Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 58 del 10/12/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 58 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 10/12/2015

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di Esposito Luca, n. a Napoli il
11.06.1980, rappresentato e assistito dall’avv. Carmine Ippolito,
avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Napoli, n. 31008/2014, in data 26.11.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto dalla ritualità delle notifiche e degli avvisi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Stefano
Tocci che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per
sopravvenuta carenza di interesse.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto in data 23.01.2014, il pubblico ministero convalidava il

1

sequestro probatorio di denaro (per l’importo di euro 83.500,00) ed
assegni (per un totale di n. undici titoli con importo complessivo di
oltre euro 75.000,00) rinvenuti presso l’abitazione dei coniugi
Esposito Luca e Bosti Maria, figlia quest’ultima dell’indagato Bosti
Patrizio, specificando testualmente che “sia in relazione alla somma
che in relazione agli assegni rinvenuti appare necessario valutare la
pertinenza rispetto alle contestazioni elevate nei confronti dei familiari

della Bosti Maria, che in ogni caso appare necessario valutare la
proporzione tra la somma ed i titoli in sequestro e le attività
economiche lecite effettuate dai coniugi, dal momento che in difetto,
tali somme dovranno essere sottoposte a confisca ex art. 12 sexies
d.l. n. 306/1992 e succ. mod.; che deve essere valutato il rapporto
sostanziale sottostante che ha legittimato l’emissione dei titoli in
sequestro”.
2. Con provvedimento in data 16.09.2014, il pubblico ministero
rigettava l’istanza di restituzione di detti beni “ritenendo inidonea la
prova allegata a vincere la presunzione posta a fondamento del
provvedimento cautelare”.
3. Esposito Luca, quale terzo estraneo, adiva così il giudice per le
indagini preliminari a norma dell’art. 263 cod. proc. pen. che, con
ordinanza in data 26.11.2014, rigettava il gravame.
4.

Avverso detto provvedimento, viene proposto ricorso per

cassazione per lamentare mancanza di motivazione e violazione di
legge.
Lamenta il ricorrente come non fossero state in alcun modo prese in
considerazione le pezze giustificative prodotte a dimostrazione del
legittimo conseguimento del denaro e dei titoli in sequestro.
Inoltre, con l’atto di opposizione l’odierno ricorrente aveva lamentato
la mancata convalida del sequestro disposto non per finalità
probatorie bensì preventive, con conseguente mancato rispetto delle
forme e dei termini previsti dall’art. 321, commi 3 bis e 3 ter cod.
proc. pen.. Inoltre, il provvedimento impugnato risulta viziato da
manifesta illogicità oltre che da travisamento del fatto nella parte in
cui, pur confermando la mancanza di specifica indicazione delle
finalità probatorie perseguite con il sequestro “essendo sul punto la
motivazione del decreto di convalida del P.M. assolutamente generica
ed indeterminata”, perviene ad una, non consequenziale, pronuncia di

2

rigetto dell’opposizione.
Ritiene conclusivamente il ricorrente come il provvedimento
impugnato debba essere annullato non contenendo il benché minimo
cenno valutativo su alcuna delle specifiche deduzioni contenute
nell’atto di opposizione:
1.11 ricorrente è persona estranea al reato ed ha ampiamente assolto
l’onere di allegazione richiesto circa la lecita provenienza dei beni in

in ordine alla diretta disponibilità dei beni in parola;
2.indeterminatezza degli elementi o delle specifiche risultanze di
indagine dalle quali evincere che i beni sequestrati nell’abitazione del
ricorrente dovessero apprezzarsi invece nella disponibilità degli
indagati;
3.indicazione delle persone indagate che risulterebbero essere titolari
o avere nella disponibilità le somme ed i titoli sequestrati presso
l’abitazione del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Risulta dagli atti che, con provvedimento del giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Napoli in data 06.07.2015, veniva
disposto nei confronti di Esposito Luca il sequestro preventivo della
somma di euro 83.500,00 e di n. undici assegni di conto corrente
rinvenuti presso l’abitazione del medesimo.
2.1. Invero, nell’ambito dell’indagine condotta a carico di Bosti
Patrizio e di Aieta Rita, indagati in ordine al reato di cui all’art. 416
bis cod. pen. ed altro, in data 22.01.2014, la polizia giudiziaria
eseguiva una perquisizione d’iniziativa presso l’abitazione di Basti
Maria, figlia dei sunnominati, che conduceva al rinvenimento ed al
sequestro di quanto descritto nel relativo verbale. Al momento della
perquisizione, era presente in casa Esposito Luca, coniuge della Bosti,
all’epoca non indagato, che consegnava spontaneamente ai
verbalizzanti denaro ed assegni: con decreto in data 23.01.2014, il
pubblico ministero convalidava il sequestro.
2.2. Avverso detto provvedimento, Esposito Luca proponeva ricorso al
Tribunale del riesame in qualità di terzo interessato, assumendo la

sequestro, circa l’attività economica svolta, circa il proprio reddito ed

proprietà esclusiva dei beni in sequestro di cui chiedeva la
restituzione, allegando documentazione attestante lo svolgimento di
attività economica-imprenditoriale redditizia.
2.3. L’istanza di Esposito Luca veniva rigettata: provvedimento che la
Corte di Cassazione annullava con rinvio per nuovo esame.
2.4. In sede di rinvio, il Tribunale annullava il decreto impugnato dal
ricorrente ritenendo che il pubblico ministero non avesse

l’acquisizione di elementi relativi al

thema pro bandum

adeguatamente indicato le ragioni afferenti la conservazione e/o
ed in

particolare per non aver esplicitato per quale motivo i beni rinvenuti
a casa della Bosti e nella disponibilità del coniuge, percettore di
reddito autonomo, dovessero ritenersi pertinenti rispetto alle ipotesi
di reato ascritte ai genitori della stessa Bosti.
2.5. A seguito di nuova informativa della polizia giudiziaria, Esposito
Luca M, nell’ambito del medesimo procedimento, veniva iscritto
nel registro degli indagati per i reati di cui agli artt. 629 cod. pen., 7 I.
n. 203/1991 e 416 bis cod. pen. ed il pubblico ministero emetteva un
decreto di sequestro preventivo di urgenza, successivamente
convalidato dal giudice per le indagini preliminari con decreto in data
06.07.2015, avente ad oggetto i beni già dissequestrati dal Tribunale.
2.6. Con atto in data 13.07.2015, la difesa di Esposito Luca
proponeva ricorso avverso il provvedimento del 06.07.2015: il
Tribunale del riesame, con l’ordinanza in data 18.09.2015, in
accoglimento del gravame, annullava il decreto impugnato
evidenziando come le ipotesi delittuose non trovassero
corrispondenza nei fatti e che facessero comunque difetto i requisiti
richiesti dalle fattispecie normative poste a sostegno del sequestro.
3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile per sopravvenuta
carenza di interesse a ragione del sopravvenuto annullamento del
decreto impugnato.
4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in euro 500,00

PQM

4

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma di euro 500,00 a favore
della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dott. Andrea Pellegrino

Dott. Mario Gentile

o

10.12.2015

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