Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 58 del 12/09/2013
Penale Sent. Sez. F Num. 58 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: DI SALVO EMANUELE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ROMA
nei confronti di:
LEONI STEFANO N. IL 24/12/1950
avverso la sentenza n. 65/2013 TRIBUNALE di VELLETRI, del
12/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
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Data Udienza: 12/09/2013
1. Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Roma
ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa, ex art 444 cpp , dal Tribunale
di Velletri , in data 12-1-13 ,a carico di Leoni Stefano, in ordine al delitto di cui
all’art 73 DPR 309/90.
2. Il ricorrente deduce , con unico motivo, violazione dell’art 444 co 2 cpp per
omessa valutazione della contestata recidiva specifica e reiterata e ,
correlativamente , per omesso giudizio di bilanciamento con l’attenuante di cui
all’ art 73 co 5 1. stup. , ravvisata nel caso in disamina . Di tali profili non si fa
infatti alcun cenno nella sentenza impugnata , di cui si chiede pertanto
annullamento.
3. Con requisitoria scritta il P.G. presso questa Corte ha chiesto declaratoria di
inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. La censura è manifestamente infondata. Occorre infatti osservare come il giudice
abbia statuito conformemente all’accordo delle parti , essendogli preclusa una
valutazione della recidiva non contemplata dal predetto accordo. D’altronde, non
tenendo conto della recidiva, le parti hanno, implicitamente ma
inequivocabilmente, manifestato una volontà pienamente legittima e rientrante
nell’ambito delle loro prerogative. Ad esse non è perciò concesso di rimettere in
discussione , mediante ricorso per cassazione, i termini dell’accordo intercorso.
Questo principio vale anche relativamente all’impugnazione del procuratore generale
, il quale , pur non essendo partecipe dell’accordo , non può far valere ,per il pubblico
ministero , una sorta di ripensamento , che non è consentito per l’imputato e non può
essere oggetto di discriminazione tra le parti ( Sez IV 11-3-10 n. 10692, rv 246394;
Sez VI 20-11-2008 n. 45688, rv 241666).
La manifesta infondatezza della censura formulata determina l’inammissibilità del
ricorso.
PQM
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO.
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 12-9-13 .
RITENUTO IN FATTO