Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 580 del 04/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 580 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CINGOLANI ANDREA N. IL 25/09/1971
avverso la sentenza n. 1219/2008 CORTE APPELLO di ANCONA, del
12/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per I i,t ,. 2.4. ,,,z,A75 44 4^442 in.vt è -9 t
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Data Udienza: 04/10/2013

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 12/06/2012, la Corte d’appello di Ancona ha confermato la decisione di
primo grado che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia Andrea Cingolani, in
relazione al reato di cui all’art. 485 cod. pen., perché, al fine di procurarsi il vantaggio di fare
apparire come presentata a suo favore una garanzia personale, in relazione al finanziamento
da lui richiesto per l’acquisto di un’autovettura, aveva apposto falsamente la firma per
garanzia della moglie separata, Roberta Papalini.
La Corte territoriale ha fondato le proprie conclusioni sulle dichiarazioni della Papalini, la

mai firmato alcun contratto di finanziamento e di non avere esibito alcun documento di
riconoscimento. La donna aveva precisato di avere appreso del fatto, solo quando aveva
ricevuto in data 31/08/2006 una lettera della società finanziaria che le aveva comunicato la
sua posizione di garante del finanziamento richiesto dal Cingolani. Nella sentenza impugnata
si precisa, altresì: che sia la Papalini che il padre della stessa avevano aggiunto di essersi
recati presso la concessionaria e avevano appreso dalla signora Trozzi che la donna che
accompagnava il Cingolani era effettivamente diversa dalla prima; che la Trozzi in
dibattimento aveva dichiarato di non ricordare, dato il tempo trascorso, se la donna che
accompagnava l’imputato fosse o non la Papalini; che lo stesso imputato aveva ammesso di
avere apposto la firma al posto della moglie, aggiungendo però che la moglie era presente e
che non volle firmare perché ebbe un ripensamento; che non era credibile la teste Pancotti,
attuale convivente dell’imputato, la quale aveva escluso di avere accompagnato quest’ultimo
presso la concessionaria. Alla stregua di tali premesse, la Corte d’appello ha ritenuto
tempestiva la querela presentata in data 12/10/2006.
2. Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico
motivo, con il quale si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale ritenuto
inattendibile la deposizione della Pancotti e credibili le dichiarazioni della Papalini e del padre
di lei, portatori di rancore nei suoi confronti per la separazione, intervenuta successivamente
alla vicenda. Il ricorrente rileva, altresì, che dalla deposizione della Trozzi era emerso che il
documento prodotto corrispondeva alla donna che accompagnava l’imputato e che, al suo
ritorno, dopo che ne aveva fatto una fotocopia, i due si erano messi d’accordo. In definitiva,
essendo la Papalini pienamente consapevole dell’accaduto sin dal luglio del 2005, la querela
doveva essere ritenuta tardiva.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
Al riguardo, occorre ribadire che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e
nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e
non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato il discorso
giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguenza che sono inammissibili in
sede di legittimità le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una

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quale aveva riferito di non essersi mai recata presso la concessionaria e, quindi, di non avere

rivalutazione del materiale probatorio (di recente, v. Sez. 5, n 18542 del 21/01/2011,
Carone, Rv. 250168 e, in motivazione, Sez. 5, n. 49362 del 19/12/2012, Consorte).
Ora, le critiche del ricorrente, per un verso, si limitano a proporre una diversa valutazione
dell’attendibilità dei testimoni e, per altro verso, valorizzano profili che non dimostrano
alcuna manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. In particolare, alla
dichiarazione della Trozzi, secondo la quale i due “si erano messi d’accordo” non può affatto
attribuirsi il significato di dato confermativo della tesi del ricorrente, secondo cui era
intervenuta qualche divergenza con la moglie, dal momento che, secondo quanto riferisce la

tutt’altro che risolta, al punto che era stato il Cingolani, come da lui ammesso, ad apporre la
firma della moglie.
Né l’incertezza della Trozzi rappresenta elemento idoneo a menomare, sul piano logico, la
credibilità delle dichiarazioni della Papalini.
2. Il presente ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile e tale situazione,
implicando il mancato perfezionamento del rapporto processuale, cristallizza in via definitiva
la sentenza impugnata, precludendo in radice la possibilità di rilevare di ufficio l’estinzione
del reato per prescrizione intervenuta, in data 06/01/2013, successivamente alla pronuncia
in grado di appello del 12/06/2012 (cfr., tra le altre, Sez. U, n. 21 dell’11/11/1994, Cresci,
Rv. 199903; Sez. 3, n. 18046 del 09/02/2011, Morra, Rv. 250328, in motivazione).
3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa
delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo
determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 04/10/2013

Il Componente estensore

sentenza impugnata in accordo con le dichiarazioni dell’imputato, siffatta divergenza era

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