Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5794 del 24/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5794 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CAMMINO MATILDE

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
VALENTINO Ruggiero n. Zapponeta (FG) il 15 aprile 1970
avverso la sentenza emessa il 15 ottobre 2012 dalla Corte di appello di Bari

Data Udienza: 24/10/2013

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. Carmine
Stabile, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva:

ifA…

2..
Considerato in fatto
1.

Con sentenza in data 15 ottobre 2012 la Corte di appello di Bari ha

confermato la sentenza emessa il 24 marzo 2003 dal giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Bari con la quale Valentino Ruggiero, all’esito del
giudizio abbreviato, era stato dichiarato colpevole del reato di ricettazione,
così

modificata l’originaria imputazione di riciclaggio, avente ad oggetto

contraffatto e la targa originaria sostituita. Il Valentino era stato condannato,
con le circostanze attenuanti generiche e con la diminuente per la scelta del
rito, alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di
multa.
2.

La Corte territoriale riteneva che il Valentino, il quale si trovava in

compagnia di altra persona al momento del controllo dell’autovettura, fosse
l’effettivo possessore e utilizzatore del veicolo, intestato a soggetto diverso,
perché aveva riferito ai Carabinieri di aver egli stesso ritirato il giorno
precedente l’autovettura da un carrozziere di Andria che aveva provveduto a
riverniciarla. Era stato inoltre il Valentino ad esibire il certificato di proprietà del
mezzo e copia del libretto di circolazione.
3.

Avverso la predetta sentenza il Valentino ha proposto,

personalmente, ricorso per cassazione.
3.1

Con il primo motivo si deduce l’inosservanza dell’art.63 co.2 c.p.p.

per essere la sentenza fondata sulle dichiarazioni, erroneamente qualificate
spontanee, rese dal ricorrente sul luogo e nell’immediatezza dei fatti, riportate

un’autovettura Fiat Tipo di provenienza furtiva e recante il numero di telaio

nell’annotazione di polizia giudiziaria del 18 novembre 1998 e non verbalizzate
come richiesto dall’art.357 co.2 c.p.p., mentre da nessun altro elemento
risulterebbe il possesso da parte del Valentino dell’autovettura oggetto della
ricettazione, di cui poteva essere conducente anche l’altra persona che si
trovava in compagnia dell’imputato.
3.2

Con il secondo motivo si deduce l’inosservanza dell’art.357 co.2

c.p.p. in quanto la mancata verbalizzazione delle dichiarazioni dell’allora

ttiu

3
indagato impedirebbe l’utilizzabilità delle stesse dichiarazioni anche nel giudizio
abbreviato.
Ritenuto in diritto
4. Il ricorso è infondato e va rigettato.
4.1

n primo motivo è infondato.

Valentino, pur non essendo stato costui specificamente individuato nel verbale
di sequestro e nell’annotazione di servizio dei Carabinieri come conducente del
veicolo a bordo del quale viaggiava in compagnia di altro soggetto non
identificato, è stata desunta dal giudice di merito dal fatto che fu il Valentino,
all’atto del controllo avvenuto in Zapponeta il 17 novembre 1998, ad esibire il
certificato di proprietà del mezzo, intestato a tale Franzon Alfredo residente in
Zapponeta, e copia del libretto di circolazione (in quest’ultimo il numero di
telaio era risultato contraffatto). Di per sé tale fatto è stato ritenuto nella
sentenza impugnata un elemento particolarmente significativo ai fini
dell’individuazione del Valentino come il possessore e l’utilizzatore
dell’autovettura, di cui solo nel prosieguo delle indagini (come si evince dalla
motivazione della sentenza impugnata) era stata accertata la provenienza
furtiva (furto denunciato il 2 novembre 1998).
Quanto alle dichiarazioni rese dal Valentino nel corso del controllo
effettuato sul veicolo dai Carabinieri, anch’esse sono state utilizzate ai fini
dell’affermazione di responsabilità avendo l’imputato sostenuto di aver ritirato
il giorno precedente da un carrozziere di Andria l’autovettura che era stata
appena riverniciata e riparata, così riconoscendo la disponibilità esclusiva del
mezzo. Si tratta di dichiarazioni di cui il ricorrente contesta la spontaneità. La
circostanza è rilevante in quanto, secondo il consolidato orientamento
giurisprudenziale di questa Corte, riaffermato anche di recente (Cass. sez.V 20
febbraio 2013 n.18519, P.G. in proc. Ballone; sez.IV 14 novembre 2012
n.6962, Memoli; sez.VI 26 ottobre 2011 n.8675, Labonia; sez.II 29 novembre
2011 n.44874, Tutrone; sez.V 19 gennaio 2010 n.18064, Avietti) e richiamato
nella sentenza impugnata, le dichiarazioni rese spontaneamente dall’indagato

ci,

La riferibilità dell’autovettura oggetto del contestato riciclaggio al

4
alla polizia giudiziaria sono utilizzabili nel giudizio abbreviato, a differenza delle
dichiarazioni previste dal quinto comma dell’articolo 350 c.p.p. (assunzione da
parte della polizia giudiziaria, sul luogo o nell’immediatezza del fatto, di notizie
e indicazioni utili ai fini dell’immediata prosecuzione delle indagini dalla
persona nei cui confronti le indagini vengono svolte) di cui è vietata ogni
documentazione e utilizzazione anche nella fase delle indagini preliminari. Nel

dell’autovettura controllata poteva ritenersi sottoposta ad indagini o comunque
indiziata di reato (non era ancora emersa la provenienza furtiva del mezzo,
essendo solo in corso accertamenti sul numero di telaio; allorché risultò che
l’autovettura targata AL629545 era originariamente di colore diverso, vennero
chieste spiegazioni indistintamente alle due persone che si trovavano a bordo,
e non al solo Valentino, unicamente in relazione al colore del veicolo), dall’altro
lato che le dichiarazioni rese dal Valentino, riferite nell’annotazione di servizio,
ben potevano essere definite spontanee non essendo la semplice richiesta di
spiegazioni in ordine al colore dell’autovettura equiparabile al contenuto di un
interrogatorio in senso tecnico (Cass. sez.III 13 novembre 2008 n.46040,
Bamba; sez.IV 25 febbraio 2011 n.15018, Amata) – per il quale sarebbe stato
necessario, in ipotesi, assicurare alla persona indagata le previste garanzie
difensive (invito alla nomina del difensore, avvertimento circa la facoltà di non
rispondere)- e nemmeno all’assunzione di notizie utili alla prosecuzione delle
indagini.
Alle dichiarazioni spontanee rese dall’indagato alla polizia giudiziaria non
è peraltro applicabile la disciplina dell’art. 63 c.p.p., comma 2, ma
esclusivamente quella di cui all’art. 350 c.p.p., comma 7, che preclude
espressamente l’utilizzazione di dette dichiarazioni nella sola sede
dibattimentale. Le stesse dichiarazioni possono essere tuttavia utilizzate nella
fase delle indagini preliminari e nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza
per l’adozione di un provvedimento cautelare (Cass. Sez.Un. 25 settembre
2008 n.1150, Correnti; sez.VI 11 luglio 2006 n. 24679 , PM in proc. Adamo ed
altro; sez. VI 30 aprile 1997 n. 1770 , Ventaloro) ed anche nel giudizio

caso di specie la Corte rileva da un lato che nessuna delle due persone a bordo

5
abbreviato (Cass. sez.VI 26 ottobre 2011 n.8675, Labonia; sez.V 20 febbraio
2013 n.18519, RG. in proc. Ballone).
Correttamente, pertanto, le dichiarazioni del Valentino sono state
ritenute spontanee e valutate ai fini della decisione all’esito del giudizio
abbreviato, non potendo essere ritenute patologicamente inutilizzabili (secondo
la distinzione tra inutilizzabilità fisiologica e inutilizzabilità patologica posta

rilevanza nel corso del giudizio abbreviato esclusivamente al secondo tipo di
inutilizzabilità, inerente agli atti probatori assunti

contra legem

la cui

utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte
le altre fasi del procedimento, comprese quelle delle indagini preliminari e
dell’udienza preliminare, nonché le procedure incidentali cautelari e quelle
negoziali di merito) dichiarazioni assunte secundum legem (art. 350 c.p.p.,
comma 7) e che la giurisprudenza di legittimità (cfr. sent. citata delle Sezioni
unite n.1150 del 2008, ric. Correnti) ha ritenuto possano essere validamente
utilizzate nella fase delle indagini.
4.2 Anche il secondo motivo è infondato.
La mancata verbalizzazione da parte della polizia giudiziaria di
dichiarazioni da essa ricevute, in contrasto con quanto prescritto dall’art. 357
cod. proc. pen., non integra di per sé ipotesi di nullità o di assoluta
inutilizzabilità di dette dichiarazioni atteso che nessuna sanzione in tal senso è
prevista dalla succitata norma. Deve ritenersi che la scelta dell’imputato di
accedere al rito alternativo, che attribuisce agli atti di indagine un valore
probatorio del quale sono fisiologicamente sprovvisti quando il giudizio stesso
sia condotto nelle forme ordinarie, consenta il riconoscimento della valenza
probatoria anche all’annotazione di servizio che riporta le dichiarazioni rese dal
ricorrente in una fase in cui peraltro, per quanto detto nell’esaminare il primo
motivo, non poteva ancora ritenersi persona sottoposta ad indagini (Cass.
sez.VI 6 luglio 2010 n.44420, Belforte; sez.VI 18 marzo 2009 n.28542, Severi;
sez.I 3 marzo 2005 n.16411, Baldassarre).

dalla sentenza delle Sezioni unite n.16 del 2000, ric.Tammaro, che attribuisce

5. Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

il cons. est.

Roma 24 ottobre 2013

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