Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5792 del 23/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 5792 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Sgobba Domenico, nato a Castellana Grotte il 21.9.1956
avverso la sentenza 1197/2011 della Corte d’appello di Bari,I sezione penale, del
31.10.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Gabriele Mazzotta
, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato, l’avv. Giancarlo Chiarello, che ha insistito per l’accoglimento del
ricorso;
RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 23/10/2013

1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari , confermava la sentenza
emessa dal Gup del Tribunale di quella città, in data 16.4.2009, che aveva condannato
Sgobba Domenico ,quale amministratore della Fin Sud Import srl, riconosciute le
circostanze attenuanti generiche, dichiarate prevalenti sulla contestata aggravante ed

multa per il reato di truffa aggravata in danno dell’ente pubblico, come di seguito precisata:
artt. 110, 640 co. 1 e 2 n. 1 c.p. , perché, in concorso con Maggipinto Giovanni, direttore del
Dipartimento della ASL BA/ 5 e Laterza Vincenzo, il primo nella qualità già indicata ed il
Laterza anche quale veterinario ufficiale del macello Comunale di Conversano ,Sgobba quale
titolare della Fin Sud Import srl, società avente la gestione del predetto mattatoio, inducevano
in errore la ASL BA/ 5 con artifici e raggiri consistiti nella omessa redazione da parte del
Laterza delle bollette giornaliere di pagamento relative all’attività di ispezione e controllo
veterinario, procuravano alla Fin Sud Import un ingiusto profitto consistente nell’evasione o,
comunque, nel ritardo nel pagamento per decine di migliaia di euro dei relativi diritti sanitari
In Conversano negli anni 2003. 2003 e 2005)
1.1 I fatti venivano ricostruiti ,dai giudici del merito ,nel modo seguente: la Fin Sud Import
s.r.L ,i1 cui rappresentante legale era Sgobba Domenico, aveva in gestione il mattatoio
comunale di Conversano mentre le funzioni di veterinario ufficiale presso lo stesso mattatoio
erano esercitate dal coimputato Laterza Vincenzo.Nel corso dell’anno 1999, in cui era
entrato in vigore il D.L. n. 155 che ha introdotto i controlli HACCP, Laterza aveva creato la
snc “Quality Sistem”, accreditata per l’esecuzione dei controlli indicati, di cui era titolare la
moglie Borracci Anna, ed aveva esercitato forti pressioni sui commercianti del settore per
avvalersi della predetta società per i controlli. La Fin Sud s.r.l. per ogni capo di bestiame
macellato , avrebbe dovuto versare alla ASL una somma di denaro variabile in base alla
natura ed al numero di animali macellati, annotato sul registro dei diritti sanitari dal
veterinario preposto ai controlli. Le annotazioni non erano state mai eseguite
contestualmente alla macellazione, ma solo dopo un lungo arco temporale e neppure in
maniera completa, di talché risultava omesso il pagamento dei diritti/contributi sanitari alla
ASL, o gli stessi contributi risultavano versati con notevole ritardo.
1.2 Avverso tale sentenza propone ricorso il difensore di fiducia dell’imputato sollevando un
unico motivo di gravame con il quale deduce la violazione dell’art. 606 lett. B), c), E)
cod.Proc.pen. in relazione agli artt. 546 LETT. e), 192, c.p.p., 640 cpv., 41,40 C.P.

2

applicata la riduzione per il rito, alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400,00 di

Lamenta, in particolare, il vizio di incoerenza ed illogicità della motivazione perché la Corte
di merito attribuisce al mancato versamento dei contributi alla ASL non il valore di
semplice inadempimento di una obbligazione , da sanzionare amministrativamente, bensì
quello di fraudolento silenzio idoneo a configurare l’elemento fraudolento,- essenziale per il
configurarsi della truffa ed ancora , con motivazione manifestamente illogica afferma che
l’atto di disposizione patrimoniale ,che induce il danno, può consistere in qualsiasi attività

dispositivo.
1.3 Lamenta il ricorrente che nel caso in esame manca l’atto collaborativo della stessa parte
lesa, determinato dall’errore in cui versa il truffato e che determina la concreta spoliazione
del patrimonio dello stesso , sicché la condotta dell’imputato è sufficiente da solo a
determinare il fine di profitto perseguito, che si realizza con il semplice mancato pagamento.
Nella motivazione della Corte territoriale non sono individuati né l’errore indotto dal
comportamento dello Sgobba né l’atto dispositivo ed autolesionante posto in essere dalla
ASL. In definita la situazione creata dalla condotta dell’imputato è del tutto simile a quella
che si verifica nel caso di infedele dichiarazione dei redditi reato speciale ed assorbente il
delitto di truffa in danno dello Stato
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2.1 La motivazione del provvedimento della Corte territoriale non evidenzia vizi di sorta
essendo corretta nell’imposta giuridica, ed anche del tutto coerente con la ricostruzione dei
fatti.
2.2 Quanto all’elemento della fraudolenza , la Corte ha ritenuto che il silenzio
maliziosamente serbato dall’imputato in ordine alle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio
Veterinario in favore di Fin Sud Import srl -, che costituiscono il presupposto per il
pagamento dei relativi contributi , configura la condotta di raggiro idonea ad integrare il
delitto di truffa aggravata, essendo tale condotta finalizzata a trarre in inganno l’azienda
sanitaria sulla entità e permanenza della obbligazione contributiva connessa alla
macellazione. Precisa, opportunamente , la Corte che trattandosi di condotta truffaldina
orientata a procurare un ingiusto vantaggio a Fin Sud Import srl, con conseguente danno
per la ASL BA/5, era da escludere che l’imputato potesse essere ignaro di siffatta condotta
artificiosa, poiché egli, quale amministratore della società, continuava a ricevere le
prestazioni sanitarie, omettendo di effettuare contestualmente, come richiesto dalla norma,
il pagamento dei relativi contributi. Richiamando la giurisprudenza consolidata di questa
3

di disposizione della propria sfera patrimoniale, da parte della vittima invece che un atto

Corte la Corte territoriale ha anche sottolineato l’idoneità del silenzio malizioso a costituire
artificio o raggiro quando si abbia il dovere di rendere note talune circostanze : in tal caso il
comportamento dell’agente non può ritenersi meramente passivo ma artificiosamente
preordinato a perpetrare l’inganno, tanto più se la obiettiva difformità tra la situazione reale
e quella conosciuta da colui che è stato indotto in errore dipende dal comportamento
dell agente3 .

pronuncia delle Sezioni Unite n.155 del 2011 , ha precisato che ” la deminitio patrimonii può

conseguire anche ad un “non facere” della vittima, determinato dal comportamento
ingannevole dell’agente, di talché la circostanza che nel caso di specie, per effetto del silenzio
maliziosamente serbato dal soggetto obbligato, la ASL non abbia adottato alcun atto
dispositivo, non esclude che la condotta ingannevole dell’imputato si inserisca nel paradigma
del reato di cui all’art. 640, co. 2 n. 1 c.p Se il senso riposto nell’atto di disposizione è che il
danno deve potersi imputare ad un’azione che viene svolta all’interno della sfera patrimoniale
aggredita, causata da errore e produttiva di danno e ingiusto profitto, il profilo
penalisticamente rilevante della cooperazione della vittima non deve necessariamente riposare
nella sua qualificabilità in termini di atto negoziale e neppure di atto giuridico in senso stretto,
bastando la sua idoneità a produrre danno. R così detto atto di disposizione ben può
consistere, per tali ragioni, in un permesso o assenso, nella mera tolleranza o in una traditio,
in un atto materiale o in un fatto omissivo: quello che conta è che sia un atto volontario,
causativo di ingiusto profitto altrui a proprio danno e determinato dall’errore indotto da una
condotta artificiosa».
2.4 Infine, la Corte , con una motivazione condivisibile e corretta, ha escluso l’assimilabilità
della fattispecie in esame a quella della infedele dichiarazione in materia tributaria ovvero
all’emissione di fatture per operazioni inesistenti , sull’indubbio rilievo che il principio
individuato dalle Sezioni Unite di questa Corte, nella decisione n.1235 del 2010,che ha
ravvisato il rapporto di specialità tra il delitto di truffa in danno dello Stato e le fattispecie
penali in materia di frode fiscale, si giustifica in riferimento alle specifiche caratteristiche
normative delle ipotesi delittuose richiamate ( artt.2 ed 8 D.Lgs n.74 del 2000) .che mal si
adattano ad essere ripetute per situazioni che non abbiano identiche caratteristiche
normative.
2.5 Va ,comunque, rilevato che il ricorso in. esame é meramente reiterativo delle tesi già
proposte in appello, completamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale, con una

4

2.3 Anche la seconda censura del ricorrente è infondata.La Corte di merito, richiamando la

motivazione congrua e condivisa da questa Corte , ed è privo ,altresì, di alcuna nuova
critica considerazione. che valga a giustificare il nuovo esame.
3.11 ricorso, pertanto, deve essere rigettato : ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il
provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato
al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Così deciso ‘n Ro a il 23 ottobre 2013
Il Co

stensore

Il Presidente

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA