Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5787 del 23/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5787 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GULLOTTA VINCENZO N. IL 31/10/1958
avverso la sentenza n. 1118/2007 CORTE APPELLO di MESSINA, del
19/11/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. qoAvv ,tel
che ha concluso per A’

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 23/10/2013

1.Avverso la sentenza indicata in epigrafe propone ricorso il difensore
dell’imputato,chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivo:
a)

La violazione dell’art.606 co 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’art.192 comma

3 cod.proc.pen. perché si è pervenuti al giudizio di condanna sulla base di dichiarazioni
rese da coimputati ,sfornite di adeguati riscontri, che ne confermino l’attendibilità.
b)

Pertanto l’affermazione di responsabilità è priva di un valido supporto probatorio:

l’individuazione dell’imputato come complice della rapina è avvenuta sulla base
Marsiglia Dario Al ricorrente si duole ,in particolare, che non sia stato esaminato lo
specifico motivo di appello che censurava le dichiarazioni dei coimputati come
inattendibili e la Corte non ha fornito alcuna motivazione sulla valutazione di
attendibilità delle stesse. Si duole,inoltre, della mancata concessione delle attenuanti
generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.11 ricorso è inammissibile.
2.1 I motivi di ricorso,infatti, sono generici limitandosi ad enunciare il preteso vizio della
motivazione senza indicare le ragioni specifiche della doglianza : gli argomenti esposti
sono assolutamente generici perché in contrasto con la prescrizione dell’art.581 c.p.p.,
non individuano le ragioni in fatto o in diritto per cui la sentenza impugnata sarebbe
censurabile, impedendo,pertanto, l’esercizio del controllo di legittimità sulla stessa.

2.2 In particolare il ricorrente fa generico ed indistinto rinvio alla prova dichiarativa
dei coimputati, reiterando le censure già mosse con l’appello ; rinviando alle stesse ,
assume che la Corte non le ha valutate , mentre nella sentenza si legge:”

Gullotta è

raggiunto dalle chiamate in correità di Marsiglia Dario, Nicotra Daniele e Rigano Angeloll
Nicotra, riconosciuto come uno degli autori della rapinade qua, ha indicato il Gullotta come
il complice incaricato di rimanere appostato in luogo convenuto, alla guida di
un’autovettura, da utilizzare in caso di necessità stante che per la fuga era stata

dell’esame ex 197 bis cod.proc.pen. dei coimputati Rigano Angelo, Nicotra Daniele e

predisposta una motocicletta. Lo stesso ruolo è stato attribuito all’odierno imputato dal
Rigano. Marsiglia ha riferito di avere appreso dal Nicotra del coinvolgimento del
Gullotta. Trattasi di dichiarazioni convergenti che possono essere assunte come riscontri ai
fini della valutazione della prova ai sensi dell’art. 192 comma 3 0 c.p.p., essendo
caratterizzate dai requisiti della convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della
narrazione, della indipendenza da suggestioni o condizionamenti e dalla specificità, poiché

appaiono sufficientemente individualizzanti sia riguardo alla persona dell’incolpato sia
riguardo alle imputazioni a lui ascritte, (conf.: Cass. Sez. Il, 04/31.03.2008 n. 13473
Lucchese e altro).Pertanto, il giudizio di colpevolezza espresso dal Tribunale non può che
1

M

essere confermato…. “.E’ di tutta evidenza che la Corte ha valutato il motivo di appello
fornendo la propria valutazione , congrua ed esaustiva, sul materiale probatorio sul
quale si fonda l’affermazione di responsabilità.
3. Il ricorso, pertanto è manifestamente infondato e deve essere dichiarato
inammissibile:ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella
sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro
1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così eciso in Roma il 23 ottobre 2013
Il Co
(M.

estensore

Il Presidente

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determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle

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