Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 579 del 04/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 579 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SILVESTRI MARIA LUISA MARGHERITA N. IL 02/05/1970
avverso la sentenza n. 4828/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
02/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore enerale in ersona del Dott.
che ha concluso per

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Udito, p r la p rte c vile, l’Avv
Avv.

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Data Udienza: 04/10/2013

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 2-4-2012 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza
emessa dal Tribunale di Sondrio in data 6.3.2008 con la quale SILVESTRI Maria
Luisa Margherita era stata dichiarata responsabile del reato di cui agli artt.582-585,in
relazione all’art.577 CP. commesso in danno del fratello Claudio,che era stato attinto
alla nuca con uso di un corpo contundente,oltre che colpito con calci e un pugno alla
mandibola,riportando lesioni giudicate guaribili in gg.24)-fatto acc.in data 25/7/04per tale reato era stata inflitta all’imputata la pena di mesi due di reclusione €2.280,00
di multa,con esclusione dell’aggravante dell’uso di arma e con le attenuanti generiche
ritenute prevalenti sulla residua aggravante,oltre la condanna al risarcimento del
danno a favore della costituita parte civile.
La Corte territoriale aveva disatteso le richieste di assoluzione riferite alla
applicazione dell’esimente della legittima difesa,e le richieste di rinnovazione del
dibattimento.La penale responsabilità dell’imputata risultava provata da deposizione
della persona offesa,nonché da deposizione di un teste.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore deducendo:
1-la mancata assunzione di prova decisiva,individuata dalla difesa nei verbali di altro
procedimento svolto innanzi al Giudice di pace a carico del fratello della
imputata,che era stato dichiarato responsabile di lesioni ai danni della ricorrente;
inoltre la difesa censurava la valutazione di attendibilità della deposizione della
persona offesa,e contestava la tipologia delle lesioni e la durata della patologia
indicate nel referto medico.
In conclusione la difesa evidenziava che dal dibattimento erano emerse versioni
contrapposte della vicenda e che il giudice di merito aveva omesso di valutare
l’antefatto ,superando le deduzioni circa l’esimente della legittima difesa e la falsità
della documentazione attestante le lesioni patite da Silvestri ClaudioAd avviso della ricorrente la Corte di Appello non aveva reso adeguata
motivazione,fondando la decisione su dichiarazioni ritenute dalla difesa non genuine.
Inoltre lamentava la valutazione di inattendibilità dei testi della difesa.
2-mancanza,contraddittorietà ed illogicità della motivazione,censurando la decisione
con la quale era stata esclusa la configurabilità dell’esimente della legittima difesa.
A riguardo la ricorrente evidenziava che il giudice di appello aveva frazionato la
valutazione della testimonianza di Trabucchi Cristian,dalla quale emergeva che
l’imputata aveva subito lesioni provocate dal fratello.
Sul punto citava giurisprudenza di legittimità,e richiamava l’esistenza di una sentenza
di condanna riportata da Silvestri Claudio ,confermata in appello dal G.M. del
Tribunale di Sondrio.
In conclusione rilevava la illogicità della motivazione ,chiedendo di ritenere
sussistente la legittima difesa ,rilevando che il fatto si era verificato all’ingresso della
1

abitazione della imputata.Per tali motivi concludeva chiedendo l’annullamento della
sentenza impugnata.
RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso deve ritenersi privo di fondamento.
Invero la sentenza di cui si tratta risulta motivata in modo esauriente sui temi
prospettati dalla difesa in sede di impugnazione,atteso che il giudizio di
responsabilità dell’imputata resta adeguatamente sorretto dalla valutazione delle
risultanze derivanti dalle dichiarazioni della persona offesa,che risultano avvalorate
da altra deposizione di un teste estraneo all’episodio ,del quale aveva avuto diretta
percezione,secondo quanto è dato desumere dal testo del provvedimento.
Né risulta dimostrata dalla difesa la mancata assunzione di prova “decisiva”,stante il
riferimento generico a documentazione di altro procedimento svolto a carico del
fratello,parte lesa nel presente giudizio.
Peraltro va notato che alla stregua delle argomentazioni formulate dal giudice
dell’impugnazione —esaurienti ai fini della decisione-era rimasta accertata la
progressione della azione aggressiva realizzata nei confronti della persona offesa,e la
concreta diversità tra le lesioni riportate dai due soggetti coinvolti nella lite.
Tali dati processuali precludevano al giudice di merito di ravvisare i presupposti di
applicabilità della invocata esimente,che implica l’assenza di sproporzione tra
l’azione aggressiva ingiustamente subita dal soggetto agente e quella realizzata a
propria difesa .(v.per tutte Cass.Sez.I-29.7.1999,n.9695-De Rosa-RV214936-).
In conclusione si osserva che dal testo del provvedimento impugnato,ove il giudice
tiene conto del contesto nel quale il fatto contestato ebbe a verificarsi, si evince la
puntuale analisi delle richieste avanzate dall’appellante,e la valutazione adeguata
delle risultanze dibattimentali ai fini della esclusione della esimente(v.fl.7 della
motivazione)In tal senso le censure attinenti ai vizi della motivazione si rivelano destituite di
fondamento.
Le ulteriori censure difensive si ritengono inammissibili in quanto tendenti alla
diversa interpretazione dei dati probatori.
In esito a tali rilievi,va evidenziato che il reato di cui si tratta risulta estinto per
decorso del termine di prescrizione,maturato alla data del 25.1.12,e che pertanto va
annullata senza rinvio l’impugnata sentenza,per intervenuta estinzione del reato.
Ai predetti rilievi consegue il rigetto del ricorso agli effetti civili,e la ricorrente va
condannata,come per legge,alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla
costituita parte civile,che si liquidano in complessivi €2.000,00.oltre accessori di
legge.

2

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
prescrizione.
Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese
di Parte civile che liquida in E2.000,00 oltre accessori.
Roma,deciso il 4 ottobre 2013.

PQM

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