Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5799 del 05/12/2012
Penale Sent. Sez. 5 Num. 5799 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: PALLA STEFANO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CAIAZZO VINCENZO N. IL 10/03/1954
avverso l’ordinanza n. 2512/2011 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
23/01/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
4.0e/sentite le conclusioni del PG Dott. G , 1Z-Z-0
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‘4.d ‘L: Ce 1°4
7.■
Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 05/12/2012
FATTO E DIRITTO
Caiazzo Vincenzo ricorre avverso l’ordinanza 23.1.12 del Tribunale del riesame di Napoli che ha
rigettato il ricorso avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal locale g.i.p. in data
1.12.11 , con riferimento al reato di cui all’art.648-ter c.p. (per il quale il predetto è in stato di
non partecipe del reato di associazione mafiosa e degli altri reati per i quali in altri procedimenti si è
proceduto nei confronti di Iovine Massimo, affiliato al clan Bidognetti — impiegato i proventi dei
reati commessi dallo ‘ovine, in particolare investendoli in attività edilizie e di gestione immobiliare
della Gruppo Casa s.r.1., di cui era socio unitamente a Fabozzi Enrico, concorrente nel reato, e a
Santoro Gennaro.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnato provvedimento, violazione
dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. trattandosi di ordinanza emessa in violazione di legge
essendo l’apparato argomentativo risultato privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e
ragionevolezza.
L’inesistenza del fumus commissi delicti con riferimento al reato di cui all’art.648-ter c.p. — sostiene
la difesa del ricorrente — aveva trovato piena conferma in altra ordinanza, irrevocabile, anch’essa
emessa dal Tribunale del riesame di Napoli, chiamato a pronunciarsi sul ricorso del coindagato
Fabozzi Enrico, che aveva annullato il provvedimento custodiale per mancanza dei gravi indizi di
colpevolezza.
L’errore in cui erano incorsi i giudici del riesame era consistito nell’avere omesso di fornire una
motivazione ragionevole, coerente e completa sugli elementi indicati dalla difesa e rappresentati
dall’avere effettivamente percepito lovine Massimo ( affiliato al clan Bidognetti e poi divenuto
collaboratore di giustizia ) la somma di 40.000,00 euro a titolo di indennizzo assicurativo, in una
con i chiarimenti dallo stesso forniti in epoca precedente l’applicazione della misura cautelare reale,
dimostrativi della estraneità dello Iovine alla costruzione delle villette in quel di Mondragone ad
custodia cautelare, misura confermata dal tribunale del riesame), consistito nell’avere il Caiazzo —
opera della Ca.Sa. Costruzioni, e con il tenore della conversazione intercettata all’interno della
vettura in uso a Caiazzo Wanda (figlia dell’odierno ricorrente), il 13.3.08, nel corso della quale
quest’ultima aveva dato conto del completo disinteresse del padre rispetto alle vicende giudiziarie
dello Iovine.
Con dichiarazione 27.11.12, depositata dall’Avv. Stefano Alessandrelli il 28.11.12 presso la
Osserva la Corte che l’avvenuta rituale rinuncia al ricorso da parte di Caiazzo Vicenzo comporta, ai
sensi del combinato disposto di cui agli artt.589-591 c.p.p., l’inammissibilità dell’impugnazione con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare in
e 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 5 dicembre 2012
IL CONSIGLIERE estensore
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IL PRESIDENTE
cancelleria di questa Corte, Caiazzo Vincenzo ha rinunciato al ricorso.