Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5803 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 5803 Anno 2016
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Rovelli Adriano, nato a Milano il 31/7/1943
avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino del 25/9/2014
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25 settembre 2014 la Corte d’appello di Torino,
riformando la sentenza di assoluzione del Tribunale di Novara del 29 novembre
2012, ha condannato Adriano Rovelli alla pena di anni uno di reclusione per il
reato di cui all’art. 10 ter del d.lgs. 74/2000, per avere omesso, nella sua veste
di amministratore della P.G.P. S.r.l., di versare l’imposta sul valore aggiunto
relativa alla annualità 2007 per euro 264.103.
Il Rovelli era stato assolto dal Tribunale di Novara perché il fatto non era
previsto dalla legge come reato al momento della sua commissione, sulla base
del rilievo che il reato di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto
costituisce reato solamente a far tempo dal luglio 2006 e quindi sino a quel
momento il contribuente non poteva prevedere che dalla propria condotta
sarebbe derivata responsabilità penale.

Data Udienza: 18/11/2015

La Corte d’appello di Torino, accogliendo l’impugnazione interposta dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Novara, ha rilevato che il
reato di cui all’art. 10 ter del d.lgs. 74/2000, introdotto dal comma 7 dell’art. 35
del di. 4 luglio 2006 n. 223, si perfeziona con l’omesso versamento dell’imposta
dovuta entro il termine stabilito per il versamento dell’acconto relativo al periodo
di imposta successivo (nel caso di specie, trattandosi di imposta dovuta per
l’anno di imposta 2006, entro il 27 dicembre 2007) e che, ai fini della punibilità,
non rileva il momento genetico della obbligazione tributaria, quanto,

versamento delle somme in essa indicate a favore dell’Erario. È stata, quindi,
ritenuta la sussistenza del reato contestato, affermando di conseguenza la
responsabilità dell’imputato, condannandolo alla pena suddetta, applicando
l’aumento per la recidiva contestata.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per il suo annullamento
l’imputato, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo ha dedotto illogicità della motivazione, per l’omesso
esame di tutti gli aspetti salienti e decisivi della vicenda, dovendo
l’inadempimento tributario essere addebitato all’ultimo amministratore della
società inadempiente all’obbligo di versamento dell’i.v.a.
2.2. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata assunzione di una
prova decisiva e l’eccessività della pena e del risarcimento liquidato a favore
delle parti civili.
3.3. Con il terzo motivo ha dedotto inosservanza di legge penale, per
l’inadeguata analisi della sua responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile in ragione della genericità ed aspecificità di tutti
e tre i motivi ai quali lo stesso è stato affidato.
Con il primo motivo, mediante il quale è stato dedotto vizio di motivazione,
il ricorrente non ha evidenziato specifiche contraddittorietà od illogicità della
motivazione della sentenza impugnata, limitandosi ad affermare che la Corte
d’appello di Torino avrebbe omesso di esaminare tutte le doglianze mosse alla
sentenza di primo grado con l’atto d’impugnazione (peraltro formulato dal
Pubblico Ministero), senza tuttavia indicarle, né soprattutto, prospettare le
conseguenze diverse alle quali avrebbe dovuto giungere il giudice d’appello
attraverso tale esame. Il ricorrente ha, inoltre, affermato di non aver commesso
il fatto, dovendo lo stesso essere posto a carico dell’ultimo amministratore della
società inadempiente alla obbligazione tributaria, senza, però, specificare

2

in

successivamente alla presentazione della dichiarazione ai fini i.v.a., l’omesso

alcun modo tale doglianza ed omettendo di indicare anche l’epoca di cessazione
dalla carica di amministratore.
Ne consegue l’inammissibilità della censura, priva della necessaria
specificità, intesa come censura, di legittimità o di merito, chiaramente
identificabile (Sez. 3, Sentenza n. 12355 del 07/01/2014, Palermo, Rv. 259742),
con la precisa indicazione dei punti censurati e delle questioni di fatto e di diritto
da sottoporre al giudice del gravame (Sez. 1, Sentenza n. 32993 del

2. Anche il secondo motivo risulta del tutto generico, non essendo stata
indicata la prova decisiva della cui omessa assunzione si duole il ricorrente
mediante tale motivo di ricorso, ed avendo il ricorrente prospettato carenza
dell’elemento soggettivo ed eccessività della pena in ragione della effettiva
conoscenza dell’opera prestata, senza anche a questo proposito indicare l’epoca
di cessazione dalla carica sociale, precludendo qualsiasi possibilità di esame della
sua doglianza, in violazione del richiamato canone di specificità delle censure
poste a fondamento del ricorso.

3. Del pari inammissibile risulta, infine, il terzo motivo, con cui è stata
dedotta violazione di legge penale quanto alla determinazione della misura della
pena, stabilita dalla Corte d’appello in considerazione della cospicua entità delle
somme non versate e tenendo conto della recidiva, dunque con motivazione
adeguata, giacché al riguardo il ricorrente si è limitato a lamentare in modo del
tutto generico l’inadeguata analisi della sua responsabilità, con la conseguente
inammissibilità anche di tale motivo di ricorso per mancanza della necessaria
specificità.
Alla inammissibilità del ricorso conseguono la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle
Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 a favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 18/11/2015

22/03/2013, Adorno, Rv. 256996), specificità nella specie del tutto assente.

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