Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5792 del 04/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 5792 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
MAIO Michele nato a Taurianova il 10/10/1953,
avverso l’ordinanza del’03/02/2012 del Tribunale di Reggio Calabria in funzione di
giudice del riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Antonio BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.
Eduardo Scardaccione, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito, altresì,

ravv. Renato Maurizio Vigna, che ne ha chiesto, invece,

l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 04/01/2012 il GIP del Tribunale di Reggio Calabria
applicava a Michele Maio la misura cautelare della custodia in carcere in quanto
indagato per il reato di partecipazione, con ruolo apicale di organizzatore
promotore, ad un’associazione per delinquere di stampo mafioso, segnatamente
all’omonima cosca Ma/o, operante in San Martino di Taurianova e zone viciniori, a
sua volta inserita nell’organizzazione delinquenziale intesa indrangheta.

2. Pronunciando sulla richiesta di riesame proposta in favore dell’indagato, il
Tribunale di,Reggio Calabria in funzione di giudice del riesame, con ordinanza
indicata in epigrafe, rigettava l’istanza, confermando il titolo custodiale.

Data Udienza: 04/12/2012

3. Avverso la pronuncia anzidetta il difensore dell’indagato, avv. Renato Vigna,
ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di seguito indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con unico, articolato, motivo d’impugnazione parte ricorrente denuncia
violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art.
dello stesso codice di rito. Ritiene, al riguardo, che gli elementi valorizzati dal
giudice del riesame – e, segnatamente, il contenuto delle disposte captazioni – non
avrebbero il carattere di univocità necessario a sostenere gli addebiti in
contestazione. L’affermazione relativa all’esistenza in Taurianova e zone limitrofe di
una cosca mafiosa denominata Maio sarebbe affidata a mere illazioni, a parte che
un’associazione siffatta non sarebbe stata mai oggetto di accertamento giudiziario
avente carattere di definitività. L’insieme giustificativo del provvedimento
impugnato contiene, poi, un’evidente incongruenza logica: mentre da un lato
assegna grande importanza al tenore delle conversazioni nelle quali interlocutore è
Pasquale Hanoman, congiunto dello stesso indagato, dall’altro, attribuisce rilievo
alla circostanza che lo stesso Hanoman abbia riportato condanna irrevocabile
perché ritenuto partecipe della cosca Zappia, ossia un sodalizio asseritamente
antagonista a quello c.d. Ma/o.
Si duole, inoltre, che sia stato dato credito alle affermazioni captate dello stesso
Hanoman, nonostante l’evidente millanteria che le caratterizzava, specie con
riferimento alla partecipazione ad un noto summit mafioso, come la riunione di
Polsi, che non risultava, invece, da nessuna risultanza investigativa.
In linea subordinata, il ricorrente deduce che, anche ad ipotizzare l’esistenza di
un consorteria delinquenziale, non risulterebbe da alcun elemento di prova che la
stessa fosse armata, così come ritenuto nel capo d’incolpazione provvisoria.
2. Il ricorso è destituito di fondamento e, pertanto, non può che essere
rigettato.
Ed invero, il costrutto motivazionale del provvedimento impugnato non offre il
destro a censure di sorta, avendo comunque indicato – sia pure in un contesto
inutilmente pletorico e ridondante, nient’affatto consono alle esigenze di speditezza
e di sintesi cui deve attendere un provvedimento incidentale

de libertate, in

funzione della sola verifica dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato – le
emergenze istruttorie che deponevano, con il necessario coefficiente di gravità
indiziaria, per l’appartenenza dell’indagato a consorteria delinquenziale, con il ruolo
apicale assegnatogli.

2

416 bis cod. pen. ed agli artt. 273 le 274 cod. pen., anche in riferimento all’art. 192

In particolare, sono state ritenute idonee allo scopo le propalazioni accusatorie di
Rosanna Melara, coniuge separata di Pasquale Maio, considerato elemento di spicco
dell’omonimo sodalizio, e le risultanze delle captazioni ambientali.
E appena il caso di ribadire, al riguardo, che non compete a questo Giudice di
legittimità l’esame funditus dello spessore indiziario degli esiti delle anzidette
captazioni, essendo chiamato solo ad apprezzare, ab extrinseco, il grado di
pertinenza e congruità logica della struttura giustificativa in forza della quale il
delle stesse conversazioni.
Pur nel rilevato insieme magmatico della motivazione in esame, che riporta
pedissequamente la trascrizione di intere conversazioni, sovente non pertinenti, in
quanto relative ad altre posizioni, ovvero indugia oltre misura in indagini
storiografiche o sociologiche, per nulla in linea con le anzidette esigenze di
speditezza e concisione, il giudice del riesame ha valutato gli elementi accusatori,
riconoscendo ad essi valenza indiziaria, con motivazione, che, sul versante della
ricostruzione logica, non può essere tracciata di incongruenze di sorta.
Con dovizia di argomentazioni è stato condiviso l’assunto accusatorio in
ordine all’esistenza di un’associazione dotata dei connotati tipici previsti dall’art.
416 bis cod. pen. ed all’organico inserimento dell’indagato nella stessa struttura
delinquenziale con poteri decisionali.
Il rilievo difensivo riguardante la mancanza di un progresso riconoscimento
giudiziario, con carattere di irrevocabilità, dell’esistenza di una siffatta consorteria,
non ha pregio alcuno, vuoi alla stregua della ricostruzione storica offerta dal giudice
del riesame vuoi per la fisiologica fluidità delle aggregazioni mafiose, anche se
nascenti da identico ceppo familiare.
Non coglie nel segno neanche la deduzione difensiva riguardante la pretesa
mancanza di elementi probatori a sostegno della contestata aggravante del
carattere armato dello stesso sodalizio. Ed infatti, a parte l’ininfluenza, allo stato, di
un rilievo siffatto ai fini della custodia cautelare, ed a parte il dato presuntivo
connesso ala stessa connotazione ‘ndranghetista della consorteria in questione, alla
stregua di consolidate massime di esperienza maturate sulla scorta di pacifiche
acquisizioni giudiziarie, a sostegno della consueta disponibilità di armi da parte di
siffatto sodalizio, non manca in atti un preciso riferimento probatorio all’assunto che
proprio l’indagato disponesse di un’arma, alla stregua delle puntuali propalazioni
accusatorie della dichiarante Rosanna Melara.
3. Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato con le consequenziali
statuizioni espresse in dispositivo.

giudice del riesame ha condiviso l’attribuzione di valenza dimostrativa al contenuto

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp.att. cod.proc.pen.

Così deciso il 4/12/2012

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