Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 581 del 04/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 581 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FACCHINETTI RAFFAELLA N. IL 26/08/1972
avverso la sentenza n. 3492/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
07/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. .,…i…53._
che ha concluso per

Data Udienza: 04/10/2013

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 07/10/2011 la Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione di
primo grado, che aveva condannato Raffaella Facchinetti alla pena ritenuta di giustizia, in
relazione al reato di violazione di domicilio, così diversamente qualificato il fatto a lei
contestato inizialmente nei termini di arbitraria invasione dello studio legale Fiorini —
Modesti.
2. Nell’interesse della Facchinetti è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti
motivi.

Corte territoriale confermato la diversa qualificazione giuridica attribuita dal giudice di primo
grado alla condotta contestata, nonostante la diversità degli elementi costitutivi delle due
fattispecie e la maggiore gravità del reato ritenuto in sentenza rispetto a quello oggetto
dell’originaria imputazione.
2.2 Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 614 cod. pen., dal momento che
l’imputata, dipendente dello studio legale, possedeva le chiavi per accedervi, poteva
trattenersi per la pausa pranzo nel luogo di lavoro e, pertanto, non poteva essere
consapevole del tacito dissenso del datore all’intrattenimento nei locali durante la pausa
pranzo.
2.3. Con il secondo motivo, si rileva che il reato, commesso in data 17/02/2004, si era ormai
prescritto in data 17/08/2011. La Corte territoriale aveva, in senso contrario, valorizzato il
rinvio dell’udienza del 21/03/2011 per astensione dalle udienze del legale, con la
conseguente sospensione del termine sino alla successiva udienza del 07/10/2011. La
ricorrente lamenta l’inosservanza dell’art. 159, comma terzo, cod. pen., che prevede la
sospensione per tutto il periodo solo quando il differimento awiene su richiesta delle parti e
non quando, come nella specie, è disposto dal giudice, prendendo atto dell’astensione dalle
udienza del difensore.
Considerato in diritto
1. Preliminarmente, va rilevato, in difetto di evidenti cause di inammissibilità del ricorso, che,
per effetto delle sospensioni registrate, in data 05/03/2012, ossia successivamente alla
pronuncia di secondo grado (07/10/2011), il reato si è estinto per prescrizione. Al riguardo,
va disatteso il terzo motivo di ricorso che muove dall’inesatta premessa, secondo cui il rinvio
per astensione debba essere qualificato come per impedimento del difensore e non come
disposto su richiesta di quest’ultimo (v., infatti, Sez. 5, n. 18071 del 08/02/2010, Placentino,
Rv. 247142).
2. Deve aggiungersi, con riferimento al secondo motivo, che non ricorre una causa evidente
di assoluzione, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., giacché, secondo l’accertamento del
giudice di merito, l’imputata, ben consapevole che lo studio legale era chiuso dalle 13,00 alle
15,30, come da lei stessa ammesso nella dichiarazione recante la data del 17/02/2004, vi si

1

2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione dell’art. 522 cod. proc. pen., per avere la

era introdotta e trattenuta con una terza persona, per ragioni sicuramente estranee
all’attuazione del rapporto di lavoro.
Ciò posto, deve ribadirsi che integra il reato di violazione di domicilio, ai sensi dell’art. 614,
comma primo, cod. pen., che equipara l’introduzione invito domino a quella realizzata
clandestinamente o con inganno, la condotta di colui che si introduce nel domicilio altrui con
intenzioni illecite, in quanto, in tal caso, si ritiene implicita la contraria volontà del titolare
dello ius exdudendi e nessun rilievo svolge la mancanza di clandestinità nell’agente, il quale
frequenti o si ritenga autorizzato a frequentare l’abitazione del soggetto passivo; mentre

nel domicilio altrui contro l’espressa volontà del titolare – nel caso in cui dette intenzioni
diventino illecite solo in un momento successivo all’introduzione nell’abitazione altrui.
3. Quanto al primo motivo, osserva la Corte che la censura — anche a tacere delle puntuali
considerazioni svolte dal giudice di merito sulla chiara apprezzabilità del fatto contestato resta superata in radice dal principio per cui la contestuale ricorrenza nel giudizio di
cassazione di una causa estintiva del reato e di una nullità processuale anche assoluta e
insanabile, determina la prevalenza della prima, per effetto del principio della immediata
declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall’art. 129 cod. proc. pen.,
salvo che l’operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e
valutazioni riservati al giudice di merito, prevalendo in tal caso la nullità, in quanto
funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio (Sez. 3, n. 1550 del 01/12/2010 dep. 19/01/2011, Gazzerotti, Rv. 249428).
4. In conseguenza, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato
estinto per prescrizione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 04/10/2013

Il Componente estensore

ricorre l’ipotesi di cui all’art. 614, comma secondo, cod. pen. – che sanziona chi si trattiene

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