circostanza
aggravante è consentita qualora gli estremi
relativi emergano nel corso dell’istruttoria
della contestazione dell’aggravante di cui all’art.
61 n. 7 c.p. sia dell’ordinanza con cui è stato
disposto il giudizio abbreviato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi del ricorso sono infondati e devono essere
rigettati.
Il motivo di ricorso concernente il vincolo della
continuazione è privo del requisito della
specificità, poiché, a fronte della ritenuta
sussistenza del vincolo nella sentenza impugnata,
la quale fa riferimento a “diverse condotte poste
in essere in violazione delle stesse disposizioni
di legge, con modalità esecutive analoghe e in
periodi temporali ravvicinati”, il P.G. ricorrente
non allega a fondamento delle sue censure gli atti
dai quali si possa desumere la non corrispondenza
di quanto affermato dal giudice con i dati
obiettivi emergenti da specifica documentazione
processualmente acquisita.
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dibattimentale, ne discenderebbe la nullità sia
Il motivo di ricorso concernente la concessione
delle attenuanti generiche è infondato,
in
applicazione del principio affermato da questa
Suprema Corte, secondo il quale, ai fini della
concessione o del diniego delle circostanze
prendere in esame, tra gli elementi indicati
dall’art.
133 cod. pen., quello che ritiene
prevalente ed atto a determinare o meno il
riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo
elemento può essere sufficiente in tal senso (Sez.
2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).
Anche l’ultimo motivo di ricorso non può essere
accolto, poiché, diversamente da quanto ritenuto
dal ricorrente, in tema di nuove contestazioni, la
modifica dell’imputazione di cui all’art. 516
c.p.p. e la contestazione di un reato concorrente o
di una circostanza aggravante di cui all’art. 517
c.p.p. possono essere effettuate dopo l’avvenuta
apertura del dibattimento e prima dell’espletamento
dell’istruzione dibattimentale, e dunque anche
sulla sola base degli atti già acquisiti dal
pubblico ministero nel corso delle indagini
preliminari
(Sez.
U,
n.
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del
28/10/1998-
11/03/1999, Barbagallo, Rv. 212757); principio che
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attenuanti generiche il giudice può limitarsi a
trova conferma, nonostante affermazioni contrarie
di alcune sezioni semplici (da ultimo: Sez. 2, n.
6584 del 16/12/2003 – 17/02/2004, Filippo, Rv.
228554), nella sentenza della Corte costituzionale
n. 333 del 2009, nella quale si convalida
contestazioni viene a proporsi, non più soltanto
come uno strumento – come detto, speciale e
derogatorio – di risposta ad una evenienza pur
“fisiologica” al processo accusatorio (quale
l’emersione di nuovi elementi nel corso
dell’istruzione dibattimentale), ma anche come
possibile correttivo rispetto ad una evenienza
“patologica”: potendo essere utilizzato pure per
porre rimedio, tramite una rivisitazione degli
elementi acquisiti nelle indagini preliminari, ad
eventuali incompletezze od errori commessi
dall’organo
dell’accusa
nella
formulazione
dell’imputazione”. Proprio sulla base di tale
principio
la
costituzionale
citata
ha
sentenza
dichiarato
della
Corte
l’illegittimità
costituzionale dell’art. 517 del codice di
procedura penale, nella parte in cui non prevede la
facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del
dibattimento il giudizio abbreviato relativamente
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l’affermazione che “l’istituto delle nuove
al reato concorrente contestato in dibattimento,
quando la nuova contestazione concerne un fatto che
già risultava dagli atti di indagine al momento di
esercizio dell’azione penale; in applicazione
dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha
dell’art. 516 del codice di procedura penale, nella
parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato
di richiedere al giudice del dibattimento il
giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso
contestato in dibattimento, quando la nuova
contestazione concerne un fatto che già risultava
dagli atti di indagine al momento di esercizio
dell’azione penale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2013.
dichiarato, altresì, l’illegittimità costituzionale