Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 57963 del 19/10/2017
Penale Ord. Sez. 3 Num. 57963 Anno 2017
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: CERRONI CLAUDIO
ORDINANZA
sulla richiesta di correzione di errore materiale del dispositivo di sentenza del
20/12/2016 n. 30120/17 della Corte di Cassazione, emessa nei confronti di
A.A.
visti gli atti e la comunicazione della Cancelleria;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio
Baldi, che ha concluso chiedendo la correzione della sentenza
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza n. 30121/2017, emessa nell’udienza pubblica del 20/12/2016
e depositata in data 15/06/2017, questa Terza Sezione della Corte di Cassazione
ha rigettato il ricorso di A.A..
Il giudice estensore ha evidenziato l’errore contenuto nel dispositivo del
ruolo della sentenza in epigrafe nella parte in cui è omessa la condanna alla
rifusione delle spese in favore della costituita parte civile.
La richiesta è fondata e deve, pertanto, essere corretto il dispositivo del
ruolo della sentenza n. 30121/2017, conformemente anche alle conclusioni del
Procuratore generale, nel senso che dopo le parole “condanna il ricorrente al
Data Udienza: 19/10/2017
pagamento delle spese processuali”
si aggiungano le parole:
“nonché alla
re fusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile B.B., in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale
sulla minore P.P., che liquida in complessivi C 2.100,
oltre accessori come per legge, con obbligo di pagamento in favore dello Stato”.
P. Q. M.
Dispone la correzione dell’errore materiale relativamente al dispositivo del
8980/2016 ricorrente A.A., nel senso che dopo le
parole
“condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali”
si
aggiungano le parole: “nonché alla refusione delle spese processuali sostenute
dalla parte civile B.B., in proprio e nella qualità di
esercente la potestà genitoriale sulla minore P.P., che
liquida in complessivi C 2.100, oltre accessori come per legge, con obbligo di
pagamento in favore dello Stato”.
Così deciso in Roma il 19/10/2017
ruolo di udienza pubblica del 20/12/2016 relativamente al procedimento N.R.G.