Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5788 del 23/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5788 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SYLEJMANI MUHAMET N. IL 15/09/1974
avverso la sentenza n. 2171/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
10/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 4?Ga-,,.A., fi70-Zr-e-che ha concluso per Q- \ vLA.0.4.,:-,>-s-c-i-Q,-ie–‘ ‘,ai

Data Udienza: 23/10/2013

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

I

1.Avverso la sentenza indicata in epigrafe propone ricorso personalmente l’imputato
,chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivo la genericità della
motivazione che non prende in considerazione le dichiarazioni difensive dell’imputato
che ha sempre affermato di non conoscere Mondin Claudio, sulla cui autovettura fu
trovata l’arma, e che non ha riconosciuto, pur sussistendone i presupposti, le attenuanti
generiche all’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
12.1 motivi di ricorso,infatti, sono generici limitandosi ad enunciare il preteso vizio della
motivazione senza però dare specifica sostanza alle doglianze : gli argomenti esposti
sono assolutamente generici ed in contrasto con la prescrizione dell’art.58 l c.p.p., non
individuando le ragioni in fatto o in diritto con riferimento a punti specifici della
decisione per cui la sentenza impugnata sarebbe censurabile e pertanto, impedendo l’
effettivo esercizio del controllo di legittimità sulla stessa.
2.2 La sentenza della Corte d’appello di Venezia è, di contro, motivatissima, con la
puntuale ricostruzione dei fatti che hanno preceduto l’arresto in flagrante dell’imputato e
dei due suoi complici : in buona sostanza l’imputato fu sottoposto ad un casuale
controllo di Polizia ,la sera del 24.11.2011,mentre era a bordo di un’autobianchi Y10,con
gli altri due complici,che procedeva a fari spenti Al controllo faceva emergere che in un
borsone riposto nel bagagliaio vi erano arnesi atti allo scasso, rotoli di nastro adesivo,
guanti , passamontagna,polpette avvelenate ed armi e , nella concitazione del
momento,uno degli occupanti , proprio Mondin, ammise che intendevano fare una rapina
ai danni della moglie del titolare dell’Hotel Pigalle.
2.3 La Corte passa,poi ad esaminare i motivi di appello , comuni ai tre imputati, che
investivano non solo la sussistenza di tutti gli elementi del tentativo ma anche i profili di
rilevanza del fatto ed articola una valutazione ampiamente esaustiva sulla impossibilità
di riconoscere le attenuanti generiche agli imputati in ragione della gravità dei fatti e

2.11 ricorso è inammissibile.

della particolare intensità del dolo ( vedi pag.10). E’ di tutta evidenza che la Corte ha
esaminato i motivi di appello ed ha fornito la propria valutazione , congrua ed
esaustiva, sul materiale probatorio sul quale si fonda l’affermazione di responsabilità :
ne’ tale valutazione è inficiata dal fatto che la motivazione ha preso a parametro di
riferimento l’appello di Mondin, per poi puntualizzare che le valutazioni espresse si
intendono riferite anche agli appelli degli altri due imputati che meritano la medesima
valutazione, attesa la sostanziale identità con il primo.
Il ricorso, pertanto è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile:ai
sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il
1

I

ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese
del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma
che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000,
sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in curo 1.000,00 (mille/00).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così de iso in Roma il 23 ottobre 2013
Il Cons
(M.

nsore

Il Presidente
( C . Petti )
rptj

P.Q.M.

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