Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5789 del 04/12/2012

Penale Sent. Sez. 5 Num. 5789 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Z.W.
X.Y.

avverso l’ordinanza del 07/06/2012 del Tribunale di Trieste
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in Camera di Consiglio la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe De
Marzo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
Eduardo Scardaccione, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
udito, per l’imputato Z.W.,. l’Avv. P.V., che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 07/06/2012 il Tribunale di Trieste, decidendo sulle istanze
proposte da Z.W. e da X.Y. , ha modificato l’ordinanza del
G.i.p. presso il Tribunale di Udine del 17/05/2012, disponendo la sostituzione
della custodia in carcere con gli arresti domiciliari.

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Data Udienza: 04/12/2012

Il Tribunale ha iniziato col sottolineare che vi era stato un ridimensionamento
delle esigenze cautelari, dal momento che durante le indagini non erano emerse
violazioni delle norme tributarie e che il periodo di tempo intercorso tra la notizia
dell’esistenza di un procedimento penale e l’esecuzione della misura era stato di
tale ampiezza che sarebbe stato possibile inquinare le prove, fuggire o reiterare
il reato. Tuttavia, il giudice del riesame ha rilevato che tali indici positivi non
avevano eliso del tutto le esigenze cautelari, posto che il quadro probatorio si era
aggravato con le acquisizioni probatorie del P.M. In ogni caso, il Tribunale ha
meno affittiva degli arresti domiciliari, in quanto gli indagati avevano saldi
appoggi familiari idonei a ridurre il rischio di allontanamento dalla comunità;
essi, inoltre, erano incensurati, disponevano comunque di una operatività
limitata, per un verso, dal fallimento della F. s.r.I., all’interno della quale
avevano agito, e, per altro verso, dalla sospensione dall’esercizio della
professione e dalla dismissione della cariche sociali rivestite in altre imprese e
della qualità di socio. Inoltre il Z.W. aveva versato all’erario la somma di euro
250.000,00 e si era spontaneamente presentato presso il comando della Guardia
di Finanza, per ricevere la notifica dell’ordine di carcerazione.
2. Nell’interesse del Z.W.e della X.Y. sono stati proposti distinti ricorsi per
cassazione.
3. Il ricorso proposto nell’interesse del Z.W.è affidato a quattro motivi.
3.1. Con il primo motivo, si lamenta erroneità dell’ordinanza per violazione di
legge e difetto di motivazione, per avere il Tribunale, prima recepito le deduzioni
difensive

relative

all’insussistenza

delle

esigenze

cautelari

e

poi,

contraddittoriamente, concluso per la sussistenza parziale di queste ultime, alla
luce di un quadro indiziario, fondato sul generico richiamo alla documentazione
prodotta dal Pubblico Ministero.
3.2. Con il secondo motivo, si lamenta erroneità dell’ordinanza per violazione
dell’art. 272, 274, 292 cod. proc. pen., per avere il Tribunale esaltato la
rilevanza del quadro indiziario, senza dare adeguato conto della sussistenza delle
esigenze cautelari.
3.3. Con il terzo motivo, si lamenta difetto di motivazione e travisamento della
prova nella valutazione del quadro indiziario, per avere il Tribunale omesso ogni
puntuale riferimento alla rilevanza della documentazione prodotta dalla difesa.
3.4. Con il quarto motivo, si lamenta violazione di legge in relazione all’art. 275
cod. proc. pen., contraddittorietà e difetto di motivazione per inadeguatezza e
non proporzionalità della misura della custodia domiciliare, per avere il Tribunale,
prima, espresso un favorevole giudizio prognostico sulla condotta del ricorrente

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ritenuto che siffatte esigenze fossero adeguatamente fronteggiabili con la misura

e, poi, applicato la misura degli arresti domiciliari, senza motivare in ordine alla
sua adeguatezza rispetto alla gravità del fatto e all’entità della pena irrogabile.
4. Il ricorso presentato nell’interesse della X.Y. è affidato a quattro motivi.
4.1. Con il primo motivo, si lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b),
cod. proc. pen., nullità del provvedimento impugnato per erronea applicazione
degli artt. 192 – 273 cod. proc. pen., per avere il Tribunale omesso di ricercare
indizi specificamente riguardanti la sua posizione e avere piuttosto esteso in suo
danno elementi concernenti il Z.W.. In particolare: a) la ricorrente non era
celebratasi ex art. 309 cod. proc. pen. riguardavano il solo Z.W..
4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma
1, lett. b), cod. proc. pen., nullità del provvedimento impugnato per errata
applicazione dell’art. 238, comma 2 bis cod. proc. pen., per avere il Tribunale
valorizzato dichiarazioni rese da terzi in un procedimento al quale ella non aveva
partecipato e pertanto inutilizzabili nei suoi confronti.
4.3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. e), cod. proc. pen., nullità del provvedimento impugnato per omessa
motivazione in ordine alla portata indiziaria degli elementi a suo carico e, in
particolare, per non avere illustrato le ragioni della ritenuta utilizzabilità in suo
danno delle dichiarazioni rese da terzi in un procedimento al quale ella non
aveva partecipato.
4.4. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. e), cod. proc. pen., nullità del provvedimento impugnato per omessa e/o
manifesta illogicità della motivazione, in punto di esigenze cautelari da
soddisfare con gli arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso proposto nell’interesse del
Z.W. e il quarto motivo del ricorso proposto nell’interesse della X.Y. ruotano
attorno al profilo della sussistenza delle esigenze cautelari e sono fondati.
2. In particolare, nella motivazione è dato cogliere un profilo di contraddittorietà
espositiva, in quanto, mentre, come s’è sopra visto, è analitica e diffusa la
rappresentazione di alcuni fatti obiettivi che dimostrano l’assenza di un pericolo
di reiterazione o di fuga o ancora di inquinamento delle prove, non si ravvisa
un’indicazione di altre e diverse circostanze che consentano, sul piano delle
esigenze cautelari, di giustificare la pur meno affittiva misura degli arresti
domiciliari.
Appare, infatti, evidente che l’affermato aggravamento del quadro probatorio
opera sul distinto piano della sussistenza degli indizi idonei a sorreggere una

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iscritta all’ordine dei commercialisti; b) i documenti dimessi dal P.M. all’udienza

prognosi di colpevolezza, ma non elide il generale dovere motivazionale relativo
all’esistenza delle esigenze cautelari.
3. L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio al Tribunale di
Trieste per nuovo esame.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trieste per nuovo esame
Così deciso in Roma il 04/12/2012
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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