Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 580 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 580 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PASSANANTE FABIO N. IL 19/01/1984
avverso la sentenza n. 3690/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 09/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 5 PoThe gè kki- Pteit
che ha concluso per

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Data Udienza: 11/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata il 9.05.2014 la Corte d’appello di Palermo ha
confermato la sentenza in data 14.05.2013 con cui il Tribunale di Trapani aveva
condannato Passanante Fabio alla pena di anni 1 mesi 1 di reclusione, concesse
le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, per il reato di cui all’art. 9 legge
n. 1423 del 1956, costituito dalle violazioni (unificate ex art. 81 secondo comma
cod. pen.) della prescrizione della misura di prevenzione della sorveglianza
speciale di p.s. applicata all’imputato, consistite nell’assentarsi dall’abitazione in

altrettanti controlli di polizia.
2. Ricorre per cassazione Passanante Fabio, a mezzo del difensore, deducendo,
due motivi di gravame, coi quali lamenta:
– violazione di legge per inosservanza del principio in dubio pro reo, censurando
l’omesso accertamento del funzionamento del campanello di casa del ricorrente e
della sua assenza effettiva dall’abitazione in occasione dei controlli notturni
eseguiti alle 5.30 e alle 3.50, in orari in cui l’imputato (e i suoi familiari)
potevano versare in un sonno profondo e non avere perciò sentito suonare il
campanello, tanto più che in altra occasione (il 16.02.2011) il Passanante aveva
invece chiesto l’autorizzazione ad allontanarsi di casa ed era stato perciò assolto
dal giudice di primo grado dalla relativa imputazione;
– violazione di legge in relazione all’omessa derubricazione del reato nell’ipotesi
contravvenzionale, non essendo l’imputato destinatario di alcun obbligo o divieto
di soggiorno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso non supera la soglia dell’ammissibilità, esaurendosi
nella sollecitazione di una lettura alternativa, in punto di fatto, delle risultanze
processuali che sono state congruamente valorizzate, in modo conforme, da
entrambe le sentenze di merito – concorrendo a formare così un unico corpo
argomentativo (Sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595) munito di
complessiva e incensurabile coerenza logica – agli effetti della prova della
sussistenza delle violazioni delle prescrizioni della misura di prevenzione, per
giunta prospettata in termini congetturali e perplessi che non si confrontano con
le puntuali motivazioni dei giudici di merito (avendo in particolare la sentenza di
primo grado dato atto delle emergenze della prova testimoniale sul corretto
funzionamento del campanello dell’abitazione del prevenuto, direttamente
riscontrato in occasione del controllo di polizia dell’1.11.2010), così da non poter
trovare ingresso nel giudizio di legittimità.
2. Il secondo motivo di doglianza è invece fondato, nei termini e per gli effetti
che seguono.
1

orario non consentito, accertate in data 14.10.2010 e 1.11.2010 in occasione di

Dal testo del decreto impositivo della misura di prevenzione personale, emesso il
21.04.2009 dal Tribunale di Trapani, emerge che la sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza applicata al Passanante, di cui è stata accertata in due
occasioni la violazione della prescrizione di non allontanarsi dall’abitazione in
orario compreso tra le 20.00 o le 21.00 serali (a seconda della vigenza dell’ora
solare o invece di quella legale) e le 7.00 mattutine, non era aggravata
dall’imposizione ulteriore del divieto o dell’obbligo di soggiorno (in particolare nel
comune di Trapani, luogo di dimora del prevenuto).

delitto punito (attualmente) dalla norma di cui al comma 2 dell’art. 75 D.Lgs. n.
159 del 2011, ma integrano la contravvenzione sanzionata (con l’arresto da tre
mesi a un anno) al comma 1 del medesimo articolo, nella quale le violazioni
devono perciò essere riqualificate.
Anche tenendo conto del diverso (e più breve) tempo massimo di prescrizione
del reato contravvenzionale, pari a cinque anni, non è ad oggi maturata la causa
estintiva delle violazioni, in considerazione della sospensione del corso della
prescrizione per la durata di 79 giorni, dal 19.02.2014 al 9.05.2014, in
conseguenza – ex art. 159 primo comma n. 3 cod. pen. – della corrispondente
sospensione del giudizio d’appello, con contestuale rinvio dell’udienza, a seguito
dell’adesione del difensore all’astensione dalle udienze penali proclamata
da ll’avvocatu ra .
3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio
limitatamente alla definizione giuridica delle violazioni commesse il 14.10.2010 e
1’1.11.2010, che devono essere qualificate ai sensi dell’art. 75 comma 1 D.Lgs.
n. 159 del 2011.
Ferma la irrevocabilità, ai sensi dell’art. 624 comma 2 cod.proc.pen.,
dell’accertamento della responsabilità dell’imputato per le violazioni così
riqualificate, gli atti devono essere trasmessi ad altra sezione della Corte
d’appello di Palermo per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorío, che tenga
conto della diversa specie e misura della pena edittale, nonché dell’esclusione
della recidiva derivante dalla natura contravvenzìonale del reato, anche per
quanto ne consegue in ordine agli effetti delle riconosciute attenuanti generiche.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla definizione
giuridica delle violazioni commesse il 14.10.2010 e 1’1.11.2010, che qualifica ai
sensi dell’art. 75 comma 1 D.Lgs. n. 159 del 2011.
Dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d’appello di
Palermo per nuovo giudizio in ordine al trattamento sanzionatorio.
Dichiara irrevocabile la sentenza nella parte relativa all’accertamento della

2

Di conseguenza, i fatti commessi il 14.10.2010 e 1’1.11.2010 non integrano il

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responsabilità.

Così deciso V11/11/2015

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