Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5796 del 05/12/2012
Penale Sent. Sez. 5 Num. 5796 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MARASCA GENNARO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GUTTADAURO FILIPPO N. IL 30/11/1951
avverso la sentenza n. 15886/2011 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 06/10/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
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Data Udienza: 05/12/2012
Udito il Pubblico Ministero in persona del dottor
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che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore dell’imputato avvocato Celestino Cardinale, che ha concluso
La Corte di Cassazione osserva :
Guttadauro Filippo, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso
per cassazione ai sensi dell’art. 625bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n.
48399 del 2011 della Sezione I della Corte di Cassazione, che aveva rigettato un
ricorso del Guttadauro avverso una ordinanza della corte di appello di Palermo,
che si era pronunciata quale giudice dell’esecuzione, lamentando un errore di
fatto dovuto ad un difetto di percezione di quanto scritto nel ricorso.
Il ricorso è inammissibile perché il ricorso straordinario ex art. 625bis cod. proc.
pen., strumento utilizzabile soltanto a favore del condannato, può avere ad
oggetto esclusivamente pronunce di condanna, ovvero sentenze della corte di
cassazione che rendano definitive a conclusione del procedimento di cognizione
sentenze che applichino una sanzione penale.
Si tratta di una eccezione al principio di inoppugnabilità dei provvedimenti
emessi dalla corte di cassazione, cosicché non è suscettibile di applicazione
analogica, in forza del divieto sancito dall’art. 14 delle disposizioni sulla legge in
generale (Sez. V, 22 ottobre/16 dicembre 2009, n. 48103, CED 245385; Sez. V, 8
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per l’annullamento della sentenza impugnata e correzione dell’errore materiale;
novembre/19 dicembre 2005; Sez. IV, 21 luglio/30 settembre 2009, n. 38269,
CED 245292).
Nel caso di specie, come già rilevato, si tratta di un incidente di esecuzione e,
quindi, in virtù del principio enunciato dalla già citata sentenza n. 48103 del
cui all’art. 625bis cod. proc. pen. non è esperibile.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente a
pagare le spese del procedimento ed al versamento della somma di €1.000,00 alla
cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le
spese del procedimento ed a versare la somma di €1.000,00 alla cassa delle
ammende.
Così deliberato in Roma in data 5 dicembre 2012
IL PRESIDENTE
Il C
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2009 della V sezione penale della corte di cassazione, il ricorso straordinario di