Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5806 del 04/12/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5806 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: VERGA GIOVANNA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARTELLO ALESSIO N. IL 18/06/1990
TROMBETTA FRANCESCO PINO N. IL 07/04/1984
avverso la sentenza n. 1354/2012 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 25/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 4 ,-,
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che ha concluso per J/;
Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.
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Data Udienza: 04/12/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono per cassazione, a mezzo del loro difensore , Martello Bruno e Trombetta Francesco
Pino avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro che, in data 25 ottobre 2012, ha
confermato la sentenza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di
Paola in data 10 gennaio 2012 che ha condannato gli imputati per estorsione aggravata in
danno di Martini Giovanni e Costanzo Luca.
Deducono i ricorrenti che la sentenza impugnata è incorsa in vizio della motivazione e
lamentano che la decisione si fonda sulla dichiarazioni delle parti offese che non risultano
riscontrate da altri atti processuali. Lamentano l’assenza di un comportamento minaccioso e
ritengono che non sia sussistente l’aggravante contestata del numero delle persone. Il
Trombetta si duole anche della mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacché i motivi in esso dedotti sono
manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici. La mancanza di
specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo
ignorare • le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità,
conducente a mente dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità
Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur genericamente
denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze difensive ed
ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione,
esaurientemente argomentando circa la pronuncia di responsabilità.
Nell’esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel
pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della
logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni
di colpevolezza
violazione di legge. Contestano la valutazione delle prove operata dai giudici di merito
Sulla manifesta infondatezza, in particolare, della doglianza relativa all’aggravante delle più
persone riunite deve rilevarsi che la Corte di merito, con un giudizio in fatto, insindacabile in
questa sede, ha dato conto della contestuale presenza di tutti e due gli imputati nelle fasi
preparatorie ed esecutive del delitto. Così come ha dato conto delle non concedibilità delle
circostanze attenuanti generiche in considerazione della gravità della condotta che, in funzione
ulteriormente intimidatoria, ha evocato moduli di tipo mafioso nel momento in cui è stata
manifestata la capacità di colpire la parte offesa nella persona, nella famiglia e nelle sue
attività economiche, assicurando per converso protezione territoriale in caso di pagamento
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il
giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o
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rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o
comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Cass.
sez.VI 16 giugno 2010 n.34364, Giovane, Sez. 6, Sentenza n. 34364 del 16/06/2010 Ud.
(dep. 23/09/2010) Rv. 248244)
Il ricorso è pertanto inammissibile e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di C 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 4.12.2013
P.Q.M.