Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5804 del 07/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 5804 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SOLAZZO VINCENZO N. IL 22/05/1971
avverso l’ordinanza n. 481/2012 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
08/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 07/12/2012

Udito il PG in persona del sost.proc. gen. d.ssa E.Cesqui che ha chiesto rigettarsi il ricorso,
udito il difensore, avv. M. Falcone che, illustrando i motivi di ricorso, ne ha chiesto
l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre per cassazione il difensore e deduce: inosservanza ed erronea applicazione
della legge penale e di norme processuali, con particolare riferimento agli articoli 192 comma
terzo e 273 cpp, 110 e 416 bis cp, e ancora 274 lett. c) e 275 cpp, nonché 7 DL 152/91,
unitamente a mancanza assoluta di motivazione, ovvero illogicità della stessa, emergente al
testo del provvedimento.
3. Sostiene il ricorrente che unico elemento a carico dell’indagato è costituito dalle
dichiarazioni del collaboratore di giustizia Penna Ercole, il quale, innanzitutto, non è stato
sottoposto, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, a un approfondito esame di
attendibilità intrinseca. La modifica dell’originario testo dell’articolo 273 del codice di rito, con
l’introduzione del comma 1 bis, ha avuto come effetto che detta norma, pur conservando una
qualche distinzione, per quanto attiene alla finalità, tra gli indizi a fini cautelari e la prova ai fini
del giudizio, impone una verifica tesa a colmare le differenze di utilizzabilità e valutazione del
materiale posto a fondamento delle decisioni. Tale principio non è stato minimamente
rispettato dal collegio cautelare.
4. A Solazzo, oltre alla condotta di appartenenza all’associazione mafiosa denominata
sacra corona unita, è addebitato il delitto di estorsione aggravata in danno di tale De Michele
Fernando, il quale, secondo l’ipotesi d’accusa, sarebbe stato costretto a cedere al ricorrente la
sua autovettura Porsche Cayenne a un prezzo nettamente inferiore (vale a dire 10.000 in
meno) rispetto a quello di mercato. A tanto il De Michele sarebbe stato costretto in quanto in
precedenza erano stati rubati due suoi autocarri e, appunto, condizione per la restituzione
sarebbe consistita nella cessione, a prezzo molto diminuito, dell’autovettura sopraindicata.
4.1.Quanto all’associazione mafiosa, il tribunale del riesame propugna una tesi alquanto
originale che farebbe differenza tra persone organiche e persone affiliate. Sollazzo sarebbe
appartenente alla prima categoria in quanto nei suoi confronti non sarebbe stato celebrato
alcun rito di affiliazione. Donde il collegio cautelare abbia tratto simili informazioni non è dato
sapere, così come non è dato comprendere quale valore giuridico abbiano termini come
“contiguità” o “vicinanza”. Certamente non ricorre alcun indizio in base al quale sostenere che
questo ricorrente abbia stabilmente messo a disposizione dell’associazione la propria opera. Da
questo punto di vista, è evidente che il tribunale del riesame finisce per confondere l’istituto
del concorso nel reato con il reato di associazione mafiosa.
4.2. La cessione della Porsche da De Michele a Soiazzo, in quanto collaboratore della
ditta Style Car, fu una normalissima transazione commerciale. È solo il Penna a riferire che
essa in realtà nascondeva il versamento di una somma a titolo di estorsione. Invero, la
ricostruzione dei fatti operata dal collaboratore di giustizia non coincide con la scansione
temporale, come obiettivamente accertata. Penna invero sostiene che De Michele venne
contattato dopo il furto degli autocarri e che il passaggio di proprietà dell’auto sarebbe
avvenuto prima della restituzione della refurtiva. Ciò non corrisponde a quanto le indagini
hanno consentito di accertare, in quanto gli autocarri furono ritrovati il 9 agosto 2010, mentre
la cessione della Porsche avvenne in data successiva.
4.3. Anche per quel che riguarda l’ingiustizia del profitto, il tribunale del riesame
formula conclusioni non condivisibili, sostenendo che la svalutazione della vettura era
sproporzionata rispetto al valore di mercato. Si tratta di un’affermazione non condivisibile ed
evidentemente fatta al solo scopo di far coincidere la realtà con il racconto del Penna. Sotto
altro aspetto, è da notare che non vi è alcun indizio della partecipazione personale del
ricorrente alla pretesa attività estorsiva, tanto che non può affermarsi che De Michele abbia

1. Il tribunale del riesame di Lecce, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha rigettato
il ricorso proposto da Solazzo Vincenzo avverso l’ordinanza emessa dal gip presso il medesimo
tribunale, con la quale fu disposta la custodia cautelare in carcere, con riferimento ai delitti di
cui agli articoli 416 bis, 629, 110 cp e 7 DL 152/91.

incontrato mai congiuntamente Penna e Solazzo. In ogni caso, non si comprende perché ci si
troverebbe in presenza di un’estorsione consumata, piuttosto che tentata.

6. Infine, in linea del tutto subordinata, il ricorrente osserva che, quanto alle esigenze
cautelari, non è stata fornita alcuna specifica motivazione, ma il tribunale leccese si è
trincerato in maniera inaccettabile dietro la presunzione di legge, di cui al comma terzo
dell’articolo 275 del codice di rito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e merita rigetto; il ricorrente va condannato alle spese del
grado.
La Cancelleria curerà le comunicazioni di cui all’articolo 94 disp. att. cpp.
2. Non può sostenersi che il tribunale del riesame abbia omesso di valutare la
attendibilità intrinseca delle collaboratore di giustizia. Invero alle pagine 5 e seguenti
dell’impugnata ordinanza tale valutazione viene effettuata. Il collegio cautelare dà atto che
Penna si è spontaneamente accusato di un omicidio, dal quale era stato assolto, con sentenza
non ancora definitiva, e di altri omicidi, per i quali non risultava indagato; si dà anche atto di
come le sue dichiarazioni siano state ritenute pienamente attendibili in altri procedimenti, che
hanno già superato la fase delle indagini preliminari.
3. Quanto all’appartenenza di Solazzo alla sacra corona unita, il provvedimento
impugnato altro non ha voluto significare che, anche in mancanza di un formale rito di
associazione, la persona può ritenersi far parte di una struttura mafiosa. Ciò che conta,
evidentemente, per l’ordinamento, è l’effettività della partecipazione, vale a dire l’effettivo
inserimento del soggetto nella struttura malavitosa e il suo concreto operare in favore di tale
struttura, ricevendone contemporaneamente vantaggi e prestigio criminale. E del tutto
evidente che le regole interne dell’associazione contra legem non possono avere alcun rilievo
giuridico per il giudice, fermo restando il loro eventuale rilievo come dati fattuali, sulla base dei
quali operare illazioni, deduzioni, abduzioni. Il tribunale salentino ha ritenuto che la
partecipazione del ricorrente all’attività estorsiva e, ancor più (l’esserne egli rimasto
beneficiario) siano indizi della sua intraneità rispetto al sodalizio criminale, in quanto,
altrimenti, non sarebbe stato spiegabile per quale ragione un personaggio di vertice, quale il
Penna sembra essere stato, si sarebbe speso nell’interesse del Solazzo.
3.1. Che la Porsche sia stata venduta a un prezzo nettamente inferiore a quello che in
quel momento era il suo valore di mercato è affermazione che comporta una valutazione di
merito, che certamente non può essere verificata in questa sede. Il collegio cautelare, tuttavia,
pone in evidenza come il minor valore dell’autovettura corrisponda esattamente alla somma
(euro 10.000) che era stata richiesta a titolo estorsivo al De Michele per la restituzione di due
autocarri rubati.
3.2. Quanto alla tempistica, è certamente vero che i due autocarri furono rinvenuti in
data 9 agosto, che il passaggio di proprietà della Porsche avvenne in data 18 agosto e che, in
data 28 agosto, la stessa fu ceduta dalla società del Solazzo ad altra società, ma il tribunale
del riesame fa differenza tra l’atto formale di cessione della vettura e l’effettivo passaggio del
possesso sulla stessa. Vale a dire che le due date indicate (18 o 28 agosto) rappresentano
semplicemente la formalizzazione, secondo il collegio cautelare, di una situazione di fatto già
verificatasi, come conseguenza dell’attività estorsiva posta in essere in danno del De Michele.
D’altra parte, che il furto degli autocarri si sia verificato e che al De Michele sia stato proposto
il cosiddetto “cavallo di ritorno” sono circostanze che neanche ricorrente mette in dubbio e ch
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la stessa vittima ha ammesso.

5. Nessuna motivazione poi viene fornita circa la sussistenza dell’aggravante di cui
all’articolo 7 del DL 152/91. È noto che detta aggravante può atteggiarsi tanto come attività
svolta con modalità mafiose, quanto come attività svolta nell’interesse di una struttura
mafiosa. Ebbene solo una superficiale disamina degli elementi acquisiti in fase di indagine può
aver indotto il gip a ritenere ravvisabile nel caso di specie l’aggravante nel suo momento
oggettivo. Purtroppo il collegio cautelare mostra di condividere tale impostazione.

4. L’aggravante di cui all’articolo 7 DL 152/91, nella trama motivazionale del
provvedimento impugnato, è intrinsecamente connessa alle modalità con le quali fu consumata
l’estorsione, atteso che il “sequestro” di due camion per ottenere in cambio un vantaggio
economico che la vittima non si sarebbe certamente risolta a dare spontaneamente
rappresenta, ad evidenza, una condotta di stile mafioso. E che di estorsione consumata debba
parlarsi e non certo di estorsione tentata, è addirittura elementare, atteso che l’autovettura del
De Michele effettivamente passò, invito domino, secondo quel che si legge il provvedimento
impugnato, ad altro soggetto.
5. Quanto infine alle esigenze cautelari, non è scorretto il criterio cui ha fatto ricorso il
tribunale del riesame, atteso che la presunzione di pericolosità del soggetto e quindi di
adeguatezza delle misure carcerarie di cui al terzo comma dell’articolo 275 cpp, per essere
contrastata, ha necessità di vedersi contrapposti concreti elementi dai quali sia desumibile o la
rescissione del vincolo associativo, ovvero la dissoluzione dell’associazione stessa.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento; manda
alla Cancelleria per le comunicazioni ìdi cui all’art. 94 disp. att. cpp.
Così deciso in Roma, camera di consiglio, il giorno 7 del mese di dicembre dell’anno
2012.

3.3. Non è illogico il ragionamento che il tribunale del riesame esibisce, ragionamento in
base al quale, se Penna fece pressione per la cessione a prezzo di favore della Porsche al
Solazzo, costui non può ritenersi, non solo ignaro della condotta del capo clan, ma neanche
estraneo alla struttura malavitosa, in quanto, evidentemente, un personaggio di rilievo
criminale non spende la sua influenza in favore di una persona del tutto estranea al sodalizio
nel quale è inserito, specie se il prestigio criminale viene speso per la consumazione di un
reato di notevole gravità.

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