Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5790 del 04/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 5790 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Valiante Francesco, nato a Lamezia Terme il 09/07/1975

avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro depositata in data 27/06/2012

P, . et . Q48/2.0 t a

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in Camera di Consiglio la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe De Marzo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Eduardo
Scardaccione, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 27/06/2012 il Tribunale di Catanzaro, nel rigettare la richiesta di
riesame proposta nell’interesse di Francesco Valiante, ha confermato l’ordinanza del G.i.p.
presso il Tribunale di Lamezia Terme datata 08/06/2012, che aveva disposto nei confronti
dell’imputato la misura degli arresti domìciliari, in relazione al reato di lesioni commesse in
danno di Gennaro Panarello.
2. Con specifico riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, il Tribunale ha concluso per
la sussistenza delle lesioni personali gravi, ex art. 583 cod. pen., essendo derivata al
Panarello un’incapacità di attendere alle proprie occupazioni per più di quaranta giorni, come
risultante, in particolare, dal certificato di malattia telematico inviato dal Panarello presso il
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Data Udienza: 04/12/2012

luogo di lavoro e recante una diagnosi di “trauma cranico, frattura III distale ulna a sx,
contusione gomito dx”, con prognosi di 42 giorni (certificato allegato all’informativa n. 231/1
di prot. Dei carabinieri del NORM del 14/05/2012). Secondo il Tribunale, tale dato “peraltro
acquisito in epoca successiva”, non poteva ritenersi smentito dai certificati medici rilasciati
dal Pronto Soccorso di Catanzaro in data 06/05/2012 e dall’ortopedico dell’ASP di Catanzaro
in data 07/05/2012.
3. Avverso tale ordinanza, è stato proposto nell’interesse del Valiante ricorso per cassazione,
affidato ad un unico motivo, con il quale si lamenta erronea applicazione dell’art. 582 cod.

pen., nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione. In particolare, si sottolinea
l’assenza delle condizioni di applicabilità della misura coercitiva, in quanto l’incapacità di
attendere alle ordinarie occupazioni sofferta dalla persona offesa non si era protratta per
oltre quaranta giorni, come dimostrato dal fatto che il certificato del Pronto Soccorso datato
06/05/2012 recava una prognosi di trenta giorni e che il certificato dello specialista
ortopedico recava una prognosi di trentacinque giorni.
Il certificato di malattia, cui aveva fatto riferimento il Tribunale, quale che fosse la data di
sua acquisizione, era anch’esso datato 07/05/2012 ed era coevo a quello predisposto dallo
specialista, per cui non era dato intendere, anche alla luce del favor rei, per quale ragione la
Corte avesse dato prevalenza al primo anziché al secondo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
La denunciata diversa prognosi dei due certificati datati 07/05/2012 non sussiste, in quanto
quello predisposto dallo specialista dispone l’applicazione dell’apparecchio gessato per
trentacinque giorni.
Ma tale prescrizione non dimostra affatto la guarigione al termine di tale periodo, con la
conseguenza che la scelta del Tribunale di considerare la prognosi contenuta nel certificato
di malattia non ha provocato l’insorgere di un dovere motivazionale finalizzato ad illustrare le
ragioni per cui era stato valorizzato quest’ultimo, anziché quello redatto dallo specialista, né
ha generato alcuna manifesta illogicità del percorso argomentativo seguito.
2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 04/12/2012

Il Consigliere estensore

Il Presidente

pen., in relazione all’art. 280 cod. proc. pen., erronea applicazione dell’art. 274 cod. proc.

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