Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 581 del 13/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 581 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
HU QING QING, nata il 30/08/1981
avverso la sentenza n. 116/2012 GIUDICE di PACE di FAENZA del
08/01/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza del 13/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere dott. Angela Tardio;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Enrico Delehaye,
che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
preso atto che nessuno è comparso per la ricorrente.

Data Udienza: 13/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell’8 gennaio 2013 il Giudice di pace di Faenza ha
dichiarato Zhou Xiaoyuan e Hu Qing Qing responsabili del reato di cui all’art. 10-

bis

d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dalla legge n. 94 del 2009, accertato

il 24 maggio 2012, e alle medesime ascritto, perché, quali cittadine straniere,
avevano fatto ingresso nel territorio dello Stato o comunque vi si erano
trattenute abusivamente, senza essere dotate del prescritto permesso di

sostituita, nei confronti di Zhou Xiaoyuan, dalla misura della espulsione dal
territorio nazionale per un periodo di sette anni.

2. Detta sentenza è divenuta irrevocabile per entrambe le imputate il 6
aprile 2013.

3. In data 28 aprile 2014 Hu Qing Qing ha proposto incidente di esecuzione
e contestuale dichiarazione di impugnazione ex art. 670 cod. proc. pen.
L’istante ha premesso in fatto che la notifica della citazione a giudizio era
avvenuta presso lo studio del difensore di ufficio, e non nel domicilio eletto, e
che era venuta a conoscenza della intervenuta sentenza di condanna per avere
ricevuto cartella di pagamento da Equitalia Centro S.p.A. per la somma di euro
5.029,88 in ragione della sanzione pecuniaria inflittale, e in diritto che,
escludendo la sussistenza di detto vizio la decorrenza del termine per proporre
impugnazione e la formazione del titolo esecutivo, doveva essere proposta una
impugnazione tardiva e non istanza di remissione in termini.
Tanto premesso, la predetta chiedeva al Giudice di pace di ritenere nulle la
citazione a giudizio ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen., in combinato disposto
con l’art. 178 lett.

e

cod. proc. pen., e, per l’effetto, la indicata sentenza ai sensi

dell’art. 185, comma 1, cod. proc. pen., e di trasmettere gli atti, ex art. 670,
comma 2, cod. proc. pen., al Tribunale di Ravenna, quale giudice della
impugnazione, al fine dell’annullamento della sentenza e dell’adozione dei
provvedimenti dì cui all’art. 604, comma 4, cod. proc. pen.

4. Il Giudice di pace, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza
resa all’esito dell’udienza camerale del 3 giugno 2014 ha disposto -ai sensi
dell’art. 670, comma 2, cod. proc. pen.- la sospensione dell’esecuzione e la
trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna, che li ha rimessi a questa Corte,
competente a decidere sulla impugnazione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

soggiorno, e ha condannato ciascuna alla pena di euro cinquemila di ammenda,

5. In sede di esame preliminare il ricorso è stato assegnato alla settima
sezione di questa Corte per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt.
591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen., essendo stata rilevata una
ragione d’inammissibilità della impugnazione perché proposta da difensore non
abilitato.

6. Con memoria difensiva, depositata il 17 marzo 2015, la ricorrente ha
rappresentato che l’impugnazione era da ritenere proposta con atto personale,

implicito ma evidente valore di condivisione del suo contenuto, secondo i
richiamati principi di diritto.

7. Con ordinanza in pari data gli atti sono stati trasmessi a questa Sezione
per la trattazione in pubblica udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va premesso che l’atto di impugnazione, denominato

“appello”,

ed

esattamente qualificato come ricorso per cassazione dall’adito Tribunale di
Ravenna a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., rivolgendosi contro
una sentenza emessa dal Giudice di pace e quindi inappellabile, deve ritenersi
proposto personalmente dall’imputata, in virtù della sottoscrizione apposta dalla
stessa alla nomina a difensore, vergata in calce all’atto, dell’avvocato Alessandra
Giovannini, che, non iscritta nell’albo speciale di questa Corte, figura
formalmente come estensore del ricorso, che da sola ha firmato.
Infatti, la dichiarazione di nomina, che segue immediatamente sullo stesso
foglio la firma di detto avvocato, con sottoscrizione da esso autenticata, ha un
implicito ma evidente valore di condivisione della dichiarazione e dei motivi di
ricorso, che quindi devono giuridicamente ritenersi essere stati fatti propri
dall’imputata, che in tal modo se ne è assuntchla paternità (Sez. U, n. 47803 del
27/11/2008, dep. 23/12/2008, D’Avino, Rv. 241355, e, tra le successive, Sez. 3,
n. 28961 del 06/06/2012, dep. 18/07/2012, Mele, Rv. 253204).

2. Il ricorso, così qualificato, è fondato.
2.1. Deve rilevarsi che, quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione,
un error in procedendo, questa Corte è “giudice anche del fatto” e, per risolvere
la relativa questione, può -e talora deve- accedere all’esame diretto dei relativi
atti processuali (tra le altre, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, dep. 28/11/2001,
Policastro, Rv. 220092; Sez. 4, n. 47981 del 28/09/2004, dep. 10/12/2004,

3

recando il gravame in calce la nomina del difensore da essa sottoscritta con

Mauro, Rv. 230568; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, dep. 21/02/2013, Chahid,
Rv. 255304).
2.2. Nel caso di specie risulta dagli atti che:
– nel verbale di identificazione del 28 maggio 2012, redatto negli uffici del
Commissariato della Polizia di Stato di Faenza, Hu Qing Qing, sottoposta a
indagini per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e
invitata a eleggere il domicilio per le notificazioni, ha affermato di volerlo
eleggere in Faenza presso il suo domicilio di via degli Olmi n. 29;

indagata, priva di un proprio difensore, l’avvocato Sandra Vannucci del foro di
Ravenna, con studio legale in Ravenna, Via Salara n. 31;
– la citazione a giudizio della predetta, imputata per il reato di cui all’art. 10bis d.lgs. n. 286 del 1998 (come modificato dalla legge n. 94 del 2009), innanzi
al Giudice di pace di Faenza per l’udienza dell’8 gennaio 2013, è stata notificata
in data 8 ottobre 2012 presso lo studio del predetto difensore di ufficio.
2.3. Alla luce di tali emergenze non vi è la prova che sia avvenuta la notifica
dell’atto di citazione a giudizio della ricorrente nel domicilio da essa regolarmente
dichiarato, essendo invece avvenuta detta notifica presso il domicilio del
difensore che non risulta essere stato eletto.

3. L’omessa notificazione dell’atto di citazione, che attiene all’intervento
dell’interessato nel procedimento, dà luogo a nullità assoluta, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 178, comma primo lett. c), e 179, comma 1, cod.
proc. pen., del provvedimento conclusivo del procedimento, e, pertanto, nel caso
di specie, della sentenza dell’8 gennaio 2013 del Giudice di pace, che, nella
dichiarata contumacia dell’imputata regolarmente citata nel, non eletto,
domicilio, ha emesso la statuizione di condanna a suo carico per il reato
ascrittole.

4. Conseguono agli svolti rilievi l’annullamento di detta sentenza e il rinvio
degli atti allo stesso Giudice, che provvederà al nuovo giudizio nel contraddittorio
anche dell’imputata.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di pace
di Faenza.

nlo VE,y8e£

Così deciso in Roma, in data/29 ottobre/2015
Il Consigliere estensorP

Il Presidente

– nel contesto dello stesso verbale è stato nominato difensore di ufficio della

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