Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5791 del 23/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5791 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Vargiu Antonio, nato a Cagliari il 28.6.1986
Salis Massimo nato a Genova il 18.3.1983
avverso la sentenza 1045/2011 della Corte d’appello di Cagliari, ha sezione penale, del
7.3.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Gabriele
Mazzotta , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 23/10/2013

1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari , confermava la
sentenza del GUP del Tribunale della stessa città , in data 13 gennaio 2011 , che
aveva condannato Salis Massimo, escluse le attenuanti generiche, alla pena di 6 anni
e 2 mesi di reclusione e € 800,00 di multa per i delitti di seguito indicati:
capo a art. 416 associazione per delinquere quale partecipe;

capo b artt. 624 625 n. 7 c. p.- furto aggravato di un motociclo in danno di Perra Alessandro,
in Quartu S. Elena il 26 febbraio 2008-; capo bb art. 629- estorsione conseguente, in concorso
con Spano Efisio e Mascia Alessio-;capo e – artt. 624 625 n. 7 c.p. furto di un motociclo in
danno di Pizzorno Giorgio, in Quartu S. Elena il 20 agosto 2008; capo ee – art. 629
conseguente, in concorso con Cortis, Muscas Daniele, Vargiu e Cogoni Renzo-; capo f artt. 624
625 nn. 2 e 7 c.p. – furto di un motociclo in danno di Oggiano Marco Paolo, in Quartu S. Elena
i131 agosto 2008; capo g art. 624-; capo h -artt. 624 bis 625 n. 2, furto di un motociclo dal
garage di Simula Mirko, in concorso con Mascolo e Vargiu, in Selargius il 6.9.2008-; capo i artt. 624 625 nn. 2 e 7, furto del motociclo in danno di Spano Antonio, in Monserrato il
6.9.2008, in concorso con Mascolo e Vargiu-; capo j -artt. 624 bis, 625 n. 7, furto di un
motociclo dal garage di marcia Andrea, in concorso con Mascolo Roberto, in Quartu S. Elena
fra il 5 ed il 7 settembre 2008-; capo 1- artt. 624 625 n. 7, furto di un motoveicolo in danno di
Orrù Antonio Ignazio, in Cagliari nella notte fra il 16 ed il 17 settembre 2008, in concorso con
Mascolo, Vargiu, Salis e Loi-; capo 11 art. 629- estorsione conseguente-; capo m -artt. 624 bis
625 n. 2 – furto di una autovettura Toyota ed altro dal garage di Sanna Marianna, in Quartu S.
Elena il 18.9.2008, in concorso con Mascolo Roberto-; capo n -artt. 624 bis, 625 n. 2 c.p., furto
di un motoveicolo dal cortile della abitazione di Murgia Stefano Angelo, in Quartu S. Elena il
20.9.2008, in concorso con Mascolo, Murgia e Vargiu-; capo o 1 art. 648- ricettazione del
veicolo proveniente da furto in danno di Mereu Christian, in Quartu S. Elena il 26.9.2009; capo
oo art. 629 – estorsione conseguente-; capo p artt. 624 bis 625 n. 2 – furto di bombole per
immersione ed altro dal garage della abitazione di Esposito Gaetano, in Quartu S. Elena in
26.9.2009, in concorso con Mascolo e Cabras Roberto-; capo s artt. 624 625 n. 7 – furto del
motociclo di Lampis marco, in Quartu S. Elena il 6 ottobre 2008, in concorso con Spano e
Mascolo -; capo ss art. 629 – estorsione conseguente-; capo t art. 624 bis – furto di un
motoveicolo dal garage di Piras Alessandro, in Selargius il 10.10.2008-; capo tt art. 629 estorsione conseguente-; capo w artt. 624 bis 625 n. 2 – furto di una moto dal garage di
Masciu Massimiliano, in Quartu S. Elena nella notte fra il 14 ed il 15 ottobre 2008, in concorso
con Mascolo, Vargiu e Loi-; capo x artt.624, 625 n. 2 – furto di colli di abbigliamento in danno
di Fisanotti Marco, in Quartu S. Elena nella notte fra il 20 ed il 21 ottobre 2008, in concorso
con Mascolo, Vargiu e Loi-; capo y artt. 624 625 n. 2 – furto di capi di abbigliamento dal
negozio di Pili Cristiana, in San Sperate il 27 ottobre 2008, in concorso con Mascolo, Vargiu e
Loi-; capo z – furto aggravato di una autovettura Lancia Y10 in danno di Paglietti Maria, in
Quartu S. Elena nella notte fra il 26 ed il 27 ottobre 2008, in concorso con Mascolo, Vargiu e
Loi-; capo Al artt. 624, 625 n. 2 – furto di computer ed altro per un valore di 35.000 euro dal
negozio di Callai Emilio, in Cagliari il 26 ottobre 2008, in concorso con Mascolo, Loi, Vargiu e
Carreras-; capo B1 artt. 624, 625 n. 2 – furto dal bar di Cannas Alessandro, in Selargius il
1.12.2008, in concorso con Mascolo e Loi-; capo Cl -artt. 624 625 n. 2 – furto dal bar Maxin
Selargius il 10.11.2008, in concorso con Mascolo, Loi e Vargiu-; capo D1 artt. 624, 625 n. 2 furto dal bar Simona, in Selargius il 12.11.2008, in concorso con Vargiu e Loi-; capo D2 artt.
624, 625 n 2 3 7 – furto della Lancia Y di Contu Ignazio, in Quartucciu il 12.11.2008, in
concorso con Vargiu e Loi; capo Fl artt. 624 625 n. 2 – furto dal bar San benedetto, in
concorso con Mascolo, Carreras e Farris, in Quartu S. Elena il 17.11.2008-; capo G1 artt. 624
625 n. 2 – furto dal bar caffè Diamond, in Monserrato il 27.11.2008, in concorso con Mascolo,
Carreras e Farris-; capo H1 artt. 624 625 n. 2 – furto della autovettura Daewoo Matix in danno
di Canosa Silvia, in Quartu S. Elena il 19.11.2008, in concorso con Mascolo, Carreras e Farris; capo II. art. 624 -furto di un motoveicolo in danno di Wein Matthias, in Quartu S. Elena il
19.11.2008, in concorso con Mascolo, Farris e Carreras-; capo 12 art. 629- estorsione
conseguente-; capo Li 624 bis- furto di un motociclo dal parcheggio della abitazione di

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Magnabosco Pietro, in Quartu S. Elena il 20 novembre 2008), con la recidiva specifica, reiterata
ed infraquinquennale.
1.1 e VARGIU Antonio, escluse le attenuanti generiche, alla pena di 5 anni di
reclusione e 600,00 euro di multa per i reati di seguito indicati:

capo a art. 416 partecipe; capo d art. 648; capo e art. 624; capo ce art. 629; capo h art. 624
bis; capo k art. 624; capo 1 art. 624; capo 11 art. 629; capo q art. 624; capo t art. 624 bis; capo
tt art. 629; capo w art. 624 bis; capo art. 624; capo y art. 624; capo z art. 624; capo Al art.
624; capo Ci art. 624; capo Dl art. 624; capo D2 art. 624), con la recidiva specifica ed
infraquinquennale, con esclusione dei capi ft), i) ed n).
1.2 Avverso tale sentenza propongono personalmente ricorso i due imputati,
chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo:
Salis:
Inosservanza delle norme di legge e violazione di legge in relazione al mancato deposito
dei verbali e delle intercettazioni, acquisite in diverso procedimento, e che sono state
utilizzate anche nel procedimento in esame; in relazione alla valutazione delle
conversazioni captate come prova dei reati ascritti mentre esse hanno solo valore di
mezzo per la ricerca della prova; in relazione alla sussistenza della fattispecie
criminosa dell’associazione a delinquere in ordine alla quale non è stata acquisita la
prova dell’elemento soggettivo; in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi della
fattispecie dell’estorsione.
Vargiu:
Inosservanza delle norme e violazione di legge in relazione alla incompatibilità
dell’organo giudicante. Infatti il GUP, prima della pronuncia in sede di giudizio
abbreviato, si era pronunciato sul sequestro di una serie di beni legati agli illeciti per
cui é processo. Lamenta inoltre che non sono stati correttamente individuati gli
elementi costitutivi del reato di associazione a delinquere ed in particolare il
programma di eseguire una serie indeterminata di reati e che tale carenza è dovuta
alla errata metodologia utilizzata dalla Corte territoriale , che partendo dai singoli
episodi criminosi è risalita alla ricostruzione dell’ipotesi associativa e non è stata
individuata correttamente la figura di riferimento dello zio ,attribuita assertivamente a
Cogoni, in assenza di prove specifiche. Lamenta infine il mancato dissequestro dei
beni richiesto fin dal primo giudizio e sul quale la Corte ha omesso di pronunciarsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO

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2.Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati.
2.1 Le censure ,infatti, sono formulate in modo generico ed assertivo e tale da non
consentire , per l’assenza di specifici riferimenti alla motivazione del provvedimento
impugnato o per il solo richiamo generico a teorie dottrinali, l’individuazione degli
specifici punti che si assumono viziati.
2.2 In particolare per quanto riguarda il ricorso Salis, l’affermazione che le

conversazioni intercettate non sono elementi di prova é in deciso contrasto con la
consolidata giurisprudenza di questa Corte ,che, in merito, ha già deciso che :”Gli
indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta
di prova della colpevolezza dell’imputato e non devono necessariamente trovare
riscontro in altri elementi esterni, qualora siano: a) gravi, cioè consistenti e resistenti
alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti; b) precisi e non equivoci, cioè non
generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile; c)
concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi
certi.” N. 22391 del 2003 rv 224962. Del tutto generica é la doglianza relativa
all’elemento soggettivo del reato di estorsione.
2.3 Del tutto generica è anche l’eccezione di nullità delle intercettazioni telefoniche.
Anche a voler prescindere dai profili di inammissibilità dell’eccezione , che era stata
proposta tardivamente ,solo in sede di discussione ,nei termini poi ripetuti anche nel
ricorso ( cfr. pag.253 del provvedimento impugnato), l’eccezione di inutilizzabilità è
fondata sul presupposto errato che le intercettazioni utilizzate nell’attuale processo
fossero migrate da altro procedimento ( vedi pag.252 del provvedimento impugnato )
e soprattutto non sono state indicate puntualmente, con specifici elementi di
individuazione, quale sarebbe il materiale probatorio inficiato. Il motivo ,pertanto, é
inammissibile.
2.4 Generica é anche la doglianza che investe la completezza della motivazione circa
gli elementi essenziali del reato di associazione a delinquere ed in particolare il dolo. Il
provvedimento impugnato delinea tutti gli elementi dell’associazione in esame
(pagg.222-229) e per quanto riguarda l’elemento soggettivo afferma che :” Perché un

accordo di carattere preventivo intercorso tra tre o più persone possa essere ricondotto
esclusivamente nello schema del dolo del reato concorsuale è necessario che lo stesso
sia circoscritto alla realizzazione di uno o anche più reati, ma sempre singolarmente
ideati ed eseguiti e che esso si esaurisca dopo che questi siano stati portati a
compimento, sia pure a livello di tentativo, e ciò anche quando i singoli delitti compiuti
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possano, per effetto del concreto disegno criminoso che ha presieduto alla loro
esecuzione, essere, per ciascun concorrente – e nei limiti della loro rappresentazione da
parte degli stessi al momento dell’accordo – giuridicamente unificati, in tutto o in parte,
sotto il vincolo della continuazione; ma quando l’accordo abbia carattere generale e
continuativo ed abbia per oggetto, come nella specie, l’attuazione di un programma
criminoso, sì che, da un lato esso precede l’accordo particolare relativo ad ognuno dei

delitti genericamente compresi nel programma ed ai mezzi ed alle modalità della loro
esecuzione e, d’altra parte, esso permane anche e indipendentemente dai delitti predetti
per l’ulteriore attuazione del programma di delinquenza prestabilito, lo stesso integra
uno degli elementi costitutivi del delitto di associazione per delinquere…”( pag.229-210).
2.5 Tale motivazione non merita censure perché appropriata e completa e comunque
priva di vizi evidenti.
2.6 Il motivo di ricorso relativo all’estorsione è meramente assertivo e privo di ogni
indicazione che lo raccordi al provvedimento impugnato.
2.7 Anche il ricorso di Vargiu è inammissibile.
2.8 Manifestamente infondata è la censura di nullità della sentenza per la presunta
incompatibilità del primo giudice.
Il motivo é formulato in modo sintetico ed è privo di documentazione a supporto,
sicché solo perciò merita la censura di inammissibilità; vale tuttavia, la pena di
ricordare che questa Corte ha già chiarito che la nullità di cui all’art. 178 lett. a) cod.
proc. pen. è prevista in relazione al difetto di capacità del giudice, inteso come
mancanza dei requisiti occorrenti per l’esercizio delle funzioni giurisdizionali, e non
anche in relazione al difetto delle condizioni specifiche per l’esercizio di tali funzioni in
un determinato procedimento. Pertanto le cause di incompatibilità non determinano la
nullità del provvedimento adottato dal giudice incompatibile, ma costituiscono
soltanto motivi di ricusazione da far valere con la specifica procedura.( n.7988 del
1993 Rv. 194916 )La Corte ha anche affermato che il giudice che nel corso delle
indagini preliminari ha emesso una misura cautelare reale può ben partecipare al
dibattimento poiché il sequestro, al contrario delle misure cautelari personali, non
presuppone una valutazione nel merito della sussistenza di gravi indizi di
colpevolezza, ma solo la verifica della astratta configurabilità del reato (fumus).(n. 347
del 1995 Rv. 203718).
2.9 Le censure relative alla motivazione del reato di associazione a delinquere sono
inammissibili perché non individuano momenti di illogicità della decisione ma si

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)1

prefiggono di accreditare una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti,
che la Corte territoriale, come già evidenziato per il ricorso precedente, ha
attentamente valutato respingendole con una completa e congrua motivazione ( vedi
pagg.222-229 per l’associazione ed il ruolo preminente di Cogoni) che non merita
censure.
3. I ricorsi , per le ragioni che precedono , devono essere dichiarati inammissibili: ai

il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle
spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende di
una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186
del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(mille! 00) .
P.Q.M .

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille, ciascuno, alla Cassa delle
ammende.
Così deciso

o

il 23 ottobre 2013

Il Co i er :.tensore

Il Presidente

sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile

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