Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5791 del 04/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 5791 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
CIANCI Domenico, nato a Taurianova il 31/10/1985,
avverso l’ordinanza del 26/01/2012 del Tribunale di Reggio Calabria in funzione di
giudice del riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Antonio BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.
Eduardo Scardaccione, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito, altresì, l’avv. Antonino Napoli che neanche se invece l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 04/01/2012 il GIP del Tribunale di Reggio Calabria
applicava a Domenico Cianci la misura cautelare della custodia in carcere in quanto
indagato per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo
mafioso, segnatamente alla cosca Ma/o, operante in San Martino di Taurianova e
zone viciniori, a sua volta inserita nell’organizzazione delinquenziale intesa
‘ndrangheta.

2. Pronunciando sulla richiesta di riesame proposta in favore dell’indagato, il
Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza
indicata in epigrafe, rigettava l’istanza, confermando il titolo custodiale.

Data Udienza: 04/12/2012

3. Avverso la pronuncia anzidetta il difensore dell’indagato, avv. Antonino
Napoli, ha proposto ricorso per cessazione, affidato alle ragioni di seguito indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo d’impugnazione parte ricorrente denuncia violazione
dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; violazione di legge in relazione agli artt.
infondatamente, il giudice del riesame aveva ritenuto sussistente il reato di cui
all’articolo 416 bis cod. pen. pur in mancanza degli elementi costitutivi e che
nessuna risposta motivazionale era stata resa alle deduzioni difensive contenute
anche nella memoria depositata all’udienza camerale. Segnala, tra l’altro, che nei
confronti del ricorrente neppure la testimone di giustizia Rosanna Melara aveva
riferito alcunché.
Il secondo motivo denuncia identico vizio di legittimità sul rilievo che il giudice
del riesame aveva ritenuto certa l’identificazione del ricorrente pur a fronte
dell’asserita esistenza di un gran numero di soggetti censiti con il nominativo Cianci
Domenica (a pag. 35 del ordinanza impugnata).

2. Il ricorso è destituito di fondamento e, pertanto, non può che essere
rigettato.
Ed invero, il costrutto motivazionale del provvedimento impugnato non offre il
destro a censure di sorta, avendo comunque indicato – sia pure in un contesto
inutilmente pletorico e ridondante, nient’affatto consono alle esigenze di speditezza
e di sintesi cui deve attendere un provvedimento incidentale

de libertate, in

funzione della sola verifica dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato – le
emergenze istruttorie che deponevano, con il necessario coefficiente di gravità
indiziaria, per l’appartenenza dell’indagato a consorteria delinquenziale.
In particolare, sono state ritenute idonee le captazioni ambientali, riscontrate,
peraltro, anche dagli accertati rapporti di frequentazione dell’indagato con altri
affiliati, risultanti da ordinari controlli di p.g.
E appena il caso di ribadire, al riguardo, che non compete a questo Giudice di
legittimità l’esame funditus dello spessore indiziario degli esiti delle anzidette
captazioni, essendo chiamato solo ad apprezzare,

ab extrinseco, il grado di

pertinenza e congruità logica della struttura giustificativa in forza della quale il
giudice del riesame ha condiviso l’attribuzione di valenza dimostrativa al contenuto
delle stesse conversazioni.

3. Pur nel rilevato insieme magmatico della motivazione in esame, che riporta
pedissequamente la trascrizione di intere conversazioni, sovente non pertinenti, in

2

416 bis cod. pen. e 273 comma 1 bis e 192 cod. proc. pen. sul rilievo che,

quanto relative ad altre posizioni, ovvero indugia oltre misura in considerazioni
storiografiche o sociologiche, nient’affatto in linea con le anzidette esigenze di
speditezza e concisione, il giudice del riesame ha valutato gli elementi accusatori,
riconoscendo ad essi valenza indiziaria, con motivazione, che, sul versante della
ricostruzione logica, non può essere tacciata di incongruenze di sorta.
4. Privo di fondamento è anche il secondo motivo, alla stregua di puntuale
non era dato dubitare dell’identificazione dell’indagato, in ragione del chiaro
riferimento alla sua età ed agli accertati rapporti con altri sodali.
La ritenuta concludenza degli elementi di accusa, univocamente sintomatici
dell’asserita partecipazione associativa, è di tale pregnanza da rendere ininfluente
la circostanza che la testimone di giustizia Rosanna Melara non abbia fatto specifico
riferimento all’indagato, tanto più che il ruolo non apicale attribuito allo stesso
Cianci ben potrebbe giustificare la mancanza di specifica menzione in seno ad un
racconto ritenuto fondamentale nella logica prioritaria di conferma dell’ipotizzata
esistenza di una consorteria indranghetista nell’aria territoriale di riferimento.
4. Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato con le consequenziali
statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp.att. cod.proc.pen.
Così deciso il 4/12/2012

risposta motiva del provvedimento impugnato, che ha indicato i motivi per i quali

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