Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 58 del 06/11/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 58 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Villani Giuseppe, nato a Nocera Superiore il 3.3.63
imputato art. 2 L: 638/83

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno

del 2.4.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Pasquale Fimiani, che ha chiesto
l’annullamento senza rinvio per prescrizione;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, la
Corte d’appello ha confermato la condanna inflitta al ricorrente per avere omesso il versamento
delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti.

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato –

2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, il condannato ha proposto ricorso
deducendo vizio motivazionale in relazione alla mancanza di risposta sul motivo riguardante
l’assenza di prova circa l’effettiva corresponsione delle retribuzioni.

Data Udienza: 06/11/2014

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

E’ da tempo pacifico nella giurisprudenza di questa S.C. (sez, III, 24.5.01, Bortolotti, Rv. 220099)
ed é stato ribadito anche dalle sezioni unite (28.5.03, Silvestri, Rv. 224609) che I reato di cui all’art. 2
della legge 11 novembre 1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali
operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti) non è configurabile in assenza del
materiale esborso delle relative somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione.
E’ stato anche precisato che la relativa prova può acquisirsi in vario modo (dichiarazioni
testimoniali ma anche i soli modelli denominati DM 10 – sez. III, 25.9.07, Pellé, Rv. 237829).

Orbene, nel caso che occupa, il ricorrente si è doluto del fatto che i giudici nel
condannarlo, non abbiano specificato da cosa avessero tratto il convincimento dell’avvenuta
corresponsione delle retribuzioni e la Corte d’appello si è integralmente rifatta alla risposta del
Tribunale, sul punto, definita “idonea e condivisibile”.
Il fatto è, però, che il richiamo per relationem – astrattamente accettabile pur nella sua estrema
laconicità — è del tutto insufficiente perché, a propria volta, il giudice di primo grado, a riguardo,
si era limitato ad evocare una serie di principi giurisprudenziali che affermano la necessità della
reale corresponsione delle retribuzioni senza però nulla dire, di specifico, con riferimento al
caso concreto.

Evidente, perciò, la insufficienza della motivazione offerta dai giudici di merito ai quali,
quindi, gli atti vanno resi, previo annullamento della decisione impugnata, per un nuovo
giudizio alla luce dei rilievi fin qui mossi.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli.

Così deciso il 6 novembre 2014
Il Presidente

3. Motivi della decisione – Il ricorso è fondato.

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