Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5793 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 5793 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) STARVAGGI ANTONINO N. IL 28/02/1969
rirlrAJA FRANCESCO N. Il, 21/11/1948Ì 5 EPT
3) LISA PAOLO N. IL 28/06/1986
avverso l’ordinanza n. 216/2012 TRIB. LIBERTA’ di MESSINA, del
17/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA
LAP LORCIA;
sentite le conclusioni dei PG Dott. LC, I Z 7-0

z.Lcct_cculivac

Uditi difensor Avv. P. pp L

az

g/L-0

g-11.5

23-P-m/9-(

Data Udienza: 05/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale del Riesame di Messina con ordinanza in data 17-4-2012, confermava quella del
Gip della stessa sede (28-3-2012) applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti,
tra gli altri, di Francesco ISAIA, Antonino STARVAGGI e Paolo LISA, con la contestazione
provvisoria dei reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990 quanto agli ultimi due, del reato
di cui all’art. 73 quanto al primo.

3.Quanto a Starvaggi e Lisa sono dedotte tre doglianze.
3.1Con la prima si addebitano all’ordinanza i vizi di cui alle lett. da b) ad e) dell’art. 606 codice
di rito per violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. in relazione al reato associativo.
Secondo i giudici di merito, l’associazione finalizzata al commercio di stupefacenti, con sede
sull’isola di Salina, capeggiata da Santino Taranto, si avvaleva di due canali di
approvvigionamento delle sostanze, uno dei quali costituito da Starvaggi coadiuvato dal Lisa. Il
tribunale quindi, facendo leva sulla stabilità di rapporti tra Taranto ed il fornitore Starvaggi, ne
aveva erroneamente desunto, secondo i ricorrenti, la consapevolezza del secondo, e del Lisa,
di fornire un apprezzabile contributo al gruppo diretto dal Taranto, trascurando che invece ci si
trovava, al più, in presenza di concorso di persone in singoli episodi ex art. 73 d.P.R. 309/1990
dai quali esulava la conoscenza in capo a Starvaggi e a Lisa dell’esistenza dell’attività
organizzata riconducibile al Taranto.

In tal senso militavano infatti i contenuti delle

conversazioni intercettate che davano conto di come Starvaggi si relazionasse con i fratelli
Taranto sapendo che i due rappresentavano distinte entità (n. 15108 del 23-5-2008 ore 10,42,
n. 14010 ore 11,52, n. 16169 del 30-5-2008 ore 13,21).
3.2.Con il secondo motivo gli stessi vizi erano dedotti in relazione al mancato riconoscimento
dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 74, comma 6, e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, basato sul
rilevo che l’associazione non poteva ritenersi finalizzata a condotte di spaccio di lieve entità,
mentre si sarebbe dovuto esaminare il momento dell’approvvigionamento e, in assenza di dati
certi sui quantitativi e sulle percentuali di purezza, propendere per la ricorrenza
dell’attenuante.
3.3 Con il terzo motivo si deducevano i vizi sub c) ed e) dell’art. 606 codice di rito, in quanto il
richiamo alla presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. era superato, quanto al
Lisa, dalla considerazione del ruolo subalterno, dell’incensuratezza, della modesta entità del
traffico che, a differenza da quanto sostenuto nell’ordinanza, non avrebbe potuto essere
gestito da lui dall’abitazione, stante il ruolo di corriere.
4.All’odierna udienza la posizione Isaja è stata separata essendo il suo ricorso incentrato sulla
questione relativa al consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, pendente dinanzi alle Sezioni
Unite.
CONSIDERATO IN DIRITTO

2

2.Gli indagati hanno proposto ricorso tramite l’avv. S. Silvestro.

I ricorsi sono infondati e vanno disattesi.
LI vizi dedotti in relazione alla gravità del quadro indiziario del reato associativo sono privi di
fondamento.
La motivazione del tribunale del riesame sul punto è immune da censure avendo il giudice di
merito, dopo aver rilevato che l’associazione finalizzata al commercio di stupefacenti, con sede
sull’isola di Salina, capeggiata da Santino Taranto, si avvaleva di due canali di
approvvigionamento delle sostanze, uno dei quali costituito da Starvaggi coadiuvato dal Lisa,

Starvaggi, la consapevolezza di quest’ultimo -e del Lisa- di fornire un apprezzabile contributo
al gruppo diretto dal Taranto. Tale ricostruzione giuridica è in linea con la consolidata
giurisprudenza di questa corte secondo la quale il reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R.
309/1990 è configurabile anche tra fornitore di stupefacenti ed acquirenti, se legati da vincoli
di stabilità e con la consapevolezza di realizzare un generico programma di provvista e smercio
di tali sostanze, pur nella diversità degli interessi personali perseguiti, non ostativa alla
realizzazione del fine comune, rappresentato dallo sviluppo del commercio di stupefacenti onde
incrementarne i profitti (Cass. 3509/2012; 23798/2003; 17348/2003; 10077/1997;
2759/1992).
1.1.1 ricorrenti, senza peraltro contestare il carattere stabile e durevole del vincolo con il
Taranto, hanno sostenuto che nelle condotte poste in essere sarebbero ravvisabili ipotesi di
concorso di persone in singoli episodi ex art. 73 d.P.R. 309/1990, in assenza di consapevolezza
da parte loro dell’attività organizzata riconducibile al Taranto. Ma il loro sforzo di trovare
conferma a tale tesi nei contenuti delle conversazioni intercettate -le quali darebbero conto
che Starvaggi si relazionava con i fratelli Taranto come se i due rappresentassero distinte
entità-, è destinato a sicuro insuccesso se si considera che il tribunale, con argomentazione in
fatto esente da vizi, ha evidenziato, oltre alla stabilità del rapporto Starvaggi (e Lisa)/Santino
Taranto, avvalorata dalla prassi del pagamento delle forniture di droga con assegni postdatati,
che Starvaggi considerava i fratelli Taranto ed i loro sociali come un gruppo, indicando a
conferma il fatto che, in un caso, Starvaggi aveva chiesto conto a Santino Taranto
dell’inadempienza del fratello Carlo, mentre, nella circostanza cui si riferisce il reato sub 34,
Scarvaggi, avendo imbarcato la sera il proprio camion sul traghetto per l’isola di Salina, con la
droga nascosta tra il pesce destinato ai ristoranti, la mattina dopo si era rivolto, ai fini della
consegna, nell’ordine, a Santino Taranto, quindi al fratello Carlo, poi a Genovese, tutti
componenti del sodalizio, mostrando così di conoscerne l’esistenza.
2.Manifestamente infondata è la doglianza di cui al secondo motivo, che investe il mancato
riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 74, comma 6, e 73, comma 5, d.P.R.
309/1990, contrapponendosi ad essa il categorico riferimento da parte del tribunale al valore
delle forniture, anche superiore a mille euro, che in certi casi costituiva addirittura un acconto
sul prezzo, e alla professionalità dell’attività nella quale i pagamenti erano effettuati con un
vorticoso scambio di titoli di credito.

3

desunto, con piena logicità e coerenza, dalla stabilità dei rapporti tra Taranto ed il fornitore

3.Infondato, da ultimo, anche il terzo motivo. Con ragione infatti il tribunale ha ritenuto che le
presunzioni relative in materia di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza delle
conseguenti misure, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non fossero superate, per
quanto riguarda il Lisa, al quale soltanto si riferisce la doglianza, valorizzandone la qualità di
pregiudicato e la professionalità della gestione, anche sotto il profilo contabile, dell’attività,
nonché osservando, al di là del ruolo di vettore esercitato nello specifico -in quanto il pericolo
di reiterazione e l’adeguatezza della misura vanno valutati anche in relazione a possibili
stupefacenti è gestibile anche dall’abitazione.
4.AI rigetto dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente alle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti Starvaggi e Lisa al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc.
pen..
Roma 5-12-2012
.

11 consigliere est.
– UJ\

Il Presidente

modalità della condotta diverse da quelle relative alla vicenda esaminata-, che il traffico di

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