Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5787 del 04/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 5787 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
MERLINO Gaetano, nato a Taurianova il 21/05/1926
avverso l’ordinanza dell’01/03/2012 del Tribunale di Reggio Calabria in funzione di
giudice del riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Antonio BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.
Eduardo di Scardaccione, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito, altresì, l’avv. Mario Mazza, che ne ha chiesto, invece, l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 04/01/2012 il GIP del Tribunale di Reggio Calabria
applicava a Gaetano Merlino la misura cautelare della custodia in carcere in quanto
indagato per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo
mafioso, segnatamente alla cosca Ma/o, operante in San Martino di Taurianova e
zone viciniori, a sua volta inserita nell’organizzazione delinquenziale intesa

indrangheta.

Data Udienza: 04/12/2012

2. Pronunciando sulla richiesta di riesame proposta in favore dell’indagato, il
Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza
indicata in epigrafe, rigettava l’istanza, confermando il titolo custodiale.
3. Avverso l’anzidetta pronuncia il difensore dell’indagato, avv. Mario Mazza, ha
proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura di seguito indicate.

1. Con unico motivo d’impugnazione parte ricorrente denuncia violazione
dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; violazione di legge in relazione agli artt.
416 bis e 644 cod. pen.; illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché
omessa valutazione di fatti rilevanti. Lamenta, in particolare, che l’ipotizzata
partecipazione associativa sia stata ritenuta sulla base di elementi privi di
necessaria gravità indiziarla e, soprattutto, di generiche affermazioni, prive di
obiettivo riscontro, in mancanza peraltro di specificazione di qualsivoglia, concreto,
apporto causale da parte dell’indagato. Si duole, altresì, che non siano state tenute
in considerazione le obiezioni difensive, specie quelle contenute in una memoria
difensiva in atti, con la quale, peraltro, era stato dedotto che la persona ripresa da
un impianto di osservazione, come partecipe di un summit mafioso, non era
l’indagato, bensì altra persona, come era, incontrovertibilmente, emerso dalle
compiute indagini difensive e come, d’altronde, era stato riconosciuto dalla stessa
persona ripresa.
2. Il ricorso è destituito di fondamento e, pertanto, non può che essere
rigettato.
Ed invero, il costrutto motivazionale del provvedimento impugnato non offre il
destro a censure di sorta, avendo comunque indicato – sia pure in un contesto
Inutilmente pletorico e ridondante, nient’affatto consono alle esigenze di speditezza
e di sintesi cui deve attendere un provvedimento incidentale

de libertate, in

funzione della sola verifica dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato – le
emergenze istruttorie che deponevano, con il necessario coefficiente di gravità
indiziaria, per l’appartenenza dell’indagato a consorteria delinquenziale.
In particolare, sono state ritenute idonee allo scopo le propalazioni accusatorie di
Rosanna Melara, coniuge separata di Pasquale Maio, ritenuto elemento di spicco
dell’omonima consorteria; il contenuto delle indicate captazioni ambientali,
considerate significative anche in funzione dell’addebito di condotta usuraria di cui
al capo 6). è appena il caso di ribadire, al riguardo, che non compete a questo
Giudice di legittimità l’esame funditus dello spessore indiziario degli esiti delle
anzidette captazioni, essendo chiamato solo ad apprezzare, ab extrinseco, il grado

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

di pertinenza e congruità logica della struttura giustificativa in forza della quale il
giudice del riesame ha condiviso l’attribuzione di valenza dimostrativa al contenuto
delle stesse conversazioni.
Pur nel rilevato insieme magmatico della motivazione in esame, che riporta
pedissequamente la trascrizione di intere conversazioni, sovente non pertinenti, in
quanto relative ad altre posizioni, ovvero indugia oltre misura in considerazioni
storiografiche o sociologiche, per nulla in linea con le anzidette esigenze di
valutato gli elementi accusatori, riconoscendo ad essi valenza indiziaria, con
motivazione, che, sul versante della ricostruzione logica, non può essere tacciata di
incongruenze di sorta.
Resta da dire che non è vero che lo stesso giudice non abbia tenuto conto
delle deduzioni difensive in ordine alla pretesa erroneità dell’identificazione nel
ricorrente del soggetto ripreso nell’atto di partecipare ad una riunione mafiosa.
Ed infatti, risulta resa, al riguardo, plausibile motivazione nel senso che, anche ad
ammettere l’erroneità della riferimento, il restante materiale investigativo era da
ritenere, comunque, idoneo e sufficiente a legittimare la misura custodiale, peraltro
nelle more ridimensionata nel meno afflittivo regime degli arresti domiciliari.
3. Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato con le consequenziali
statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso il 4/12/2012

speditezza e concisione, il giudice del riesame ha, comunque, mostrato di aver

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